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Sentenza

Sentenza n. 14566/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 4092 del 08/04/2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4092/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero e ritualmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attribuito la Carta né accreditato gli importi. La domanda di ottemperanza era limitata all'esecuzione del beneficio economico, con esclusione delle spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché il Ministero non aveva eseguito la sentenza, il Collegio gli ha ordinato di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 per ciascun anno, quindi complessivi euro 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario; la sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Disciplina il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione, dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, non vi abbia dato attuazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato nei limiti oggettivi della domanda proposta, senza estendere l'ordine esecutivo a poste o capi non richiesti.
  • In presenza di una persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'eventuale determinazione a un momento successivo, qualora l'inottemperanza persista oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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