Circolare numero 161 del 17-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la retribuzione di posizione prevista dal CCNL 11 aprile 1996 per il personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali è imponibile e pensionabile anche nella Gestione Speciale ad esaurimento ex art. 75 DPR 761/1979. Le amministrazioni devono assoggettarla a contribuzione dal primo adempimento utile, regolarizzare i periodi dal 1° gennaio 1996 senza oneri accessori, e comunicare le nuove retribuzioni pensionabili sia per i dipendenti cessati sia in sede di pensionamento. Resta invece esclusa, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di funzione ex art. 38 DPR 333/1990.
Contribuzione e pensionabilità della retribuzione di posizione per la dirigenza Regioni-Autonomie Locali
Contribuzione della retribuzione di posizione nella dirigenza Regioni-Autonomie Locali
La circolare interviene sul trattamento contributivo e previdenziale della �tributazione di posizione prevista dal CCNL dell’11 aprile 1996 per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali. Il chiarimento riguarda in particolare la Gestione Speciale ad esaurimento di cui all’art. 75 del DPR n. 761/1979 e definisce obblighi di assoggettamento a contribuzione, regolarizzazione dei periodi pregressi e comunicazioni amministrative in sede di pensionamento e per il personale già cessato.
Quadro normativo e principio generale
La circolare ricostruisce il passaggio dal vecchio assetto retributivo, caratterizzato da emolumenti stipendiali e dall’indennità di funzione, al nuovo sistema previsto dal CCNL 11 aprile 1996, che introduce anche la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e altre indennità accessorie legate alla qualità e produttività del lavoro. Per la Gestione Speciale ad esaurimento, viene ribadito che l’imponibilità e la pensionabilità degli emolumenti accessori non possono essere introdotte con meri atti amministrativi, ma richiedono una fonte normativa idonea. La circolare considera il contratto collettivo quale fonte sufficiente a determinare tale estensione anche per i fondi integrativi confluiti nella gestione speciale.
Assoggettamento a contribuzione della retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione è dichiarata espressamente imponibile e pensionabile anche nel campo della Gestione Speciale ad esaurimento. L’assoggettamento deve riguardare l’intero importo effettivamente erogato dall’ente datore di lavoro a tale titolo. Qualora l’emolumento sia corrisposto come importo garantito, commisurato all’indennità di funzione precedentemente percepita, la base imponibile e pensionabile coincide con tale importo garantito, pur trattandosi ormai di retribuzione di posizione e non più di indennità di funzione.
Decorrenza dell’obbligo
La decorrenza indicata dalla circolare è il 1° gennaio 1996, considerato il punto di partenza dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del CCNL. La retribuzione di posizione non può quindi essere riferita a un periodo anteriore a tale data. Se le singole amministrazioni hanno applicato l’istituto con decorrenza successiva, tale scelta è considerata corretta.
Adempimenti contributivi delle amministrazioni
Le Regioni e le altre amministrazioni locali che impiegano personale proveniente da enti disciolti e che abbia validamente optato per la conservazione dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi integrativi di provenienza, ora rappresentati dalla Gestione Speciale ad esaurimento, sono tenute a includere la retribuzione di posizione nella contribuzione dovuta anche a favore di tali fondi. L’obbligo operativo decorre dalla prima scadenza della denuncia mod. DM 10/2 successiva alla circolare.
Regolarizzazione contributiva pregressa
Le amministrazioni che non abbiano già provveduto devono effettuare la regolarizzazione contributiva della retribuzione di posizione dall’1 gennaio 1996 in avanti, e comunque per tutto il periodo in cui l’emolumento è stato effettivamente corrisposto. La circolare precisa che la regolarizzazione non comporta somme aggiuntive né interessi legali, richiamando l’art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, applicabile retroattivamente alle situazioni pendenti. La disposizione è richiamata come operante, oltre che per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Per la regolarizzazione sul mod. DM10/2, la circolare fornisce istruzioni puntuali:
- per i mesi del 1996, l’importo va esposto nei quadri B-C con la dicitura "REG. RETR. POS. 96" e il codice "X605";
- devono essere indicati il numero dei dipendenti e l’importo della retribuzione di posizione;
- non deve essere compilata la casella relativa al numero delle giornate.
Per il 1997:
- l’importo va riportato separatamente nei quadri B-C con la dicitura "RETR. POS. 97" e il codice "X606";
- devono essere indicati il numero dei dipendenti e l’importo;
- anche in questo caso non va indicato il numero delle giornate.
Indicazioni per la denuncia annuale mod. 01/M
La circolare precisa inoltre che, nella denuncia annuale mod. 01/M relativa al 1997, da presentare nel 1998, l’importo della retribuzione di posizione del 1997 deve essere ricompreso nella retribuzione complessiva del quadro C, relativo ai dati del fondo integrativo. Nella medesima denuncia, in un rigo successivo del quadro C, deve essere esposto l’importo della retribuzione di posizione riferita al 1996.
