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Parere

Parere n. 1490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto con deposito diretto ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 1199/1971, dai signori Giuseppe Zangara, Mariano Diana e Mario Di Lupo contro il Comune di Casalgrande per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 30/2025 del 18 dicembre 2025, recante “Rimozione di rifiuti pericolosi depositati sui terreni censiti catastalmente con foglio n. 10 mappale n. 253”; b) nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza n. 30/2025 del 18 dicembre 2025, avente a oggetto la rimozione di rifiuti pericolosi depositati su terreni catastalmente individuati al foglio n. 10, mappale n. 253, nonché degli atti connessi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato mediante ricorso straordinario l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di materiali qualificati dall’amministrazione come rifiuti potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e la salute pubblica, prevedendo l’esecuzione in danno in caso di inottemperanza. Sono stati dedotti la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune di Casalgrande ha successivamente proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Casalgrande e notificata ai ricorrenti il 20 maggio 2026. In conseguenza dell’opposizione, il ricorso straordinario deve essere trasposto in sede giurisdizionale e il procedimento consultivo non può proseguire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare. La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla partecipazione procedimentale, all’istruttoria e alla motivazione dell’ordinanza.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione del Comune, proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e notificata ai ricorrenti, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento straordinario.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    atto di opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente, notificata ai ricorrenti, impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e ne determina la trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    violazione della norma di cui all’art. 10-bis

    La violazione della norma è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito a causa della trasposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione al ricorso straordinario proposta dall’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando rituale e tempestiva e notificata al ricorrente, determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
  • La rituale opposizione dell’amministrazione comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza che il Consiglio di Stato debba esaminare i motivi di merito dedotti dal ricorrente.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario resta assorbita.

Impugnazione dell’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da privati contro il Comune di Casalgrande per l’annullamento dell’ordinanza n. 30/2025 del 18 dicembre 2025, relativa alla rimozione di materiali qualificati come rifiuti pericolosi presenti su un’area catastalmente individuata. L’ordinanza prevedeva anche l’esecuzione in danno in caso di mancata ottemperanza nel termine assegnato.

Motivi dedotti dai ricorrenti

I ricorrenti hanno contestato l’ordinanza sotto i seguenti profili:

  • violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
  • violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • difetto di istruttoria;
  • difetto di motivazione.

È stata inoltre proposta un’istanza cautelare.

Sviluppo del procedimento

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una relazione sull’istanza cautelare, escludendo la sussistenza dei relativi presupposti. La relazione è stata partecipata ai ricorrenti per eventuali controdeduzioni.

Il Comune di Casalgrande ha quindi notificato ai ricorrenti, in data 20 maggio 2026, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’opposizione, corredata dalla procura e dalla relata di notifica, è stata trasmessa al Consiglio di Stato tramite posta elettronica certificata il 3 giugno 2026.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato, anzitutto, il corretto instaurarsi del contraddittorio, osservando che la relazione ministeriale sull’istanza cautelare era stata trasmessa ai ricorrenti, anche se questi non avevano presentato osservazioni.

Quanto all’opposizione, il Collegio l’ha ritenuta rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, l’opposizione ha prodotto l’effetto di impedire la prosecuzione del ricorso in sede straordinaria e di determinare la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo competente.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla partecipazione procedimentale, all’istruttoria e alla motivazione dell’ordinanza. Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRifiutiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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