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Circolare

Circolare numero 158 del 16-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al Decreto ministeriale 30 maggio 1997, la quota di indennità di trasferta spettante ai dipendenti delle imprese di autotrasporto e esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi resta invariata per tutto il 1997. L’importo confermato è di lire 90.000 al giorno per le trasferte in Italia e di lire 150.000 al giorno per le trasferte all’estero, anche quando l’indennità sia corrisposta con carattere di continuità, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

Conferma per il 1997 della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per gli autotrasportatori

Conferma della quota di indennità di trasferta per i dipendenti di imprese di autotrasporto

La comunicazione rende noto il mantenimento, per l’anno 1997, della misura della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi per i dipendenti delle imprese di autotrasporto. Il riferimento è al Decreto ministeriale 30 maggio 1997, pubblicato nella G.U. n. 146 del 25 giugno 1997, adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ambito soggettivo e disciplina applicabile

La previsione riguarda i dipendenti delle imprese di autotrasporto e concerne esclusivamente la parte di indennità di trasferta che non concorre alla formazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza. La comunicazione precisa che la regola si applica anche quando l’indennità sia corrisposta con carattere di continuità.

Misura della quota esclusa dalla retribuzione imponibile

Per il periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la quota di indennità di trasferta esclusa dall’imponibile contributivo resta fissata in:

  • lire 90.000 giornaliere per le trasferte ordinarie;
  • lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.

Finalità della comunicazione

Il testo ha finalità meramente informativa e serve a confermare, per l’intero anno 1997, i limiti economici entro i quali l’indennità di trasferta dei dipendenti delle imprese di autotrasporto non rileva ai fini previdenziali e assistenziali.

Punti principali

Ambito di applicazione

La comunicazione riguarda i dipendenti delle imprese di autotrasporto e la disciplina della quota di indennità di trasferta non soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Riferimento normativo

La misura è confermata dal Decreto ministeriale del 30 maggio 1997, pubblicato nella G.U. n. 146 del 25 giugno 1997, in applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Importi confermati per il 1997

Per il periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 la quota esclusa dalla retribuzione imponibile è fissata in lire 90.000 giornaliere; tale importo è elevato a lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.

Continuità della corresponsione

La misura vale anche quando l’indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità, restando comunque esclusa dalla retribuzione imponibile nei limiti indicati.

Testo integrale

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