Cassazione Penale, Ordinanza n. 21099/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Due soggetti condannati in secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/06/2024. Il primo ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una riqualificazione del fatto mediante derubricazione, ma la censura era già stata compiutamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale. Il secondo ricorso contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio, ma in termini del tutto generici e astratti, senza sviluppare una critica argomentata sulla pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i ricorsi si limitassero a riprodurre, in modo pedissequo, motivi già prospettati in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di specificità dei motivi, rilevando che le censure erano generiche, ripetitive e sostanzialmente apparenti perché consistevano nella mera riproduzione dei motivi d'appello senza una critica argomentata alla decisione di secondo grado. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello non integra una critica argomentata alla sentenza impugnata.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproduzione testuale o sostanzialmente identica dei motivi d'appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni generiche o astratte, senza indicare per quali ragioni la decisione di merito sarebbe errata in fatto o in diritto.
- La censura sulla riqualificazione del fatto o sul trattamento sanzionatorio deve essere accompagnata da una critica argomentata della motivazione della Corte di appello; in difetto, il motivo è solo apparente.
- La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, oltre alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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