Cassazione Penale, Sentenza n. 45817/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gelmini impugnava la convalida dell'ordinanza che aveva disposto a suo carico il Daspo e, in particolare, l'obbligo di presentarsi in Questura al 25o minuto di gioco del primo e del secondo tempo per ogni partita del Parma per la durata di anni tre. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) omessa valutazione della memoria difensiva e difetto di motivazione; (2) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza della misura; (3) violazione di legge (art. 6, commi 1 e 2 L. 401/1989) e mancanza di motivazione circa l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli; (4) mancanza di motivazione sulla necessità della doppia presentazione (prima e dopo la partita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi come manifestamente infondati: ha ritenuto sufficiente, seppur sintetica, la motivazione del Gip letta congiuntamente al provvedimento del Questore; ha confermato la legittimità dell'obbligo riferito anche a partite amichevoli purché programmate e pubblicizzate; e ha ritenuto adeguate le ragioni di necessità. Tuttavia il quarto motivo è stato accolto: l'obbligo di duplice presentazione non è stato adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento all'impraticabilità quando la distanza tra luoghi rende impossibile il rispetto degli orari imposti. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione, sospendendo l'efficacia del relativo provvedimento del Questore e rinviando la causa al Tribunale di Parma per nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6, commi 1 e 2
art. 6, comma 1 e 2 L. 401/1989
Autorizza il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (Daspo) e l'eventuale obbligo di presentazione presso uffici o comandi di polizia; può essere riferito anche a partite "amichevoli" se tali incontri sono previamente programmati e pubblicizzati e quindi conoscibili dall'interessato.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 5
art. 6, comma 5, L. n. 401/1989
Prevede regole sulla recidiva amministrativa e sulla durata dei divieti successivi; nella fattispecie il Gip ha ritenuto non applicabile la specifica statuizione sulle durate minime/massime in base alla valutazione complessiva della gravità dei fatti e della misura imposta.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 6
art. 6, comma 6, L. n. 401/1989
Sanziona penalmente le violazioni del divieto e dell'obbligo di presentazione; la giurisprudenza richiede che gli incontri oggetto dell'obbligo siano previamente conoscibili per il destinatario.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento impositivo (es. Daspo con obbligo di presentazione) richiede una motivazione che, anche se sintetica, rappresenti logicamente le ragioni della decisione e dimostri di aver preso in considerazione i dati decisivi e le deduzioni difensive.
- L'obbligo di presentazione può essere esteso a partite amichevoli purché queste siano state programmate e pubblicizzate in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato.
- L'omissione della motivazione circa l'urgenza invalida il provvedimento del Questore solo se il provvedimento è stato eseguito prima della convalida e l'interessato ha dovuto ottemperare agli obblighi in occasione di una manifestazione intervenuta nel frattempo.
- La duplice presentazione (prima e dopo la manifestazione) richiede motivazione specifica: non può essere imposta in modo generalizzato se, per ragioni di distanza o mezzi di trasporto ragionevolmente disponibili, è impraticabile per il soggetto rispettare gli orari richiesti.
- La Corte può annullare parzialmente l'ordinanza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitatamente alle parti prive di adeguata motivazione, sospendendo l'efficacia del provvedimento amministrativo nella parte annullata.
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