Sentenza n. 490/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) 28 settembre 2023, n. 2886, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro gli atti di una selezione per un incarico annuale di dirigente avvocato
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
L’Azienda ospedaliera ha impugnato la sentenza del TAR con un unico motivo, deducendo error in iudicando e in procedendo e violazione degli artt. 29 e 30, commi 3 e 5, c.p.a. L’appellante ha contestato l’affermazione del TAR secondo cui, nonostante la mancata tempestiva proposizione della domanda di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il ricorrente avrebbe potuto proporre successivamente un’autonoma azione risarcitoria entro il termine decadenziale previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., deducendo anche profili di illegittimità ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel giudizio di annullamento. Secondo l’Azienda, la proposizione tempestiva dell’azione risarcitoria successiva a un giudizio di annullamento avrebbe richiesto una sentenza di annullamento o di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., e non una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’appello mirava, in particolare, a evitare che le statuizioni del TAR potessero precludere all’Amministrazione di eccepire la decadenza dall’azione risarcitoria in un eventuale successivo giudizio.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse. La statuizione del TAR contestata dall’Azienda, relativa alla possibilità astratta di proporre autonomamente una successiva domanda risarcitoria e di dedurre ulteriori profili di illegittimità, costituisce un obiter dictum: non è stata necessaria per la decisione e non è idonea a formare giudicato. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado era infatti sorretta autonomamente dalla scadenza, il 31 marzo 2021, dell’incarico annuale di dirigente avvocato conferito all’aggiudicataria e dalla mancata proposizione, da parte del ricorrente, di una domanda risarcitoria nel giudizio, sicché egli non avrebbe potuto ricavare alcun vantaggio dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il CGARS ha quindi precisato che l’affermazione obiter del TAR non produce attualmente alcuna lesione della sfera giuridica dell’Azienda e non le impedisce di eccepire, ove ne ricorrano i presupposti, la decadenza ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. in un eventuale successivo giudizio risarcitorio. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione conserva la possibilità di eccepire la decadenza dall’azione risarcitoria nel successivo giudizio, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Disciplina la possibilità di proporre l’azione risarcitoria dopo quella di annullamento nel rispetto del termine decadenziale; nel caso concreto, il CGARS non ha deciso in via definitiva la portata della disposizione, limitandosi a escludere l’interesse dell’appellante a censurare un obiter dictum.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori quando non residui interesse all’annullamento; la relativa domanda o dichiarazione deve essere tempestivamente formulata secondo le forme processuali applicabili.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, applicata dal TAR in ragione della scadenza dell’incarico annuale e dell’assenza di una domanda risarcitoria.
art. 73 c.p.a.
È richiamato quale disposizione che disciplina forme e termini della dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
Massime di principio
- Una statuizione contenuta nella motivazione ma estranea alla ratio decidendi e non necessaria per definire la controversia costituisce obiter dictum e, non essendo decisiva, non è normalmente idonea a produrre giudicato o una lesione attuale della sfera giuridica della parte; la sua impugnazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
- Quando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è autonomamente fondata sulla cessazione dell’utilità concreta dell’annullamento e sull’assenza di una domanda risarcitoria nel giudizio, le considerazioni ulteriori sulla proponibilità di una futura azione risarcitoria non costituiscono ratio decidendi.
- La parte conserva la possibilità di far valere, in un eventuale successivo giudizio risarcitorio, le eccezioni processuali previste dalla legge, inclusa la decadenza dall’azione, quando la sentenza anteriore non abbia deciso tali questioni in modo necessario e vincolante.
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