Cassazione Penale, Sentenza n. 446/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione; il ricorrente ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di "attualità della pericolosità sociale", sostenendo che i precedenti (avviso orale e procedimento penale pendente) e i pochi incontri con soggetti pregiudicati erano remoti o sporadici e non potevano giustificare la misura
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e non consente la rivalutazione del materiale probatorio; ha giudicato corretta e sufficiente la motivazione della Corte di appello, che ha fondato l'attualità della pericolosità su condotte illecite reiterate e su recenti frequentazioni con soggetti pregiudicati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; riferimento al nono comma circa l'obbligo di provvedere con decreto motivato
Limita il ricorso in Cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola questione di violazione di legge e impone al giudice d'appello un'adeguata motivazione nel decreto; la mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente configurano violazione rilevabile in Cassazione
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma
Richiama e conferma la limitazione del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, nel senso che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
L'ipotesi di 'illogicità manifesta' della motivazione non rientra fra i vizi proponibili in Cassazione in questi procedimenti; la censura deve essere ricondotta a violazione dell'obbligo di motivare quando pertinente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: non serve a rinnovare la valutazione del materiale probatorio
- Per contestare l'attualità della pericolosità sociale è necessario dimostrare un vizio giuridico (es. motivazione mancante o meramente apparente), non solo esprimere disaccordo sulla valutazione dei fatti
- Frequentazioni con soggetti pregiudicati o comportamenti recenti, anche se non costituenti reato, possono legittimare la deduzione di attualità della pericolosità se la motivazione li ritiene sintomatici della persistenza di comportamenti antisociali
- Le censure basate su 'inconsistenza probatoria' o sulla rivalutazione delle prove sono generalmente improponibili in sede di legittimità e possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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