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Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego notificato il 20 settembre 2024 con il quale l’Area Tecnica Urbanistica e Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bomporto, ha disposto il diniego definitivo all’istanza di cui al protocollo 5427/2024 presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio dell’attestato di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso connesso, presupposto, antecedente, consequenziale, successivo, compreso ivi espressamente il preavviso di diniego notificato il 6 agosto 2024; CON RICHIESTA DI CONDANNA del Comune di Bomporto a rilasciare al ricorrente il condono edilizio ed il relativo attestato in relazione alle pratiche di condono nn. 276-277-278 del 1985 ed in riferimento all’immobile di proprietà di Luca Aleotti sito in Bomporto alla Via Cristo n. 13, ricavando, ove necessario, la descrizione e la consistenza delle opere sanate dalla planimetria risultante dalla variazione catastale del 01/01/1990.

Giustizia amministrativa202401335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di rilascio dell'attestato di condono edilizio relativo a tre pratiche del 1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 20 settembre 2024, preceduto dal preavviso di diniego del 6 agosto 2024, chiedendo anche la condanna del Comune al rilascio del condono edilizio relativo a tre pratiche presentate nel 1985 dal dante causa. Ha sostenuto che la comunicazione comunale del 24 giugno 1998, con cui era stata comunicata la definizione delle pratiche e richiesto il pagamento delle somme necessarie al rilascio o ritiro della concessione, integrasse un accoglimento espresso, o comunque dimostrasse il buon esito del procedimento. Ha inoltre dedotto la formazione del silenzio-assenso, assumendo di avere assolto agli adempimenti richiesti mediante i pagamenti effettuati nel 1998. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 35 della legge n. 47/1985, 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e 97 Cost., l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta e sviamento dai principi di correttezza e buona fede. Con un secondo motivo il ricorrente ha qualificato il diniego come un illegittimo annullamento in autotutela di un titolo già formatosi, deducendo la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché dei principi di legittimo affidamento, non contraddittorietà e divieto di venire contra factum proprium. Il Comune ha eccepito l'impossibilità di ricostruire l'oggetto e la documentazione delle domande, smarrite a seguito dell'alluvione del 2014, l'assenza di prova dei versamenti e la mancata produzione della documentazione necessaria all'accatastamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto pacifico che né il ricorrente né il Comune disponessero più delle domande di condono e dei relativi elaborati, essendo la pratica comunale andata perduta a seguito dell'alluvione del 2014. Tale indisponibilità rende incerto l'oggetto stesso del procedimento e impedisce di verificare i presupposti della sanatoria, escludendo la formazione del silenzio-assenso. Il silenzio-assenso è stato comunque escluso anche per l'incompletezza della documentazione necessaria, in particolare di quella prescritta dall'art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985 per l'accatastamento; la completezza della domanda costituisce infatti presupposto indispensabile per il perfezionamento tacito del titolo. La comunicazione del 24 giugno 1998 non è stata ritenuta univocamente qualificabile come provvedimento espresso di accoglimento, potendo al più costituire un atto interlocutorio subordinato al pagamento delle somme. Inoltre, l'incertezza sull'oggetto impedirebbe comunque la configurabilità di un valido provvedimento amministrativo, poiché l'oggetto è elemento essenziale dell'atto e la sua mancanza determina nullità ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. È stato ritenuto inconferente il richiamo all'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, relativo alla prova dello stato legittimo mediante informazioni catastali di primo impianto: tale disciplina riguarda immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio il titolo edilizio, mentre la controversia concerne modifiche successive, realizzate quando il titolo era necessario. Conseguentemente, non essendosi formato alcun titolo espresso o tacito, il diniego non poteva configurare un annullamento in autotutela e non risultava lesivo dell'affidamento. Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 17, l. 47/1985

    Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

    Il silenzio-assenso sul condono presuppone, oltre al decorso del termine e al pagamento delle somme dovute, la presentazione della documentazione necessaria all'accatastamento; la completezza documentale è requisito indispensabile per la formazione tacita del titolo.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione sulla prova dello stato legittimo mediante informazioni catastali di primo impianto riguarda gli immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio e non si applica a modifiche successive realizzate in epoca soggetta a obbligo di titolo.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L'oggetto costituisce elemento essenziale del provvedimento amministrativo; l'incertezza assoluta sull'oggetto del condono impedisce la configurazione di un valido titolo e comporta nullità del provvedimento.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che il diniego costituisse revoca di un precedente titolo, non essendosi formato alcun titolo di condono.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che il diniego costituisse annullamento d'ufficio, non risultando previamente perfezionato alcun titolo edilizio.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso sul condono edilizio non può formarsi quando l'oggetto della domanda e delle opere da sanare non sia determinabile, poiché l'incertezza impedisce la verifica dei presupposti sostanziali della sanatoria.
  • La formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985 richiede la completezza della documentazione prescritta dalla legge, compresa quella necessaria all'accatastamento, oltre al pagamento delle somme eventualmente dovute.
  • Una comunicazione amministrativa che annuncia la definizione di una pratica e richiede il pagamento di somme non integra necessariamente un provvedimento espresso di accoglimento del condono, quando il suo contenuto non esprima in modo univoco l'assenso alla sanatoria.
  • L'oggetto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo; l'impossibilità di individuarlo impedisce la configurazione di un valido titolo edilizio e determina la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
  • La disciplina dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, relativa alla prova dello stato legittimo mediante dati catastali di primo impianto, non sostituisce il titolo edilizio necessario per modifiche realizzate in epoca in cui l'attività edilizia era soggetta a obbligo di autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneNullità del provvedimentoDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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