Cassazione Civile, Ordinanza n. 21646/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su accertamenti bancari dai quali risultavano versamenti e prelievi non giustificati sui conti a lui intestati. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario. La CTP aveva rideterminato in diminuzione la pretesa, valorizzando una parziale revoca in autotutela dell'avviso originario, notificata dopo l'introduzione del giudizio e non impugnata. La CTR aveva poi respinto l'appello del contribuente, ritenendo applicabile la presunzione di imponibilità di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 anche ai professionisti e affermando, inoltre, che l'atto emesso in autotutela fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) la violazione di legge per avere la CTR applicato la presunzione bancaria nonostante la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'estensione ai professionisti, almeno con riguardo ai prelevamenti; (2) la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver attribuito efficacia preclusiva all'atto di autotutela parziale non impugnato, sebbene esso fosse solo una riduzione della pretesa originaria e non un nuovo atto autonomamente impugnabile; (3) l'omesso esame e/o omessa pronuncia sulle domande e questioni prospettate in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha respinto il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla necessità di considerare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha inciso sull'art. 32 d.P.R. 600/1973 limitatamente ai prelevamenti dei professionisti, e ha inoltre escluso che la revoca parziale in autotutela non impugnata rendesse definitivo il rapporto processuale o preclusa la contestazione del contribuente, trattandosi di mera riduzione della pretesa originaria. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato perché la decisione di merito della CTR implicava il rigetto delle questioni preliminari non espressamente decise.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo comma, n. 2, secondo periodo
La presunzione legale di imponibilità dei movimenti bancari resta applicabile ai versamenti del professionista o lavoratore autonomo, che deve fornire prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili; la declaratoria di illegittimità costituzionale ha eliminato solo l'equiparazione, per i prelevamenti, tra attività imprenditoriale e professionale.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale violato dalla disciplina che estendeva ai professionisti la presunzione sui prelevamenti bancari.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale violato dalla disciplina che estendeva ai professionisti la presunzione sui prelevamenti bancari.
sentenza Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014
Ha dichiarato illegittima l'estensione della presunzione ai prelevamenti dei professionisti, con effetto incidentale sul giudizio di merito ancora pendente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha osservato che la censura, comunque formulata, era infondata.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario nei confronti del professionista, la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 continua a operare per i versamenti, mentre per i prelevamenti è venuta meno l'equiparazione alla disciplina dell'imprenditore dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; il contribuente resta onerato di provare analiticamente l'estraneità dei movimenti contestati a fatti imponibili.
- La revoca parziale in autotutela di un avviso di accertamento non introduce una nuova pretesa tributaria, ma riduce quella originaria; perciò non determina di per sé la definitività dell'atto ridotto per mancata autonoma impugnazione, né fa venir meno l'interesse delle parti alla decisione sulla pretesa residua.
- La mancata pronuncia espressa su questioni preliminari o di legittimità formale non integra vizio decisivo quando la sentenza abbia comunque deciso nel merito in modo incompatibile con l'accoglimento di tali questioni, da intendersi così implicitamente rigettate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →