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Circolare

Circolare numero 160 del 17-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare l’art. 3, comma 6, del d.lgs. 503/1992 alla rivalutazione delle retribuzioni figurative per i periodi di mobilità continuativa oltre l’anno rilevanti nel calcolo della pensione. Vengono definiti l’ambito di applicazione, la periodicità mensile della rivalutazione, l’indice ISTAT da utilizzare, i criteri per il calcolo della pensione e le modalità di aggiornamento degli indici, con indicazioni anche per l’individuazione del settore di appartenenza dell’azienda. In allegato è richiamato il precedente messaggio del 1992 sulla valutazione dei contributi figurativi per mobilità.

Rivalutazione delle retribuzioni figurative per periodi di mobilità superiori all’anno ai fini pensionistici

Rivalutazione delle retribuzioni figurative per mobilità oltre l’anno ai fini pensionistici

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di rivalutazione delle retribuzioni figurative accreditate per periodi di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, quando tali periodi ricadono nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile. Il chiarimento interviene dopo precedenti indicazioni provvisorie e recepisce i criteri definiti dal Ministero del Lavoro.

Quadro normativo e finalità

La norma prevede che, per i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, le retribuzioni figurative siano rivalutate anche sulla base degli indici ISTAT di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza. La finalità indicata è quella di offrire la più ampia tutela ai lavoratori collocati in mobilità per lunghi periodi, evitando che la permanenza prolungata nel trattamento incida in modo negativo sulla misura della retribuzione pensionabile.

Ambito di applicazione temporale

La disciplina già chiarita con la circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 continua a valere per:

  • pensioni con decorrenza anteriore all’1 gennaio 1993;
  • periodi di mobilità di durata continuativa non superiore all’anno, qualunque sia la decorrenza della pensione.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, invece, la rivalutazione prevista dall’art. 3, comma 6, si applica ai periodi di mobilità di durata continuativa superiore all’anno ricadenti nel periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile.

Criteri di rivalutazione delle retribuzioni figurative

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la rivalutazione deve riguardare l’intero periodo di percezione dell’indennità di mobilità, e non solo i mesi successivi al dodicesimo. La rivalutazione deve inoltre essere effettuata con cadenza mensile, ritenuta la più idonea a mantenere il collegamento con l’andamento delle retribuzioni dei lavoratori in attività.

Quanto all’indice da utilizzare, la circolare stabilisce che occorre fare riferimento all’indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente elaborato dall’ISTAT, anziché all’indice delle retribuzioni orarie contrattuali, poiché il primo tiene conto anche di eventuali variazioni della durata contrattuale del lavoro ed è quindi più coerente con la dinamica retributiva effettiva.

Gli indici ISTAT vanno scelti secondo la classificazione analitica per gruppi di contratto e per qualifica. La circolare richiama la disponibilità di indici distinti per impiegati, operai e indice globale, ma precisa che ai fini applicativi rileva la classificazione analitica per gruppo di contratto e qualifica.

Modalità di calcolo della pensione

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la retribuzione figurativa relativa a ciascun mese di mobilità deve essere rivalutata in base alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta tra il mese considerato e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per il valore figurativo.

La rivalutazione deve essere effettuata anche per retribuzioni figurative riferite a periodi di mobilità che si collochino nell’anno di decorrenza della pensione e/o nell’anno precedente.

Successivamente, la retribuzione di ciascun anno solare deve essere ulteriormente rivalutata con i coefficienti previsti per il calcolo pensionistico:

  • per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, con i coefficienti di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • per le anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1993, con i coefficienti di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. 503/1992.

La circolare precisa inoltre che, per effetto della rivalutazione introdotta dal comma 6, le retribuzioni figurative per mobilità di ciascun anno solare devono essere rivalutate con il coefficiente riferito all’anno in cui si colloca la contribuzione figurativa, e non con quello dell’anno preso a base per la determinazione del valore retributivo figurativo.

Utilizzo ai fini del calcolo contributivo

La rivalutazione è richiamata anche nei casi in cui i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all’anno debbano essere utilizzati ai fini del calcolo della quota di pensione in forma contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992. In tali ipotesi:

  • la retribuzione figurativa rivalutata costituisce la base imponibile;
  • su tale base si applica l’aliquota di computo del 33% prevista per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • la contribuzione così ottenuta per ciascun anno solare va rivalutata al tasso di capitalizzazione secondo le modalità dell’art. 1, commi 8 e 9, del d.lgs. 503/1992.

Aggiornamento degli indici e liquidazione provvisoria

Poiché gli indici ISTAT delle retribuzioni sono pubblicati con un ritardo di due o tre mesi rispetto al periodo di riferimento, la circolare dispone che, nei casi in cui i periodi di mobilità da rivalutare si collochino a ridosso della decorrenza della pensione, si proceda alla liquidazione provvisoria utilizzando l’ultimo indice disponibile per i mesi per i quali l’ISTAT non abbia ancora pubblicato i dati. Una volta disponibili gli indici mancanti, si dovrà procedere alla liquidazione definitiva della pensione.

