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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società costruttrice)

La controversia

La controversia nasce da opere edilizie eseguite da una società su fondi confinanti con un fondo di proprietà dei ricorrenti. In primo grado la società aveva agito per ottenere l'accesso al fondo altrui ai sensi dell'art. 843 c.c. per eseguire lavori di consolidamento di un muro di confine; i proprietari avevano proposto domanda riconvenzionale per far accertare l'illegittimità delle opere, deducendo la violazione delle distanze legali. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, respingendo in parte la riconvenzionale e ordinando l'arretramento di un manufatto in calcestruzzo qualificato come volume tecnico. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale come modificata, ma aveva respinto nel merito la pretesa di arretramento rispetto al muro e alle opere interrate, accogliendo invece l'appello incidentale della società e rigettando la condanna sull'arretramento del manufatto in calcestruzzo. I ricorrenti hanno quindi proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e delle norme tecniche del PRG per omesso accertamento dei parametri distanziometrici del muro in sassi trasformato dall'attività edificatoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, oltre a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere considerato l'altezza del muro superiore a 3 metri; 3) violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali per la mancata declaratoria di illegittimità di diversi elementi dell'autorimessa e della rampa perché posti a ridosso del muro; 4) violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme tecniche comunali per l'erroneo accoglimento dell'appello incidentale relativo a un manufatto in calcestruzzo armato sul lato della rampa di accesso al garage.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché la sentenza di merito aveva accertato in fatto, sulla base della c.t.u., che il muro contestato non aveva subito modificazioni strutturali o morfologiche tali da configurare una nuova costruzione; che le opere di cui si denunciava l'illegittimità erano completamente interrate e quindi non soggette alla disciplina delle distanze legali; che la questione dell'altezza del muro era stata in realtà esaminata e risolta dal giudice di merito con motivazione adeguata; che i richiami agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. erano inammissibili o inconferenti perché miravano a una rivalutazione del merito; e che il manufatto in calcestruzzo costituiva un volume tecnico, inaccessibile e privo di autonoma utilità, perciò sottratto alle distanze legali. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 843 c.c.

    richiamato come base della domanda di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di lavori; la vicenda non verte sulla sua applicazione sostanziale, ma sul contesto della lite edilizia tra confinanti

  • art. 873 c.c.

    la nozione di costruzione ai fini delle distanze non comprende opere completamente interrate; il muro non modificato non integra nuova costruzione

  • art. 878 c.c.

    la questione sulla natura di muro di cinta è stata ritenuta irrilevante una volta esclusa la nuova costruzione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la sola valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte o valutazione come prova legale di elementi non legali

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile per censurare l'apprezzamento del giudice di merito sulle prove, salvo uso improprio delle prove legali

  • art. 2697 c.c.

    non risulta violato perché gli accertamenti sono stati fondati sulle risultanze della c.t.u. e sulla documentazione prodotta

  • art. 38 norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Trento

    richiamato insieme all'art. 873 c.c. per le distanze edilizie locali; nel caso concreto non porta a diversa conclusione per le opere interrate e per il muro non nuovo

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    ritenuto inapplicabile perché disciplina il distacco tra pareti finestrate di edifici frontistanti, non una struttura muraria preesistente o opere interrate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina delle distanze legali, non integra nuova costruzione l'intervento che si limiti al consolidamento di un manufatto preesistente senza alterarne struttura, sagoma, dimensioni o funzione.
  • Le opere completamente interrate non sono soggette alla disciplina delle distanze legali ex art. 873 c.c., poiché manca l'attitudine a incidere sui rapporti di distanza tra costruzioni.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle risultanze peritali, essendo la censura ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi deducibile e delle specifiche violazioni processuali tipizzate.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
  • Un manufatto privo di autonoma utilità, inaccessibile, privo di funzione di incremento della volumetria o del godimento dell'edificio e non idoneo a creare intercapedini dannose può essere qualificato come volume tecnico e restare fuori dal regime delle distanze legali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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