Sentenza n. 380/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 29.11.2024, n. 248.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 29 novembre 2024, n. 248
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, n. 248 del 29 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi o alla rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertata la protrazione dell'inadempimento. Su richiesta del ricorrente, il giudice ha inoltre fissato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione della carta del docente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all'assenza di contestazioni sostanziali e alla persistente mancata esecuzione, giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento all'ulteriore protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l'importo giornaliero e il periodo di decorrenza fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, all'insediamento del commissario ad acta.
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