Sentenza n. 515/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale e relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Fermo del 4 novembre 2025, recante il diniego di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale, nonché il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata poiché, con provvedimento del 26 febbraio 2026, l’amministrazione aveva rilasciato una nuova licenza di porto di pistola per difesa personale, con scadenza il 26 febbraio 2027, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per dichiarare integralmente cessata la materia del contendere, poiché il provvedimento impugnato era stato formalmente revocato non in autotutela, quale ripensamento critico sull’illegittimità dell’atto originario, ma a seguito della rivalutazione della posizione alla luce di fatti sopravvenuti denunciati dal ricorrente dopo l’adozione del diniego. Richiamando il principio tempus regit actum, già valorizzato nell’ordinanza cautelare del 29 gennaio 2026, il Collegio ha ritenuto comunque sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, essendo stata rilasciata una nuova licenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate, poiché il rilascio della licenza sarebbe comunque conseguito alla rivalutazione fondata sulle circostanze sopravvenute, anche senza l’iniziativa giudiziaria. Il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile e posto a carico della parte che lo aveva anticipato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La decisione è stata adottata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta emanazione di un nuovo provvedimento favorevole può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sul ricorso contro il precedente provvedimento sfavorevole, anche quando non ricorrano i presupposti per dichiarare integralmente cessata la materia del contendere.
- La revoca del provvedimento impugnato fondata sulla rivalutazione della posizione dell’interessato alla luce di circostanze sopravvenute non equivale ad annullamento d’ufficio per riconosciuta illegittimità dell’atto originario.
- Ai fini della regolazione delle spese, quando l’amministrazione rilascia il bene della vita sulla base di fatti sopravvenuti e tale risultato sarebbe stato ottenibile anche senza il ricorso, è giustificata la compensazione delle spese e il contributo unificato può restare a carico della parte che lo ha anticipato.
- Il principio tempus regit actum comporta che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; fatti successivi possono giustificare una nuova valutazione amministrativa, ma non retroagiscono necessariamente sulla legittimità dell’atto originario.
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