Sentenza n. 1273/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 208/2022, pubblicata l'11/11/2022, R.G. n. 537/2022, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 703,92, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di € 703,92, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha integralmente pagato quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione ha eseguito la sentenza civile soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, sicché, se il giudizio fosse proseguito, il ricorso sarebbe stato fondato. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del creditore, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per integrale adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In applicazione della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, quando il ricorso risultava originariamente fondato.
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