Comunicazioni in sede di pensionamento e per il personale già cessato
In sede di pensionamento, le amministrazioni pubbliche interessate devono evidenziare separatamente la retribuzione di posizione nella documentazione da trasmettere alle sedi competenti per i controlli e il successivo inoltro alla Direzione Generale. Per il personale dirigenziale già cessato dal servizio, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente le nuove retribuzioni pensionabili, indicando anche la nuova voce retributiva e la data di regolarizzazione contributiva effettuata secondo le istruzioni della circolare. La trasmissione deve avvenire direttamente alla Direzione Generale, Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamenti di Previdenza, via Liszt n. 34, Roma, CAP 00144.
Esclusione dell’indennità di funzione fino al 31 dicembre 1995
La circolare chiude confermando che, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di funzione di cui all’art. 38 del DPR n. 333/1990 resta esclusa dall’imponibilità e dalla pensionabilità, non essendo compresa tra le voci retributive utili già individuate dalla precedente circolare n. 83 del 25 marzo 1995.
Punti principali
Premessa normativa e quadro di riferimento
La circolare richiama il CCNL dell’11 aprile 1996 per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali, che introduce una struttura retributiva nuova, con emolumenti stipendiali e accessori. Per la Gestione Speciale ad esaurimento ex art. 75 DPR 761/1979, la circolare ribadisce che l’imponibilità e la pensionabilità degli emolumenti accessori possono essere introdotte solo da una fonte normativa di rango adeguato; in questo caso, la disciplina contrattuale è considerata idonea a produrre tale effetto.
Assoggettamento a contribuzione della retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione è riconosciuta come imponibile e pensionabile anche nella Gestione Speciale ad esaurimento. Essa va assoggettata a contribuzione per l’intero importo effettivamente erogato dall’ente datore di lavoro. Se l’importo è garantito in misura pari alla precedente indennità di funzione, imponibilità e pensionabilità si riferiscono a tale importo garantito, che assume la qualificazione di retribuzione di posizione e non più di indennità di funzione.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
La circolare indica che la retribuzione di posizione non può essere considerata anteriore al 1° gennaio 1996, in quanto collegata al fondo di bilancio destinato al suo finanziamento e all’inizio dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del CCNL. Eventuali decorrenze successive stabilite dalle singole amministrazioni sono considerate corrette.
Adempimenti contributivi per le amministrazioni
Le Regioni e le altre amministrazioni locali che hanno alle proprie dipendenze personale proveniente da enti disciolti, in possesso dell’opzione valida per la conservazione dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi integrativi confluiti nella Gestione speciale ad esaurimento, devono includere la retribuzione di posizione nella base imponibile da denunciare e versare a favore di tali fondi. L’obbligo decorre dalla prima scadenza della denuncia mod. DM 10/2 successiva alla circolare.
Regolarizzazione contributiva dal 1° gennaio 1996
Le amministrazioni che non abbiano già provveduto devono regolarizzare la contribuzione relativa alla retribuzione di posizione dall’1 gennaio 1996 in poi, e comunque per tutto il periodo di effettiva erogazione. La regolarizzazione non comporta oneri accessori, perché la circolare richiama l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 219, della legge 662/1996, con esonero da somme aggiuntive e interessi legali per le amministrazioni indicate.
Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2
Per il 1996, l’importo della retribuzione di posizione deve essere indicato nei quadri B-C con la dicitura "REG. RETR. POS. 96" e il codice X605, indicando il numero dei dipendenti e l’importo, senza valorizzare la casella delle giornate. Per il 1997, l’importo va esposto separatamente con la dicitura "RETR. POS. 97" e il codice X606, sempre con indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo, senza indicare le giornate.
Indicazioni per la denuncia annuale mod. 01/M
Nella denuncia annuale relativa al 1997, da presentare nel 1998, l’importo dell’indennità/retribuzione di posizione relativo al 1997 deve essere ricompreso nella retribuzione complessiva del quadro C riferito al fondo integrativo. Nella stessa denuncia, in un successivo rigo del quadro C, deve essere esposto l’importo della retribuzione di posizione relativa al 1996.
Comunicazioni in sede di pensionamento e per il personale già cessato
Le amministrazioni, in sede di pensionamento, devono evidenziare separatamente la retribuzione di posizione nella documentazione trasmessa alle sedi competenti, secondo quanto già previsto dalle precedenti circolari richiamate. Per il personale dirigenziale già cessato, occorre trasmettere tempestivamente la comunicazione delle nuove retribuzioni pensionabili, indicando anche la voce introdotta dalla circolare e la data di regolarizzazione contributiva. La comunicazione va inviata direttamente alla Direzione Generale, Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamenti di Previdenza, via Liszt n. 34, Roma CAP 00144.
Esclusione dell’indennità di funzione fino al 31 dicembre 1995
Per il periodo fino al 31 dicembre 1995 resta confermata l’esclusione dell’imponibilità e della pensionabilità dell’indennità di funzione prevista dall’art. 38 del DPR 333/1990, poiché non ricompresa tra le voci retributive utili già individuate dalla circolare n. 83 del 25 marzo 1995.
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