Ordinanza n. 4012/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 335 del 24 settembre 2024, notificato via p.e.c. in pari data, dalla procedura concorsuale, indetta con decreto dipartimentale 21 febbraio 2022 n. 34, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a firma del Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) il verbale n. 101 del 12 settembre 2024 della Commissione Medica nominata con decreto dipartimentale n. 83 del 27 febbraio 2024, con il quale esprimeva giudizio di inidoneità; 3) tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da un concorso per 300 posti di vigile del fuoco e verbale della commissione medica recante il giudizio di inidoneità per deficit di G6PD
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e il presupposto verbale della commissione medica, contestando la qualificazione della carenza dell'enzima G6PD come patologia incompatibile con l'arruolamento ai sensi del punto 18 dell'Allegato A al D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166. Dalla prima verificazione è emerso un deficit severo, con attività enzimatica pari al 2%, ritenuto dal verificatore riconducibile a un'eritropatia da deficit enzimatico di grado assoluto e incompatibile con l'attività di vigile del fuoco, pur riconoscendo l'abilità del ricorrente al lavoro in condizioni di rischio generico. Il ricorrente ha evidenziato, anche mediante il richiamo a verificazioni svolte in casi analoghi, conclusioni mediche differenti, secondo cui il deficit enzimatico non sarebbe necessariamente ostativo all'impiego, in assenza di crisi emolitiche e di alterazioni del quadro ematologico. Il TAR ha rilevato la non coerenza delle conclusioni del primo verificatore con quelle dell'UOC di Ematologia dell'Ospedale Sant'Eugenio e con una più recente valutazione dell'Ospedale San Camillo, valorizzata dal Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto l'idoneità di un candidato affetto da deficit di G6PD.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto un ulteriore incombente istruttorio. Ha incaricato il Direttore dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, con facoltà di delega a uno specialista della struttura, di verificare la specifica condizione del ricorrente, la consistenza del deficit enzimatico e i suoi effetti ai fini della causa di esclusione prevista dal punto 18 dell'Allegato A al D.M. n. 166/2019. Il verificatore dovrà accertare, in particolare, se il ricorrente possa essere considerato portatore sano di un deficit enzimatico ereditario non ragionevolmente ostativo, nella sua concreta situazione, allo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, prendendo posizione sulle valutazioni contrarie dell'amministrazione e del primo verificatore. La relazione dovrà essere depositata entro dieci giorni dal compimento della verificazione e comunque entro il 10 aprile 2026; i difensori e i consulenti medici delle parti potranno partecipare all'incombente. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166, Allegato A, punto 18
patologia ascrivibile alla causa di esclusione di cui al punto 18 dell’Allegato A
La disposizione costituisce il parametro normativo per stabilire se il deficit di G6PD del candidato integri una condizione sanitaria incompatibile con l'arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità sanitaria dipende dalla qualificazione e dagli effetti concreti di una patologia, il giudice può disporre una verificazione specialistica ulteriore qualora le valutazioni mediche acquisite siano divergenti o non coerenti con accertamenti svolti in casi analoghi.
- La valutazione dell'idoneità sanitaria all'impiego di vigile del fuoco deve considerare la concreta e specifica condizione del candidato e la reale incidenza della patologia sulle mansioni da svolgere, senza esaurirsi nella mera rilevazione astratta di un deficit enzimatico.
- In presenza di conclusioni medico-legali contrastanti, il verificatore deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene di discostarsi da valutazioni specialistiche rese in casi analoghi e già ritenute condivisibili dal giudice.
- L'accertamento istruttorio sull'idoneità sanitaria deve verificare non soltanto l'esistenza della carenza enzimatica, ma anche i suoi effetti funzionali, il rischio concreto connesso alle mansioni e la riconducibilità della condizione alla specifica causa di esclusione prevista dalla disciplina concorsuale.
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