Circolare numero 159 del 17-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'effetto del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 sulle aliquote contributive dovute per la gestione delle prestazioni temporanee dei dirigenti iscritti all'INPDAI, distinguendo tra iscritti dopo il 31.12.1995 e iscritti prima del 1.1.1996. Sono indicate le nuove misure dell'assegno per il nucleo familiare e della contribuzione per tubercolosi, con decorrenze progressive fino al 1.1.1999 per alcune categorie. La circolare disciplina inoltre le modalità di recupero delle differenze contributive già versate dal 1.1.1997, i termini per il conguaglio, le codifiche da usare nei modelli DM10/2 e O1/M, nonché alcune istruzioni specifiche per dirigenti in cooperative e per lavoratori all'estero.
Rideterminazione dal 1.1.1997 delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee dei dirigenti iscritti all'INPDAI e istruzioni per il conguaglio
Rideterminazione delle aliquote contributive per i dirigenti INPDAI
La circolare illustra l'applicazione del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, che ha rideterminato, con decorrenza dal 1.1.1997, le aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI. Il documento fornisce inoltre le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze contributive già versate e per la corretta compilazione dei modelli contributivi.
Quadro normativo e decorrenze
Il decreto legislativo, entrato in vigore il 10.7.1997, attua la delega prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 8.8.1995 in materia di regime pensionistico degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. La circolare evidenzia che l'art. 1 del decreto, mentre disciplina le aliquote pensionistiche, ridefinisce anche le aliquote della contribuzione per le prestazioni temporanee.
Iscritti successivamente al 31.12.1995
Per i dirigenti privi di anzianità contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996, dal 1.1.1997:
- l'aliquota per l'assegno per il nucleo familiare passa dal 6,20% al 2,48%;
- per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione che già applicano l'aliquota ridotta del 4%, l'aliquota si riduce anch'essa al 2,48%;
- per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, iscritti nella sezione agricola dei Registri prefettizi e già soggetti all'aliquota ridotta del 2,75%, l'aliquota si riduce al 2,48%;
- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi si riduce di 0,14 punti percentuali, fino a raggiungere l'1,87%.
Iscritti antecedentemente al 1.1.1996
Per i dirigenti con anzianità contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996, la circolare distingue tre decorrenze:
- dal 1.1.1997, l'aliquota ANF scende dal 6,20% al 4,84%; per le cooperative con aliquota 4% la misura resta invariata, mentre per le cooperative agricole con aliquota 2,75% la misura è confermata; anche qui l'aliquota TBC scende all'1,87%;
- dal 1.1.1998, l'aliquota ANF scende dal 4,84% al 3,34%; per le cooperative con aliquota 4% la misura diventa 3,34%, mentre per le cooperative agricole resta confermata la 2,75%;
- dal 1.1.1999, l'aliquota ANF scende dal 3,34% al 2,48%; per le cooperative agricole l'aliquota passa dal 2,75% al 2,48%.
Conguaglio delle differenze contributive
Il comma 6 dell'art. 1 del decreto consente il recupero dei contributi più elevati già versati dal 1.1.1997 alla data di entrata in vigore del decreto. Le aziende possono iniziare ad applicare le nuove aliquote sin dalla denuncia contributiva relativa al mese di giugno 1997, con scadenza 20 luglio 1997. Le differenze per i mesi precedenti possono essere recuperate con le denunce di luglio, agosto o settembre 1997, rispettivamente con scadenza 20 agosto, 20 settembre o 20 ottobre 1997.
Compilazione del mod. DM10/2
Ai fini del DM10/2, la circolare distingue le codifiche da usare in base alla data di iscrizione e alle eventuali agevolazioni dell'art. 10 del D.L. 511/96:
- dirigenti iscritti prima del 1.1.1996: codice qualifica "3"; part-time con codici 300P e 300S;
- dirigenti iscritti dopo il 31.12.1995: codice qualifica "380"; part-time con codici 380P e 380S;
- dirigenti ante 1.1.1996 con benefici ex art. 10 D.L. 511/96: codice "392"; part-time con codici 392P e 392S;
- dirigenti post 31.12.1995 con benefici ex art. 10 D.L. 511/96: codice "381"; part-time con codici 381P e 381S.
Personale all'estero e contributi specifici
Per i dirigenti occupati in Paesi esteri non convenzionati, identificati dal codice di autorizzazione "4C", restano ferme le modalità già previste e il personale è escluso dal contributo ANF; in DM10/2 i dati sono esposti con il codice qualifica "3". Per i dirigenti in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, identificati dal codice "4Z", la contribuzione ANF eventualmente dovuta va esposta con il codice "307E" se l'iscrizione è anteriore al 1.1.1996 e con il nuovo codice "380E" se l'iscrizione è successiva al 31.12.1995. Il contributo per la tubercolosi continua a essere indicato con i codici "302C" e "302E".
Recupero nel DM10/2 e compilazione dell'O1/M
Le differenze contributive da recuperare devono essere esposte nei righi in bianco del quadro D del DM10/2 usando:
- "R206" con la dicitura "REC. CONTR. ANF" per il recupero della differenza ANF;
- "R207" con la dicitura "REC. CONTR. TBC" per il recupero della differenza TBC.