Individuazione del settore di appartenenza dell’azienda

Per applicare correttamente gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali, il settore di appartenenza dell’azienda deve essere individuato attraverso il codice statistico contributivo (CSC) attribuito dall’INPS e il corrispondente codice ISTAT 91. La circolare rinvia al manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996.

Nei casi in cui per lo stesso CSC siano previsti più codici ISTAT 91, occorre utilizzare il codice attribuito dalla SAP INPS. Lo stesso criterio vale per il CSC 1.16.01, relativo alle attività industriali non altrove classificate.

La circolare segnala inoltre che, per alcune aziende già inquadrate nell’industria ai sensi della normativa previgente all’art. 49 della legge n. 88/1989 e poi transitate nel settore terziario dal 1° gennaio 1997, il riferimento al codice ISTAT 91 è particolarmente rilevante. Per queste attività si rinvia alle pagine 41-44 del manuale di classificazione.

Una volta individuato il codice ISTAT 91, deve essere selezionato il corrispondente ramo di attività economica o contratto ISTAT ai fini dell’applicazione dell’indice di rivalutazione.

Tavola riepilogativa e successivi aggiornamenti

La circolare informa infine che è in corso di predisposizione una tabella riepilogativa dei valori dell’indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente, relativa a tutti i mesi dal gennaio 1991 alla data più recente disponibile. La tabella conterrà i valori disaggregati per qualifica e per tutti i rami di attività economica e contratti rilevati dall’ISTAT, riportati a un’unica base di riferimento, individuata nel dicembre 1995, per superare i problemi derivanti dai cambi di base della serie storica.

Tale tabella, insieme alle istruzioni e alle esemplificazioni operative, sarà trasmessa con successiva circolare non appena l’ISTAT avrà completato la fornitura dei dati di base. Nella medesima occasione saranno anche indicate le modalità di trasmissione e utilizzazione dei successivi aggiornamenti mensili.

Richiamo al messaggio allegato del 5 giugno 1992

In allegato viene richiamato il messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992, che aveva chiarito la valutazione dei contributi figurativi per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. In tale sede era stato precisato che la contribuzione figurativa va attribuita per l’intero periodo di percezione dell’indennità, senza adeguamento o rivalutazione, e che, per evitare effetti penalizzanti, il coefficiente di rivalutazione da adottare nei casi di anni solari diversi è quello relativo all’anno cui si riferisce il valore retributivo figurativo.

Punti principali

Ambito della disciplina

La rivalutazione riguarda le retribuzioni accreditate figurativamente per periodi di trattamento di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile. Per le pensioni con decorrenza dall’1 gennaio 1993 tali retribuzioni devono essere rivalutate anche in base agli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza.

Criteri applicativi definiti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la rivalutazione deve interessare l’intero periodo di percezione della mobilità, non solo i mesi successivi al dodicesimo. Inoltre la rivalutazione deve essere effettuata con cadenza mensile, perché ritenuta più coerente con la dinamica retributiva dei lavoratori in attività.

Indice ISTAT da utilizzare

Tra i due indici mensili elaborati dall’ISTAT, deve essere utilizzato l’indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente, poiché tiene conto anche delle variazioni nella durata contrattuale del lavoro e garantisce un migliore aggancio all’effettiva dinamica retributiva. Gli indici devono essere individuati secondo la classificazione analitica ISTAT per gruppi di contratto e qualifica.

Regole di calcolo della pensione

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la retribuzione figurativa di ciascun mese di mobilità va rivalutata in base alla variazione percentuale dell’indice tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per il valore figurativo. Dopo questa rivalutazione, la retribuzione di ciascun anno solare va ulteriormente rivalutata con i coefficienti previsti per il calcolo pensionistico: per anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 quelli dell’art. 3 della legge 297/1982, per anzianità dal 1° gennaio 1993 quelli dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 503/1992.

Applicazione alla quota contributiva

La rivalutazione si applica anche quando i periodi di mobilità oltre l’anno sono utilizzati per il calcolo della quota di pensione in forma contributiva per contributi successivi al 31 dicembre 1992. In tal caso la retribuzione figurativa rivalutata costituisce base imponibile su cui applicare l’aliquota di computo del 33 per cento; la contribuzione così ottenuta per ciascun anno solare va poi rivalutata al tasso di capitalizzazione secondo l’art. 1, commi 8 e 9, del d.lgs. 503/1992.

Aggiornamento degli indici e liquidazione provvisoria

Poiché l’ISTAT pubblica gli indici con ritardo di due o tre mesi, le pensioni devono essere liquidate provvisoriamente utilizzando l’ultimo indice disponibile per i mesi ancora scoperti. Quando saranno disponibili gli indici mancanti, si procederà alla liquidazione definitiva.

Individuazione del settore di appartenenza

Il settore di appartenenza dell’azienda deve essere individuato mediante il codice statistico contributivo (CSC) attribuito dall’INPS e il corrispondente codice ISTAT 91, riportati nel manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996. Nei casi di più codici ISTAT per lo stesso CSC, o per il CSC 1.16.01, occorre fare riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP INPS. Una volta individuato il settore, va selezionato il ramo di attività economica o contratto ISTAT corrispondente.

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