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Ordinanza

Ordinanza n. 921/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. m_it.Dcrislog.dricslog.decreti.R.0000407.24/12/2025, adottato dal Direttore centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, in data 24 dicembre 2025, comunicato alla ricorrente in data 24 dicembre 2025, avente a oggetto l'esclusione della ricorrente società dalla “Procedura di gara aperta, a due lotti, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per Fornitura di lotto 1: n. 60 autocarri a quattro assi con impianto scarrabile dotati di cassone porta materiale con twist lock per container 20' e 10' e cassone per trasporto inerti - CIG B73ED21912 - CUP F59I25000780001; lotto 2: n. 60 rimorchi ad assi ravvicinati, porta culle scarrabili, porta container e veicoli - CIG B73ED229E5 - CUP F59I25000790001, per i servizi di colonna mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.”, in relazione al Lotto 2, “per carenza in capo alla suddetta Società dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara e in particolare dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal paragrafo 6.3 del suddetto Disciplinare, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.”, disposta ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 36/2023; 2) ove lesiva e per quanto di interesse della ricorrente, la proposta di esclusione prot. n. 545 del 23 dicembre 2025, a firma del Responsabile unico del progetto, nei confronti della ricorrente per il Lotto 2; 3) ove lesiva e per quanto di interesse, la nota prot. n. 40483 adottata dal Ministero resistente in data 12 dicembre 2025 alla ricorrente, con la quale è stato richiesto ad essa di voler produrre, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e previa rimessione in termini, la documentazione atta a comprovare il possesso del requisito richiesto dal paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, come emendato mediante i chiarimenti pubblicati con le note prot. n. 262 del 8 luglio 2025 e n. 308 del 4 agosto 2025; 4) ove lesivo e per quanto di interesse, il decreto n. 393 del 12 dicembre 2025, a firma del Direttore centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, di revoca dell'esclusione nei confronti della ricorrente per il Lotto 2, nella parte in cui è stato stabilito che “Restano ferme tutte le condizioni, i termini e i requisiti di partecipazione fissati dalla documentazione di gara pubblicata dalla Stazione Appaltante, ivi comprese le note prot. n. 262 del 08.07.2025 e n. 308 del 04.08.2025. L'ammissione della Soc. -OMISSIS- alle successive fasi di gara sarà pertanto subordinata alla puntuale dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione come sopra individuati”; 5) ove lesiva e per quanto di interesse, la proposta prot. n. 526 del 11 dicembre 2025, a firma del Responsabile unico del progetto, di revoca del decreto di esclusione n. 350 del 18 novembre 2025 disposto, per il Lotto 2, nei confronti della ricorrente; 6) in relazione al Lotto 2, ove lesivo e per quanto di interesse, il provvedimento prot. n. m_it.Dcrislog.dcrislog.decreti.r. 0000350. 18/11/2025, adottato dal Direttore centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, in data 18 novembre 2025, comunicato alla ricorrente in pari data, avente ad oggetto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara in questione; 7) in relazione al Lotto 2, ove lesiva e per quanto di interesse, la nota prot. n. 470 del 18 novembre 2025 a firma del Responsabile unico del progetto, con cui è stata proposta l'esclusione della ricorrente della procedura di gara de qua; 8) ove lesiva e per quanto di interesse, la nota prot. m_it. Dcrislog.reg. int AreaVI.R.0000262.08/07/2025, adottata dal Direttore centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, in data 8 luglio 2025, avente a oggetto “Precisazioni, chiarimenti, integrazioni e modifiche riguardante gli atti di gara”, nella parte in cui, in risposta al quesito n.2, è stato modificato il paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara prevedendo che, in relazione al Lotto 2, “Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: per il Lotto 2: Esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di almeno n. 100 rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 10 quintali”; 9) ove lesiva e per quanto di interesse, la nota prot. m_it.Dcrislog.reg. int AreaVI.R.0000308.04/08/2025 adottata dal Direttore centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, in data 4 agosto 2025, avente a oggetto “Precisazioni, chiarimenti, integrazioni e modifiche riguardante gli atti di gara”, nella parte in cui, in risposta al quesito n.15, è stato modificato il paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara prevedendo che, in relazione al Lotto 2, “Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: Per il Lotto 2: Esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di almeno n. 100 rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 10 tonnellate”; 10) ove lesivi e per quanto di interesse, tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice, nella parte in cui è stata rilevata in capo alla ricorrente la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023; 11) l'eventuale graduatoria provvisoria e definitiva nonché dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva; 12) ove lesivi e per quanto di interesse, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato di gara e i relativi allegati, nonché dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione e, segnatamente, le note prot. n. 262 del 8 luglio 2025 e n. 308 del 4 agosto 2025, nella parte in cui è stata disposta la modifica del paragrafo 6.3 del disciplinare di gara e dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, nelle parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare il provvedimento di esclusione impugnato; 13) ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia o per l'annullamento, con conseguente caducazione, dell'Accordo quadro-Contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna del Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del fuoco, Direzione centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di riammissione alla gara in favore della ricorrente; al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, in via subordinata l'annullamento della procedura di gara de qua e alla sua integrale riedizione;

