Sentenza n. 704/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno n. 116 del 28.1.2026 con la quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice e nominato il vincitore dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa - UOC medicina generale e delle fragilità del P.O. Roccadaspide indetta con deliberazione n. 446 del 25.3.2025; - di tutti gli atti della procedura di cui alla selezione, ivi compresa la griglia di valutazione, la scheda di valutazione titoli del dott. Giancarlo Romeo con la quale sono stati assegnati al medesimo punti 16,120 e la scheda di valutazione del dott. Alfonso Gatto con la quale sono stati assegnati al medesimo punti 25,640, la relazione sintetica del 02.12.2025 ed il verbale di pari data della Commissione Esaminatrice di insediamento della commissione, valutazione titoli, prova colloquio e graduatoria di merito con il quale è stato assegnato al dott. Giancarlo Romeo il punteggio complessivo di punti 61,120 ed al dott. Alfonso Gatto di punti 81,640, atti questi tutti conosciuti a seguito di accesso agli atti riscontrato in data 28.01.2026; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per la declaratoria del diritto del ricorrente, previa riedizione della procedura con nuova valutazione ad opera di altra commissione in diversa composizione e formazione di nuova graduatoria, ad essere inserito nella medesima in posizione utile ad essere dichiarato vincitore dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa - UOC medicina generale e delle fragilità del P.O. Roccadaspide indetta con deliberazione n. 446 del 25.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di presa d'atto degli esiti della selezione e conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, nonché gli atti della procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e il conferimento dell'incarico al candidato primo classificato, deducendo: violazione e falsa applicazione della lex specialis nella valutazione dei titoli di studio; difetto di motivazione, omessa, erronea o arbitraria valutazione dei titoli; violazione della lex specialis, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992 nella valutazione del curriculum, oltre a illogicità manifesta; violazione delle norme sulla pubblicità delle prove concorsuali, dell'art. 7 d.P.R. 483/1997 e dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994, per omessa tipizzazione dei criteri di valutazione del colloquio e difetto assoluto di motivazione; violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, con istruttoria apparente, superficialità, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. L'Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla valutazione dei titoli, del curriculum e del colloquio. Il Collegio ha richiamato le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026 e n. 6970 del 24 marzo 2026, secondo cui l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso in senso tecnico. Di conseguenza, non trova applicazione l'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le controversie concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici. La modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 ha introdotto un vincolo più stringente per il conferimento dell'incarico, a tutela di interessi pubblicistici, ma non ha mutato la natura privatistica dell'incarico né trasformato la procedura in un concorso pubblico tecnico. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha assegnato alle parti i termini per la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e della novità degli arresti delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso
La disciplina della selezione per la direzione di una struttura sanitaria complessa non configura un pubblico concorso in senso tecnico; le modifiche legislative hanno rafforzato il vincolo nella scelta, senza trasformare la natura privatistica dell'incarico.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001
La riserva di giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione nel pubblico impiego non si applica alle procedure per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro i termini assegnati dal giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, anche quando disciplinata da una selezione pubblica con valutazione di titoli e colloquio, non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico ai fini del riparto di giurisdizione.
- Le controversie relative alla selezione e al conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non opera la deroga prevista per le procedure concorsuali dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
- La modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, pur imponendo un vincolo più stringente all'amministrazione nella scelta del candidato e perseguendo interessi pubblicistici, non trasforma l'incarico in un rapporto di natura pubblicistica né la relativa procedura in un concorso pubblico tecnico.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e assegnare alle parti i termini per la riproposizione del giudizio secondo l'art. 11 c.p.a.
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