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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n.360090175533 emesso in data 03.04.2024 dal Direttore della Sede INPS di Grosseto, comunicato a mezzo pec in data 18 aprile 2024; - del provvedimento n.360090175534 emesso in data 3 aprile 2024 dal Direttore della sede INPS di Grosseto, comunicato a mezzo pec in data 18 aprile 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202401044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti di reiezione di domande di Cassa Integrazione Ordinaria per la causale "crisi temporanea di mercato"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS aveva respinto due domande di CIGO relative al periodo dal 4 marzo 2024 al 7 aprile 2024. La reiezione era motivata dal fatto che dalla relazione tecnica non emergeva una crisi di mercato, ma una situazione organizzativa interna non idonea a gestire efficacemente ordini e lavorazioni. La ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la temporanea mancanza di lavoro e di ordini, determinata dal rallentamento delle commesse di un importante committente e dal posticipo delle consegne, integrasse una crisi temporanea di mercato ai sensi della disciplina sulla CIGO.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 11 d.lgs. 148/2015 consente la CIGO, tra l'altro, per situazioni temporanee di mercato e che l'art. 3, comma 3, del d.m. n. 95442/2016 riconduce alla causale "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività dovuta a mancanza di lavoro o commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico di appartenenza, individuando quali indici il contesto economico-produttivo del settore o una congiuntura negativa del mercato di riferimento. Secondo il giudice, la disposizione richiede una crisi riferibile all'intero settore merceologico o al mercato di riferimento, non una difficoltà peculiare della singola impresa. Dalla relazione tecnica emergevano invece il completamento delle precedenti commesse, il rallentamento delle nuove commesse di un unico importante committente, i ritardi nei suoi cantieri e la conseguente difficoltà di rifornimento del magazzino. Tali circostanze descrivevano una problematica organizzativa e gestionale interna alla società, senza provare né allegare l'esistenza di una crisi del settore edilizio o del mercato di riferimento. L'INPS aveva pertanto correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il beneficio. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    situazioni temporanee di mercato

    La Cassa Integrazione Ordinaria può essere concessa ai dipendenti delle imprese rientranti nell'ambito soggettivo previsto dalla norma quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dipenda, tra l'altro, da situazioni temporanee di mercato.

  • art. 3, comma 3, d.m. n. 95442 del 14 aprile 2016

    Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

    La crisi di mercato rilevante per la CIGO deve riguardare il settore merceologico o il mercato di riferimento dell'impresa; non è sufficiente una difficoltà organizzativa o gestionale propria della singola azienda.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Ordinaria per la causale "crisi di mercato", la mancanza temporanea di lavoro o di commesse deve derivare dall'andamento negativo del settore merceologico o del mercato di riferimento dell'impresa, non da una situazione esclusivamente interna alla singola azienda.
  • Il rallentamento o il differimento delle commesse di uno specifico committente, unitamente alle difficoltà di gestione delle scorte, dei rifornimenti e dei tempi di produzione, non integra di per sé una crisi di mercato rilevante per la CIGO quando non sia allegata e dimostrata una congiuntura negativa del settore o del mercato di riferimento.
  • La relazione tecnica allegata alla domanda di CIGO deve fornire elementi idonei a dimostrare il collegamento tra la riduzione dell'attività lavorativa e una crisi del settore o del mercato di riferimento; la mera descrizione di disfunzioni organizzative aziendali non soddisfa tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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