Sentenza n. 985/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale n. 2033 dell'8 novembre 2025, trasmessa con nota Prot. n. 83067/2025 del 10 novembre 2025, con la quale l'ASP Ragusa ha disposto la revoca dell'aggiudicazione a favore di Haemonetics, e la contestuale aggiudicazione a Fresenius, del lotto 6 della procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la scelta del privato contraente per la stipula dei contratti relativi alla fornitura in service “full-risk” di “Sistemi Diagnostici”, per l'U.O.C. di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l'U.O.C. di Patologia Clinica e per l'U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendali, per la durata di cinque anni, con eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno (Gara Telematica n. SP/95/2025, CIG: B6C7D46C97 di seguito anche la “Gara”); - della nota Prot. n. 78867/2025 del 24 ottobre 2025, a firma congiunta del RUP (Dott.ssa Vincenza Piccione) e del Direttore U.O.C. Provveditorato (Dott.ssa Maria Teresa Ventura), con la quale la ASP Ragusa ha comunicato a Haemonetics che “questa A.S.P. di Ragusa procederà alla revoca dell'aggiudicazione del lotto n. 6, disposta nei confronti di Codesta società con deliberazione n. 1204 del 28/06/2025 e al conseguente affidamento alla società Fresenius Kabi Italia S.r.l. per le motivazioni indicate nella presente nota, come da ns. nota del 02/10/2025”, in relazione alla Gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra i quali: a) il verbale della Commissione di gara relativo alla seduta riservata del 22 settembre 2025, con cui la Commissione - all'esito del riesame dell'offerta tecnica presentata in Gara da Haemonetics, della modifica del relativo punteggio e della rideterminazione del punteggio complessivo conseguito dalla Haemonetics e dalla Fresenius - propone l'aggiudicazione della fornitura alla Fresenius e la “revoca” dell'aggiudicazione già disposta a favore di Haemonetics; b) l'atto di avvio del procedimento di cui alla nota dell'ASP Ragusa Prot. N. 72522 del 2 ottobre 2025, per la “revoca” dell'aggiudicazione a favore di Haemonetics del lotto 6 della Gara, nonché c) del verbale della Commissione del 23 ottobre 2025; nonché, per l'accertamento del diritto di Haemonetics di mantenere o conseguire l'aggiudicazione del lotto 6 della Gara e di stipulare il relativo contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla ASP Ragusa con Fresenius ai sensi degli articoli 121, comma 1, lett. c) e/o d), e 122 c.p.a. 2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Fresenius Kabi Italia S.r.l. il 19/12/2025: per l’annullamento di tutti gli atti della procedura di gara, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile - anziché doverosamente esclusa, e comunque erroneamente valutata, l’offerta tecnica ed economica presentata da Haemonetics Italia S.r.l., operatore che, all’esito della rivalutazione tecnica, è risultato secondo classificato nel Lotto n. 6. La presente impugnativa è proposta anche ai fini della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale, per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente principale, e ha ad oggetto, in parte qua, i seguenti atti: - gli atti preordinati, presupposti, comunque connessi e/o conseguenti alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (“ASP Ragusa”), ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in service “full-risk” di sistemi diagnostici destinati alle UU.OO.CC. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, di Patologia Clinica e di Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica (Gara n. SP/95/2025, CIG: B6C7D46C97), limitatamente agli atti e ai provvedimenti che hanno consentito l’ammissione di Haemonetics Italia S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi della procedura di gara per il Lotto n. 6 (“Fornitura in service di Sistemi per aferesi produttiva (Plasmaferesi, Piastrine-Aferesi e Plasma-Piastrine-Aferesi”), nonché la valutazione della relativa offerta tecnica ed economica; - ogni atto e/o verbale con cui la Stazione appaltante, il Seggio di gara, la Commissione giudicatrice e/o ogni altro Organo competente hanno ammesso, anziché escludere, Haemonetics Italia S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi della suddetta procedura di gara per l’affidamento del Lotto n. 6, procedendo all’apertura, all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica; - segnatamente, tutti i verbali di gara e i relativi allegati, tra cui i verbali del Seggio di gara delle sedute del 3 giugno 2025 (n. 1) e del 12 giugno 2025 (n. 2), nonché i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 72765 del 3 giugno 2025, relativi alle sedute della seconda fase della gara (seduta pubblica del 16 giugno 2025 - n. 1 e seduta riservata del 16/17 giugno 2025 - n. 2) e, per la terza fase, il verbale della seduta pubblica del 23 giugno 2025, nella parte in cui, con riferimento al Lotto n. 6, non è stata disposta l’esclusione di Haemonetics Italia S.r.l. ed è stata invece aperta, esaminata ed erroneamente valutata la relativa offerta tecnica ed economica; - ogni ulteriore verbale di gara e relativi allegati, limitatamente e con particolare riferimento alla parte in cui, in relazione al Lotto n. 6, sono state