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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30097/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che convalidava il divieto di accesso agli stadi e ai luoghi di competizione sportiva (DASPO) adottato dal Questore di Prato il 21/11/2023, con obbligo di presentazione alla P.S. e durata rideterminata in anni tre. Entrambi lamentavano: 1) travisamento del fatto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con specifico rilievo sulla mancata visione integrale del filmato probatorio e sull'errata attribuzione loro di condotte violente, oltraggiose o minacciose; 2) vizio di motivazione in relazione all'esclusione della recidiva proposta dal Questore e alle conseguenze che ciò avrebbe dovuto avere sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla durata della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo (travisamento del fatto) la Corte ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura relativa alla valutazione fattuale (richiamando la limitazione imposta dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dopo la legge n.46/2006). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: l'eliminazione della recidiva non contrasta con la sussistenza della pericolosità sociale, adeguatamente motivata dal GIP. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma come clausola che esclude la possibilità di dedurre in cassazione il travisamento del fatto, impedendo alla Corte di sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella dei giudici di merito

  • legge n. 46 del 2006

    Richiamata come norma che ha modificato l'art. 606 c.p.p. e confermato i limiti della sindacabilità in sede di legittimità sulle valutazioni di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità o del rigetto, prevedendo l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte applica qui la disposizione per imporre il pagamento di una somma equitativamente determinata

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio circa la responsabilità della parte che propone il ricorso; la Corte rileva l'assenza di elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque applica l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riqualificare i fatti: le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione fattuale ("travisamento del fatto"), compresa la presunta mancata visione completa di un filmato, sono inammissibili se si traducono in richiesta di nuovo esame delle risultanze probatorie.
  • Le censure relative alla valutazione della pericolosità sociale e alla durata di misure come il DASPO devono essere affrontate sui gradi di merito; in cassazione occorre un profilo di legittimità (normativo o processuale) non la semplice dissociazione dalle conclusioni del giudice di merito.
  • L'eliminazione della recidiva o di un'aggravante non comporta automaticamente la caduta della misura cautelare o amministrativa se il giudice ha comunque motivato la sussistenza della pericolosità sociale con altri elementi probatori.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice della legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento alla Cassa delle ammende; l'entità può essere determinata equitativamente dal Collegio salvo che non emerga colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Per contestare efficacemente un DASPO o simili provvedimenti di ordine pubblico occorre puntare su vizi di diritto o di procedura chiaramente deducibili in sede di legittimità (es. incompetenza, violazione di norme procedurali, vizio della motivazione su questioni di diritto), oltre che sviluppare adeguatamente la critica nei gradi di merito.

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