Sentenza n. 15221/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 20 gennaio 2026, con cui Mediocredito Centrale S.p.A. ha respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 29 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni MCC: n. 3958683 -OMISSIS-; N. 4012032 -OMISSIS-; n. 4079552 -OMISSIS-; n. 4097866 -OMISSIS-; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 29 dicembre 2025; e per il conseguente ordine a Mediocredito Centrale S.p.A. di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale delle istanze di accesso documentale relative ai procedimenti di inefficacia delle garanzie del Fondo per le PMI sulle posizioni n. 3958683, 4012032, 4079552 e 4097866
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società, in amministrazione straordinaria, aveva ottenuto garanzie del Fondo per le PMI. Nel dicembre 2025 Mediocredito Centrale, quale mandataria del RTI Gestore, aveva avviato procedimenti per dichiararne l’inefficacia, contestando dichiarazioni inesatte o reticenti e irregolarità nell’istruttoria, concessione, erogazione e monitoraggio del credito emerse anche da attività ispettive della Banca d’Italia e da indagini penali. Con istanze del 29 dicembre 2025 la società ha chiesto rapporti e atti ispettivi della Banca d’Italia trasmessi al Gestore, la corrispondenza tra i due enti, le valutazioni e la documentazione istruttoria del Gestore, nonché ogni ulteriore atto rilevante. Dopo il diniego parziale comunicato il 20 gennaio 2026, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo: illegittimità della trattazione unitaria delle istanze relative a procedimenti distinti; violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e giusto procedimento, essendo l’accesso necessario per la difesa nei procedimenti di inefficacia; illegittimo richiamo al segreto di vigilanza e al segreto istruttorio; difetto di motivazione e mancata comparazione degli interessi; violazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato. MCC ha eccepito l’inammissibilità per parcellizzazione dei giudizi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la regola generale è l’impugnazione con un ricorso di un solo provvedimento e il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale, sicché non è illegittimo aver proposto distinti giudizi. Nel merito, ha riconosciuto la natura difensiva dell’accesso, strumentale alla tutela della società nei procedimenti di inefficacia. Ha accolto la domanda relativa agli atti istruttori trasmessi dalla Banca d’Italia a MCC e posti a fondamento dell’avvio dei procedimenti: il segreto di vigilanza ex art. 7 T.U.B. non è intangibile e può cedere, dopo comparazione secondo necessarietà, indispensabilità e parità di rango degli interessi, a esigenze difensive; nel caso concreto la stessa Banca d’Italia aveva dichiarato di non ravvisare ragioni ostative e non si è opposta in giudizio. Ha invece respinto la richiesta riguardante documenti acquisiti tramite le autorità giudiziarie in procedimenti penali: non risultava espressamente compresa nell’istanza e, trattandosi di atti di indagini in corso, opera il segreto previsto dall’art. 329 c.p.p. Ha accolto l’accesso alla corrispondenza, alle valutazioni e agli altri atti istruttori del Gestore, poiché MCC e Banca d’Italia non hanno indicato puntuali ragioni ostative, fermo restando che non devono essere nuovamente esibiti i documenti già accessibili alla società tramite il portale telematico del Fondo, per i quali manca la necessità dell’accesso. Ha respinto la censura sulla trattazione contestuale: le posizioni condividevano un nucleo istruttorio comune e il riscontro unitario non ha pregiudicato la difesa. Ha ritenuto irrilevante l’invocazione concorrente dell’accesso civico generalizzato, il cui interesse conoscitivo recede rispetto agli interessi pubblici tutelati dall’art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, annullato in parte qua il diniego e ordinato a MCC di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con esclusione degli atti formati o detenuti dall’autorità giudiziaria nei procedimenti penali e dei documenti già consultabili sul portale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
avverso il diniego opposto in relazione alle predette istanze, la ricorrente ha proposto distinti ricorsi ex art. 116 c.p.a., tra cui quello oggetto del presente giudizio
Il diniego di accesso è stato impugnato mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.
art. 22 l. 241/1990
non sussiste alcun obbligo di ostensione in capo al Gestore per la documentazione comunque accessibile tramite il portale telematico del Fondo, atteso che rispetto a tali atti difetta il presupposto stesso della necessità dell’accesso ex art. 22 l. n. 241/1990
L’accesso documentale presuppone la necessità di acquisire i documenti; tale presupposto manca quando gli stessi sono già nella disponibilità dell’interessato tramite il portale istituzionale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
tale segreto, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi del tutto intangibile, ma è destinato a cedere a fronte di superiori esigenze difensive, da accertarsi all’esito del giudizio comparativo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango degli interessi contrapposti
Il segreto di vigilanza può cedere davanti a esigenze difensive, previa comparazione degli interessi secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango.
art. 7 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)
tale segreto, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi del tutto intangibile, ma è destinato a cedere a fronte di superiori esigenze difensive, da accertarsi all’esito del giudizio comparativo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango degli interessi contrapposti
Il segreto d’ufficio posto a tutela dell’attività di vigilanza bancaria non è assoluto e può essere recessivo rispetto a esigenze difensive qualificate, accertate con la comparazione prevista dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990.
art. 329 c.p.p.
trattandosi di atti formati nell’ambito di indagini penali in corso, viene in rilievo l’art. 329 c.p.p., secondo cui gli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”
Gli atti d’indagine sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; il segreto impedisce l’ostensione degli atti investigativi in corso.
art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013
parimenti, non rileva la disciplina dell’accesso civico generalizzato, invocata dalla ricorrente in via concorrente, atteso che l’interesse meramente conoscitivo che connota l’accesso civico generalizzato è recessivo rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici protetti dall’ordinamento, come espressamente previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013
L’interesse conoscitivo proprio dell’accesso civico generalizzato è soggetto ai limiti posti a tutela degli interessi pubblici protetti e, nel caso concreto, non prevale sulle esigenze di tutela rilevanti.
Massime di principio
- L’accesso documentale richiesto per difendersi in un procedimento amministrativo è difensivo quando è funzionale alla tutela di interessi giuridici specifici dell’istante; rispetto a tale esigenza, il segreto di vigilanza bancaria non è assoluto e può cedere dopo una comparazione che accerti necessarietà, indispensabilità e parità di rango degli interessi contrapposti.
- La valutazione della prevalenza delle esigenze difensive sul segreto di vigilanza compete all’autorità titolare dell’interesse protetto; l’assenza di opposizione di tale autorità, unitamente all’espresso riconoscimento dell’assenza di ragioni ostative, consente l’ostensione degli atti pertinenti.
- Non sono ostensibili, nell’ambito dell’accesso documentale, atti formati o detenuti dall’autorità giudiziaria e coperti dal segreto investigativo durante indagini penali in corso, secondo i limiti temporali previsti dall’art. 329 c.p.p.
- L’amministrazione non è tenuta a rilasciare nuovamente documenti che siano già nella piena disponibilità dell’istante tramite un portale telematico ufficiale, poiché in tal caso difetta la necessità dell’accesso ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990.
- La presentazione di distinti ricorsi contro distinti provvedimenti di diniego non è inammissibile per parcellizzazione, poiché nel processo amministrativo la regola generale è l’impugnazione di un solo provvedimento con ciascun ricorso, mentre il ricorso cumulativo è eccezionale.
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