Sentenza n. 1633/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, n. 1870/2025, notificata all’Amministrazione e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Ha chiesto: l’accredito di € 1.500,00 mediante il sistema della Carta elettronica del docente, riferito al servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; l’applicazione di una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario; la condanna alle spese. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la nota con cui la ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione da remoto, trattandosi di un incombente processuale non previsto dalla normativa vigente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario mediante certificazione di cancelleria e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza di parte. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né impedibile da disposizioni interne dell’Amministrazione, e deve effettuare i depositi esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in sentenza. Il TAR ha inoltre applicato, quale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., gli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi previsti dall’ordinamento.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, anche d’ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione debitrice è stata ritenuta applicabile analogicamente anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza irrevocabile di condanna dell’amministrazione al pagamento o all’attribuzione di una prestazione, la definitività del titolo e il decorso del termine legale per l’adempimento consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a soggetti dotati di adeguata competenza.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio e non può essere rifiutato né paralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata, in caso di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza compenso autonomo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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