Le aziende che hanno fruito delle agevolazioni dell'art. 10 del D.L. 511/96 devono recuperare gli importi al netto dei benefici già applicati. Il recupero può avvenire anche con più denunce contributive, purché entro il termine del 20 ottobre 1997.
Infine, per il mod. O1/M, per i dirigenti agevolati ex art. 10 del D.L. 511/96 esposti nel DM10/2 con il codice qualifica "381", nella casella "TIPO RAPP." del quadro B deve essere indicato il codice "81".
Punti principali
Decorrenza e quadro normativo
Il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, in attuazione della delega della legge 8 agosto 1995, ha rideterminato, dal 1.1.1997, le aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI. La circolare chiarisce che, oltre alla contribuzione pensionistica, il decreto interviene sulle aliquote per assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione contro la tubercolosi.
Iscritti successivamente al 31.12.1995
Per i dirigenti privi di anzianità contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996, dal 1.1.1997 l'aliquota per l'assegno al nucleo familiare scende dal 6,20% al 2,48%. Per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, che già applicano l'aliquota ridotta del 4%, tale aliquota si riduce anch'essa al 2,48%; per le cooperative agricole di cui alla L. 240/1984 iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, l'aliquota passa al 2,48% se già era applicata l'aliquota ridotta del 2,75%. Inoltre, la contribuzione per la tubercolosi si riduce di 0,14 punti percentuali, attestandosi all'1,87%.
Iscritti antecedentemente al 1.1.1996
Per i dirigenti con anzianità contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996, dal 1.1.1997 l'aliquota per l'assegno al nucleo familiare scende dal 6,20% al 4,84%; per i dirigenti di cooperative che applicano l'aliquota ridotta del 4%, questa resta invariata, mentre per le cooperative agricole con aliquota 2,75% tale misura viene confermata. Anche in questo caso l'aliquota per la tubercolosi scende all'1,87% dal 1.1.1997. Successivamente, dal 1.1.1998 l'aliquota ANF scende dal 4,84% al 3,34% con mantenimento dell'aliquota 4% per le cooperative che la applicano e conferma della 2,75% per le cooperative agricole; dal 1.1.1999 l'aliquota ANF scende ulteriormente al 2,48%, e per le cooperative agricole passa dal 2,75% al 2,48%.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le maggiori somme versate dal 1.1.1997 alla data di entrata in vigore del decreto possono essere recuperate dalle aziende tramite conguaglio a partire dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto. Le aziende possono applicare le nuove aliquote già dalla denuncia contributiva relativa al mese di giugno con scadenza 20 luglio 1997; il recupero delle differenze relative ai mesi da gennaio 1997 fino all'adeguamento può essere effettuato con le denunce di luglio, agosto o settembre 1997, rispettivamente con scadenza 20 agosto, 20 settembre o 20 ottobre 1997.
Istruzioni operative per il mod. DM10/2
Per la compilazione del DM10/2, i datori di lavoro devono continuare a usare il codice qualifica "3" per i dirigenti iscritti prima del 1.1.1996 e i codici 300P/300S per il part-time; per i dirigenti iscritti dopo il 31.12.1995 deve essere usato il codice "380" e, per il part-time, i codici 380P/380S. Per i dirigenti che beneficiano delle agevolazioni dell'art. 10 del D.L. 511/96, gli iscritti ante 1.1.1996 restano con codice "392" e i relativi codici part-time 392P/392S; gli iscritti successivi al 31.12.1995 devono essere esposti con il codice "381" e, per il part-time, 381P/381S.
Dirigenti all'estero e codici specifici
Per i dirigenti occupati in Paesi esteri non convenzionati, contrassegnati dal codice di autorizzazione "4C", restano ferme le modalità già previste e non si applica il contributo ANF; in DM10/2 i dati vanno esposti con il codice qualifica "3". Per i dirigenti occupati in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, contrassegnati dal codice "4Z", la contribuzione ANF, se dovuta in base alla convenzione, va esposta con il codice "307E" per gli iscritti ante 1.1.1996 e con il nuovo codice "380E" per gli iscritti successivi al 31.12.1995. Il contributo TBC continua a essere esposto con i codici "302C" e "302E".
Recupero nel DM10/2 delle differenze contributive
Per recuperare le differenze contributive versate da gennaio 1997, l'importo deve essere indicato nei righi in bianco del quadro D del DM10/2 con il codice "R206" preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. ANF" per la differenza sull'assegno al nucleo familiare, e con il codice "R207" preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. TBC" per la differenza sulla tubercolosi. Le aziende che hanno fruito delle agevolazioni dell'art. 10 del D.L. 511/96 devono effettuare il recupero al netto di tali benefici. Il recupero può essere suddiviso su più denunce entro il termine del 20 ottobre 1997.
Compilazione del mod. O1/M
Per i dirigenti con agevolazioni contributive ex art. 10 del D.L. 511/96, esposti nel DM10/2 con il codice qualifica "381", nella casella "TIPO RAPP." del quadro B del mod. O1/M deve essere indicato il nuovo codice "81".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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