Giustizia amministrativa202600940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 2 di una procedura di gara per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento di esclusione dal Lotto 2 della gara, nonché gli atti presupposti, inclusi la proposta di esclusione, i verbali, i chiarimenti della stazione appaltante e gli atti con cui era stata prima disposta e poi revocata una precedente esclusione. L’esclusione è stata motivata dalla carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 6.3 del disciplinare, come interpretato o modificato dai chiarimenti dell’8 luglio e del 4 agosto 2025. La ricorrente ha sostenuto di possedere il requisito risultante dal disciplinare pubblicato e di avere presentato l’offerta facendo affidamento su tale previsione. Ha inoltre chiesto, in caso di stipulazione, la declaratoria di inefficacia del contratto, la riammissione alla gara, il risarcimento del danno o l’indennizzo da revoca e, in subordine, l’annullamento e la riedizione della procedura. In sede cautelare, il giudice ha esaminato la questione della possibile efficacia integrativa o modificativa dei chiarimenti rispetto alla lex specialis.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla riammissione con riserva della società alla procedura di gara, rinviando ogni valutazione al merito. Ha rilevato che il paragrafo 6.3 del disciplinare pubblicato prevedeva l’esecuzione, negli ultimi tre anni anteriori alla pubblicazione del bando, di almeno 100 rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 10 quintali, requisito posseduto dalla ricorrente. Ha inoltre considerato che tale disposizione non risultava mai formalmente emendata o rettificata e che la concorrente aveva presentato l’offerta confidando nel suo contenuto. I chiarimenti successivi non apparivano idonei, allo stato della cognizione cautelare, a produrre effetti integrativi o modificativi delle disposizioni di gara né a determinare una novazione della lex specialis. Sono stati quindi ravvisati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. La riammissione è stata disposta con riserva, senza pregiudicare le valutazioni di merito. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6.3 del disciplinare di gara

    l’esecuzione negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di almeno n. 100 rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 10 quintali

    La previsione del disciplinare pubblicato costituisce il parametro rilevante per valutare il possesso del requisito; in assenza di formale emendamento o rettifica, i chiarimenti successivi non sembrano poterla modificare o integrare.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa del requisito di capacità tecnica e professionale contestato nella procedura di gara.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nell’atto con cui la stazione appaltante ha richiesto la produzione della documentazione comprovante il requisito, previa rimessione in termini.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    Sono richiamati con riferimento alla richiesta, subordinata alla stipulazione del contratto, di declaratoria di inefficacia e alle conseguenze della tutela in materia di appalti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di corresponsione dell’indennizzo da revoca.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei requisiti di partecipazione a una gara, il contenuto del disciplinare pubblicato costituisce il parametro di riferimento per i concorrenti quando la relativa clausola non sia stata formalmente emendata o rettificata.
  • I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in fase di gara non possono, almeno in assenza di una chiara modifica formale della lex specialis, produrre effetti integrativi o modificativi delle prescrizioni del disciplinare né sostituirsi a una novazione della disciplina di gara.
  • Quando il concorrente possiede il requisito previsto dal disciplinare pubblicato e abbia presentato l’offerta facendo affidamento su tale previsione, sussistono i presupposti per la riammissione cautelare con riserva qualora l’esclusione dipenda dall’applicazione di un requisito diverso desunto da successivi chiarimenti.
  • La riammissione cautelare con riserva consente la prosecuzione della partecipazione alla gara senza anticipare né pregiudicare la decisione sul merito della legittimità dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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