Sentenza del 21/12/2016 n. 9667 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Cessione edifici - Destinazione alla demolizione - Riqualificazione quale area edificabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione è stata riqualificata come cessione di un'area edificabile, o comunque di un complesso immobiliare avente natura sostanziale di area edificabile, e non come semplice cessione di fabbricati. La plusvalenza realizzata è stata pertanto ritenuta imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. 917/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale della cessione di un complesso immobiliare. Il ricorrente sosteneva che fossero stati ceduti fabbricati esistenti e non un'area edificabile, con conseguente esclusione della plusvalenza da IRPEF. L'acquirente, tuttavia, aveva acquistato il complesso con l'intenzione di demolirlo e ricostruirlo, aveva acquisito ulteriori terreni limitrofi e aveva iniziato, già nell'anno della cessione, a richiedere le autorizzazioni necessarie. Tali elementi hanno evidenziato che il valore economico principale dell'operazione risiedeva nella potenzialità edificatoria del complesso destinato alla demolizione.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera b), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma è stata applicata ritenendo che l'operazione avesse a oggetto, nella sostanza, la potenzialità edificatoria del complesso immobiliare. La destinazione concreta alla demolizione e ricostruzione, confermata dalle attività preparatorie dell'acquirente, ha consentito di qualificare la plusvalenza come imponibile.
Massime di principio
- Ai fini fiscali conta la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la descrizione formale del bene nell'atto di vendita.
- La cessione di fabbricati destinati alla demolizione può essere riqualificata come cessione di area edificabile quando risulti che il valore e la finalità principale dell'acquisto riguardino la potenzialità edificatoria.
- L'intenzione dell'acquirente deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi, quali l'acquisto di terreni limitrofi, la presentazione di richieste autorizzative e l'avvio di pratiche urbanistiche già nell'anno della cessione.
- In situazioni analoghe, la plusvalenza può essere assoggettata a IRPEF anche se l'atto trasferisce formalmente edifici esistenti, quando la demolizione e la ricostruzione siano concretamente programmate e documentate.
- La mera intenzione astratta di ristrutturare non è necessariamente sufficiente: assumono particolare rilievo gli atti e i comportamenti concretamente posti in essere dall'acquirente prima o contestualmente alla vendita.
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