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Ordinanza

Ordinanza n. 2057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il provvedimento amministrativo impugnato, imponendo il riesercizio del potere senza ordinare il rilascio dell’autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare di licenza e società)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 1179/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che l’Amministrazione ha dedotto la sussistenza di un periculum in mora, mentre la controversia sostanziale riguardava il riesercizio del potere amministrativo in materia di autorizzazione e il controllo che il titolare della licenza deve esercitare sull’attività svolta. Non sono riportati ulteriori motivi specifici dell’appello o della domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare senza esaminare i profili di merito. Ha rilevato che la sentenza appellata non impone all’Amministrazione di rilasciare l’autorizzazione, ma si limita ad annullare il provvedimento impugnato e a imporre il riesercizio del potere. Pertanto non è stato ravvisato un danno grave e irreparabile idoneo a integrare il periculum in mora. Il Collegio ha inoltre osservato che il riesercizio dovrà avvenire tenendo conto del parere ministeriale del 27 settembre 2024, ritenuto condivisibile dal TAR, secondo cui il titolare della licenza deve esercitare un controllo pieno e non condizionato sull’attività esercitata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento e impone soltanto il riesercizio del potere, senza ordinare direttamente l’adozione di un provvedimento favorevole, la sua efficacia non determina di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare in appello.
  • La domanda cautelare in appello può essere respinta per difetto di periculum in mora senza che il giudice debba esaminare i profili di fumus o il merito dell’impugnazione.
  • Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento giurisdizionale, l’Amministrazione deve conformarsi agli elementi valutativi ritenuti condivisibili dalla sentenza, tra cui, in materia di licenze, la necessità di un controllo pieno e non condizionato del titolare sull’attività esercitata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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