Cassazione Penale, Sentenza n. 30681/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza del fatto ascritto, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato di ricettazione (art. 648 c.p.); 2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere omesso o reso contraddittoria la valutazione della applicabilità dell'esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (richiamata anche la rilevanza dell'art. 2 c.p. in tema di disciplina applicabile alla data del fatto). La difesa ha sostenuto lo stato di incensuratezza, l'occasionalità della condotta e la possibilità di applicare l'esimente, contestando inoltre che la Corte di appello abbia fondato la decisione su un fatto posteriore (presunta induzione alla falsa testimonianza) non accertato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché reiterativo e meramente riassuntivo di doglianze già proposte in appello) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la valutazione, nel merito e alla luce della disciplina applicabile alla data di contestazione, dell'eventuale applicazione dell'art. 131-bis. Per il resto la sentenza di merito è stata confermata: la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) resta basata sulla detenzione della targa di provenienza illecita e sull'assenza di una giustificazione attendibile circa la sua origine.
Norme richiamate
art. 648 cod.pen. (ricettazione)
La Corte d'appello ha ritenuto integrata la ricettazione sulla base della detenzione della targa di provenienza illecita applicata a un ciclomotore e della mancata giustificazione dell'origine; la Corte di legittimità ha confermato che il possesso di refurtiva senza spiegazione attendibile può fondare la responsabilità per ricettazione.
art. 131-bis cod.pen. (esclusione della punibilità)
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia valutato correttamente e compiutamente i presupposti per l'applicazione dell'esimente (incensuratezza, occasionalità, tenuità della condotta, e disciplina applicabile in relazione alla data di contestazione). Per tale motivo la questione è stata rinviata perché il giudice di merito riesamini la sua applicabilità.
art. 2 cod.pen. (principio di legalità e retroattività delle norme penali)
La difesa aveva censurato l'applicazione di una disciplina non corrispondente a quella vigente alla data di contestazione; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti la disciplina applicabile al fatto e la Corte di cassazione ha indicato che il giudice del rinvio dovrà tenerne conto nella valutazione sull'art. 131-bis.
Massime di principio
- In casi di possesso di beni di provenienza illecita, la condanna per ricettazione può reggersi sulla mancanza di una spiegazione credibile sull'origine del bene; il giudice di merito deve motivare sulla attendibilità della giustificazione fornita.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione motivata e contestuale dei presupposti (incensuratezza, occasionalità, tenuità della condotta, e la disciplina vigente alla data di contestazione): se la motivazione del giudice è contraddittoria o si basa su fatti non accertati, la Cassazione può annullare e rinviare la valutazione.
- Non è consentito in Cassazione proporre una rilettura meramente alternativa dei fatti già decisi in appello: i motivi che reiterano le stesse doglianze sono spesso dichiarati inammissibili.
- Se il giudice di merito ritiene rilevante una condotta posteriore (es. induzione alla falsa testimonianza) per escludere benefici di legge, tale circostanza deve essere effettivamente accertata e documentata (eventuale trasmissione degli atti per falsa testimonianza); altrimenti non può essere usata per negare esimenti.
- In sede di impugnazione è importante contestualizzare le censure rispetto alla normativa applicabile alla data del fatto per evitare rilievi di violazione dell'art. 2 c.p.; il giudice del rinvio ha discrezionalità ma deve motivare compiutamente la sua decisione.
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