Sentenza n. 704/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del documento caratteristico n. -OMISSIS- – mod. “B” – Scheda Valutativa, avente ad oggetto il periodo 23/11/2020 – 22/11/2021 con annesso mod. “E”, del quale ha preso visione in data 28/03/2022; - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datato-OMISSIS-(notificato in data 13/09/2022) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 21/04/2022 avverso il sopra citato provvedimento; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documento caratteristico relativo al periodo 23 novembre 2020–22 novembre 2021 e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo: 1) violazione della disciplina sui documenti caratteristici, della legge n. 241/1990, delle istruzioni del 2008 e delle circolari ministeriali, per la tardiva compilazione e notificazione della scheda, poiché il periodo valutato terminava il 22 novembre 2021, il compilatore aveva espresso il giudizio il 5 febbraio 2022, il revisore il 15 febbraio 2022 e la notifica era avvenuta il 28 marzo 2022; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, contraddittorietà, irrazionalità e difetto di motivazione, poiché numerose voci sarebbero state peggiorate rispetto alle precedenti valutazioni senza richiami formali, contestazioni disciplinari o fatti concreti giustificativi; 3) violazione della disciplina applicabile, perché il giudizio complessivo finale riportato nel foglio di comunicazione avrebbe coinciso integralmente con quello del primo revisore, senza autonoma rielaborazione o sintesi. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali, da liquidarsi equitativamente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché i termini di compilazione e notificazione dei documenti caratteristici hanno natura ordinatoria, non perentoria: in assenza di una previsione normativa che colleghi espressamente alla loro scadenza una preclusione, una decadenza o altro effetto invalidante, il ritardo non determina l'illegittimità dell'atto, salva l'eventuale rilevanza disciplinare o risarcitoria del ritardo. Il secondo motivo è stato respinto in ragione dell'elevatissima discrezionalità propria delle valutazioni caratteristiche militari, sindacabili soltanto in presenza di vizi macroscopici quali manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi. La scheda non deve contenere un'elencazione analitica di episodi o contestazioni, poiché la motivazione deriva dalla coerenza complessiva tra i giudizi analitici relativi alle singole qualità e il giudizio finale. L'assenza di contestazioni disciplinari non impedisce una valutazione negativa del rendimento, poiché valutazione caratteristica e procedimento disciplinare hanno oggetto e finalità distinti. È inoltre legittimo che una valutazione periodica sia peggiorativa rispetto alle precedenti, essendo ciascuna scheda autonoma e riferita a uno specifico arco temporale, senza necessità di giustificare il mutamento mediante il raffronto con le pregresse schede. Il terzo motivo è stato respinto perché il primo revisore era anche il soggetto competente a esprimere il giudizio complessivo e a redigere il foglio di comunicazione; pertanto, la coincidenza tra i due giudizi non era patologica. Le istruzioni del 2008 consentono infatti all'ultima autorità valutatrice di formulare il giudizio finale e riportare la qualifica già attribuita nel documento caratteristico. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 1025 ss. d.lgs. 66/2010
La disciplina dei documenti caratteristici del personale militare è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che il ritardo nella compilazione e notificazione non comportasse l'invalidità della scheda, in assenza di termini perentori o di effetti decadenziali espressamente previsti.
artt. 688 ss. d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sui documenti caratteristici sono state interpretate nel senso della natura ordinatoria dei termini di formazione e comunicazione, non invalidante in caso di superamento.
l. 241/1990
La disciplina generale del procedimento amministrativo non è stata ritenuta violata dalla tardiva formazione o notificazione della scheda né dall'assetto motivazionale del documento caratteristico.
Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate, edizione 2008, cap. I, par. 4, lett. b
L’ultima autorità che ha espresso il giudizio [nel caso di specie, il primo revisore] redige il foglio di comunicazione. In particolare: formula il giudizio finale traducendo, in sintesi ed in maniera inequivocabile, i giudizi formulati nel documento caratteristico, esprimendo, se del caso, un compiacimento od una esortazione; attribuisce la qualifica finale – se la valutazione è espressa mediante scheda valutativa - riportando la qualifica già attribuita nel documento caratteristico a conclusione del proprio giudizio complessivo.
L'ultima autorità valutatrice può redigere il foglio di comunicazione, formulare il giudizio finale e riportare la qualifica già attribuita; la coincidenza tra il giudizio del revisore e quello comunicato non determina di per sé illegittimità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- I termini previsti per la compilazione e la notificazione dei documenti caratteristici del personale militare sono ordinatori, salvo che una disposizione normativa attribuisca loro espressamente natura perentoria o colleghi al loro superamento effetti di preclusione o decadenza; il loro superamento, di per sé, non invalida la valutazione.
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare sono espressione di elevatissima discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti di fatto.
- La scheda valutativa militare non deve necessariamente indicare analiticamente episodi, fatti o contestazioni disciplinari: la motivazione del giudizio finale può risultare dalla coerenza complessiva tra le valutazioni analitiche delle singole qualità e il giudizio complessivo.
- L'assenza di contestazioni o sanzioni disciplinari non preclude una valutazione negativa del rendimento, poiché la valutazione caratteristica e il procedimento disciplinare operano su piani distinti, avendo rispettivamente ad oggetto il rendimento complessivo e la violazione di specifici doveri.
- Le schede valutative relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti; pertanto, il peggioramento rispetto a precedenti valutazioni non determina di per sé illegittimità, né impone una specifica motivazione fondata sul raffronto con le pregresse schede.
- Quando il primo revisore è anche l'autorità che formula il giudizio complessivo e redige il foglio di comunicazione, la coincidenza tra il giudizio del revisore e quello riportato nel foglio non costituisce, di per sé, violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici.
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