riportate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione dei punteggi di qualità e dei punteggi tecnici provvisori o definitivi, con riguardo alla posizione della ricorrente principale Haemonetics Italia S.r.l.; - il verbale della seduta in cui la Commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte, ha proceduto all’apertura delle buste economiche, nella parte in cui Haemonetics Italia S.r.l., anziché essere esclusa, è stata invece ammessa alla valutazione dell’offerta economica; - segnatamente, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 23 giugno 2025, ove il Presidente, data lettura delle risultanze della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche telematiche, limitatamente alla parte in cui non è stata disposta l’esclusione di Haemonetics Italia S.r.l. ed è stata invece consentita la prosecuzione della procedura nei suoi confronti; - la proposta di aggiudicazione e la graduatoria provvisoria e/o definitiva all’esito delle operazioni di gara, nella parte in cui Haemonetics Italia S.r.l., anziché essere esclusa dalla procedura, è stata mantenuta in gara, erroneamente valutata e utilmente collocata in graduatoria per il Lotto n. 6; - se ed ove occorrer possa, la deliberazione del Direttore Generale n. 1204 del 28 giugno 2025, con la quale l’ASP Ragusa ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 6 in favore di Haemonetics Italia S.r.l., nonché della nota prot. n. 0052568 del 9 luglio 2025, con cui tale aggiudicazione è stata comunicata a Fresenius Kabi Italia S.r.l.; - il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22 settembre 2025, nella parte in cui, pur procedendo al riesame dell’offerta tecnica di Haemonetics Italia S.r.l., la Commissione non ne ha disposto l’esclusione e ha disatteso talune delle osservazioni formulate da Fresenius Kabi Italia S.r.l. nelle note prot. IB/ga/3456/2025 del 9 settembre 2025 e prot. IB/ga/3500/2025 del 12 settembre 202, volte all’annullamento in autotutela della deliberazione n. 1204/2025 e alla complessiva rivalutazione dell’offerta tecnica ed economica della ricorrente principale; - se ed in quanto meramente consequenziali agli atti sopra indicati, e comunque nella sola misura in cui presuppongono la mancata esclusione di Haemonetics Italia S.r.l. dalla procedura di gara e, comunque, l’erronea valutazione della relativa offerta, gli atti adottati all’esito della rivalutazione tecnica, ivi inclusa la deliberazione del Direttore Generale n. 2033 dell’8 novembre 2025, nonché la relativa comunicazione di aggiudicazione; - ogni altro atto, nota, relazione o verbale presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui, con riferimento al Lotto n. 6, l’ASP Ragusa ha omesso di disporre l’esclusione di Haemonetics Italia S.r.l., procedendo invece all’esame e alla valutazione della relativa offerta tecnica ed economica, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, il verbale della Commissione giudicatrice del 23 ottobre 2025, nonché l’atto di avvio del procedimento di cui alla nota dell’ASP Ragusa prot. n. 72522 del 2 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione originaria del lotto 6 e contestuale aggiudicazione alla seconda classificata, adottate dopo il riesame dell’offerta tecnica dell’originaria aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa originariamente aggiudicataria ha impugnato gli atti con cui l’ASP di Ragusa, dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche e su istanza della seconda classificata, ha riconvocato la commissione, rideterminato in senso peggiorativo il punteggio della sua offerta tecnica, revocato l’aggiudicazione e aggiudicato il lotto alla concorrente seconda classificata. Il motivo principale deduceva la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, concorrenza e par condicio, sostenendo che il riesame non costituisse correzione di meri errori materiali, ma una nuova valutazione dell’offerta tecnica successiva alla conoscenza delle offerte economiche. In via subordinata, la ricorrente contestava l’omessa esclusione della controinteressata per asserita carenza di requisiti tecnici minimi; le valutazioni della commissione su vari criteri tecnici; e l’illegittimo esercizio dell’autotutela, qualificata formalmente come revoca ma sostanzialmente riconducibile all’annullamento d’ufficio, in assenza di adeguata motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento maturato. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo che l’offerta dell’originaria aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di requisiti minimi, incompletezza della fornitura e mancata previsione di alcune prestazioni e componenti. L’ASP ha eccepito, tra l’altro, la tardività delle censure rivolte alle valutazioni originarie e l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale esaminando il motivo proposto in via principale e ha annullato gli atti di riesame, la revoca dell’aggiudicazione e la successiva aggiudicazione. Il Collegio ha ritenuto che l’intervento dell’amministrazione, pur denominato revoca e comunque riconducibile all’autotutela decisoria, fosse fondato su una rivalutazione dell’offerta tecnica intervenuta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche. Tale attività ha violato il principio di segretezza