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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2123/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Pistoia che, in riforma della pronuncia assolutoria del Giudice di pace, lo aveva ritenuto civilmente responsabile per il reato di minacce. Il motivo dedotto era la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: il Tribunale avrebbe ribaltato il giudizio assolutorio ai soli effetti civili sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive (le testimonianze della persona offesa e di altra teste) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione dei principi di oralità e immediatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui, anche nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, la riforma in appello della sentenza assolutoria agli effetti civili, quando si fonda su una diversa valutazione di prova dichiarativa 'decisiva', impone la rinnovazione dell'istruttoria orale (anche d'ufficio). Avendo il Tribunale omesso tale rinnovazione e svolto una valutazione meramente cartolare, la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Indica il reato ascritto all'imputato (minacce). Qui rilevante come dato di fatto del procedimento ma non centrale nella questione di legittimità trattata.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte interpreta che, anche quando la riforma della sentenza assolutoria avvenga solo agli effetti civili, se l'appello si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria orale, anche d'ufficio.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente il sindacato in Cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell'istruttoria, nei termini sopra indicati, costituisce violazione di legge deducibile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Criterio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte richiama lo standard rafforzato di prova come argomento a favore dell'obbligo di ricorrere al metodo orale quando si rivede una sentenza liberatoria.

  • Sez. U., pronunce (es. Dasgupta e Patalano)

    Giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite che ha affermato la necessità del metodo orale per la riforma di una sentenza assolutoria, anche quando la sentenza di primo grado sia negoziale o di Giudice di pace; utilizzata per estendere l'obbligo di rinnovazione anche agli effetti civili.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e adeguatezza della motivazione; la Corte segnala che la mancata rinnovazione può riverberarsi anche in un vizio di motivazione ai sensi di tale articolo, se la riconsiderazione degli elementi decisivi non è adeguatamente motivata.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte richiama il principio secondo cui la nuova disciplina si applica solo alle impugnazioni per soli interessi civili quando la costituzione di parte civile sia successiva al 30/12/2022; nel caso concreto tale disposizione non era applicabile.

Massime di principio

  • Quando l'appello riforma una sentenza assolutoria anche solo agli effetti civili sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria orale, anche d'ufficio.
  • L'obbligo di rinnovazione vale anche nei procedimenti di competenza del Giudice di pace e deriva dai principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza (standard oltre ogni ragionevole dubbio).
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria, quando richiesta per la natura decisiva della prova dichiarativa, costituisce violazione di legge sindacabile in Cassazione e può portare all'annullamento della sentenza negli effetti civili.
  • Oltre all'obbligo procedurale di rinnovazione, il giudice d'appello deve fornire motivazione adeguata su ogni punto rilevante che fondi la responsabilità; la carenza di motivazione può integrare ulteriore vizio rilevabile.
  • Verificare sempre le norme di applicabilità temporale (es. art. 573 co.1-bis e d.lgs. 150/2022) quando si decide il giudice del rinvio o la disciplina applicabile al giudizio di merito successivo.

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