Cassazione Civile, Ordinanza n. 22483/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo agli anni 2007-2008, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA detratta e costi ritenuti non documentati, non inerenti o non di competenza. Il contenzioso verteva soprattutto su fatture emesse da una società fornitrice per acquisti di rottami metallici, ritenute soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte la domanda sui costi, ma aveva confermato il recupero dell’IVA, ritenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio dovesse provare solo la fittizietà del fatturante e che spettasse al cessionario dimostrare di non essere consapevole della frode. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina IVA sul reverse charge, sostenendo che, trattandosi di cessioni di rottami senza addebito d’imposta, non potesse operare la regola applicata dalla CTR; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la natura delle operazioni in inversione contabile; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e dei principi UE, poiché l’onere di dimostrare la consapevolezza/conoscibilità della frode doveva gravare sull’Amministrazione; 4) omesso esame delle circostanze dedotte dalla contribuente a sostegno della propria buona fede.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, rigettato il primo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la CTR, nel negare la detrazione IVA in un caso di reverse charge con operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, ha applicato un criterio probatorio non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia, non verificando se l’Agenzia avesse provato, con elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, oppure la consapevolezza dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio senza prova del vero fornitore soggetto passivo IVA.
Norme richiamate
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
La modifica del 2015 riguarda la posizione del cedente verso il fisco e non incide, nella controversia esaminata, sul diritto alla detrazione del cessionario nelle operazioni soggettivamente inesistenti in reverse charge.
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il reverse charge per il commercio dei rottami: il cedente emette fattura senza addebito d’imposta e il cessionario integra la fattura, assolve il tributo e può detrarlo se ne ricorrono i presupposti sostanziali.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione presuppone la corrispondenza dell’operazione fatturata con quella realmente effettuata; in mancanza, la detrazione non spetta.
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in combinazione con l’art. 19 per affermare che, in caso di operazioni inesistenti, viene meno il presupposto della detrazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non per la mera critica alla valutazione di deduzioni difensive.
art. 2697 c.c.
L’onere probatorio è ripartito secondo i principi elaborati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare la frode e la consapevolezza/conoscibilità del cessionario, il contribuente la propria prova contraria.
art. 17 della Direttiva CEE 77/388
È richiamato quale fonte dei principi comunitari sulla detrazione dell’IVA e sulla neutralità fiscale.
art. 168 della Direttiva 2006/112/CE
È richiamato per il principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta solo se ricorrono i presupposti sostanziali dell’operazione.
Massime di principio
- Nel reverse charge, la mera regolarità formale della fattura non basta a fondare la detrazione IVA se l’operazione fatturata non corrisponde alla realtà economica, anche sotto il profilo soggettivo.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria ma con elementi oggettivi e specifici, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione oppure che era consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio.
- Il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo se dimostra di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto; non sono decisive, da sole, la regolarità contabile o dei pagamenti.
- Nel reverse charge, la disciplina dell’indebita fatturazione riguarda anzitutto la posizione del cedente verso il fisco, ma non elimina il controllo sui presupposti sostanziali della detrazione in capo al cessionario.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare la mancata considerazione di deduzioni difensive o la valutazione delle prove, essendo limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La detrazione IVA deve essere negata se mancano i dati necessari a verificare che il reale fornitore abbia la qualità di soggetto passivo IVA.
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