delle offerte economiche, applicabile per tutta la fase di valutazione tecnica nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’unica eccezione ammessa è quella della correzione di un errore materiale in senso tecnico, obiettivamente rilevabile dall’atto e riconoscibile ictu oculi senza complessi accertamenti interpretativi. Nel caso concreto, le modifiche ai punteggi non erano meri errori materiali, ma rivalutazioni dell’offerta tecnica e interpretazioni della lex specialis, anche con riguardo a criteri on/off; pertanto non potevano essere effettuate dopo la conoscenza delle offerte economiche. Secondo il TAR, qualora la stazione appaltante avesse inteso eliminare gli errori della precedente valutazione, avrebbe dovuto annullare l’intera gara relativa al lotto e riedire la procedura con riapertura dei termini e presentazione di nuove offerte. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare i motivi subordinati e le eccezioni dell’amministrazione, essendo sufficiente l’accoglimento del motivo principale. Il ricorso incidentale è stato ritenuto ammissibile: la mancata tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione originaria non impediva alla seconda classificata di proporre ricorso incidentale per paralizzare gli effetti dell’azione principale contro il successivo provvedimento di autotutela. Il motivo incidentale è stato però respinto nel merito. Il TAR ha escluso che l’assenza di barcode sulle soluzioni, la mancata disponibilità di UPS, l’assenza della possibilità di infondere liquidi per la voce B e la mancata indicazione di 1.500 soluzioni fisiologiche integrassero carenze di requisiti minimi; ha inoltre qualificato la fornitura di stampanti e la collaborazione per le attività IQ, OQ e PQ come obblighi o requisiti di esecuzione, non come requisiti di partecipazione o elementi la cui omissione imponesse l’esclusione. Le spese, pari complessivamente a euro 6.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell’amministrazione e della controinteressata, in parti uguali.
Norme richiamate
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura di gara aperta.
art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
Previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fondato sul miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 97 Cost.
Il principio di segretezza delle offerte economiche è posto a presidio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato quale base formale del provvedimento di revoca, sebbene il TAR abbia ritenuto l’operazione più propriamente riconducibile all’annullamento d’ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’intervento dell’amministrazione, volto a rimuovere profili di illegittimità dell’aggiudicazione originaria derivanti da errori di valutazione, è stato ritenuto sostanzialmente riconducibile all’annullamento d’ufficio.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il ricorso incidentale è stato ritenuto sufficientemente specifico, poiché articolato in profili autonomi comprensibili e riferiti a concrete violazioni della lex specialis.
artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con la seconda classificata; il testo non riferisce una pronuncia specifica su tale domanda.
Massime di principio
- Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione delle valutazioni delle offerte tecniche; il divieto tutela non solo l’assenza di un concreto condizionamento, ma anche il rischio astratto di alterazione dell’imparzialità e della serenità della commissione.
- Dopo l’apertura o la valutazione delle offerte economiche, la stazione appaltante non può rivalutare le offerte tecniche, neppure in sede di autotutela decisoria e neppure quando la rivalutazione riguardi criteri automatici o on/off, salvo il caso ristretto della correzione di un vero errore materiale.
- È errore materiale, idoneo a consentire la correzione postuma, soltanto la palese discrasia tra la volontà sostanziale correttamente formatasi e la sua esternazione, obiettivamente riconoscibile dall’atto senza complessi accertamenti valutativi o interpretativi; non costituisce errore materiale il mutamento dell’interpretazione della lex specialis o una nuova valutazione dell’offerta.
- Quando la stazione appaltante ritenga di dover eliminare errori di valutazione dell’offerta tecnica dopo la conoscenza delle offerte economiche, non può limitarsi a correggere i punteggi e riformare la graduatoria, ma deve annullare l’intera gara relativa al lotto e riedire la procedura, consentendo la presentazione di nuove offerte.
- Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata per paralizzare l’azione principale contro un successivo provvedimento di autotutela è ammissibile anche se l’aggiudicazione originaria non è stata tempestivamente impugnata in via principale, perché l’interesse al ricorso incidentale sorge in relazione all’azione principale e non coincide con un’autonoma impugnazione tardiva dell’aggiudicazione originaria.
- Le prestazioni previste dalla lex specialis per la fase di esecuzione del contratto, anziché come requisiti minimi di partecipazione o dell’offerta, non possono fondare l’esclusione del concorrente per asserita incompletezza dell’offerta.
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