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Ordinanza

Ordinanza n. 2716/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-14-01-2026 di esclusione dal concorso per il reclutamento di Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano, notificato al ricorrente in data 14 gennaio 2026, presso il 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” di Ascoli Piceno, a firma del Comandante Col. c. RN -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione ha disposto l’estromissione del candidato dalla procedura concorsuale per asserita perdita dei requisiti previsti dal bando di reclutamento; nonché, ove occorra, per l’annullamento del bando di reclutamento, nella parte in cui prevede l’esclusione dei candidati imputati per delitti non colposi qualora interpretato nel senso di consentire l’automatica esclusione in presenza della mera pendenza di un procedimento penale; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente; OLTRE CHE PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura concorsuale e alla prosecuzione dell’iter di incorporamento quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano, presso il 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” di Ascoli Piceno; E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo a seguito dell’ingiusta esclusione.

Giustizia amministrativa202604315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di VFI nell’Esercito Italiano per asserita perdita dei requisiti di partecipazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale dopo essere stato convocato per l’incorporamento. Ha chiesto anche, ove occorrente, l’annullamento del bando nella parte in cui prevede l’esclusione dei candidati imputati per delitti non colposi, se interpretato nel senso di consentire l’esclusione automatica per la mera pendenza di un procedimento penale, nonché l’accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’esclusione è stata motivata dalla perdita dei requisiti previsti dal bando, in quanto il candidato risultava imputato per delitto non colposo a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio. Nel procedimento penale era stata inoltre disposta la sospensione del processo per l’ammissione alla messa alla prova, con rinvio a un’udienza successiva. Il ricorrente aveva prodotto un atto di remissione della querela e un accordo transattivo, ma il giudice ha rilevato che non risultava quale esito avessero prodotto tali atti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del giudizio e sulla base dell’esame sommario proprio della fase cautelare, del fumus boni juris. Ha ritenuto che il candidato, al momento dell’incorporamento, non possedesse i requisiti previsti dall’art. 14, comma 4, del bando, poiché risultava imputato per un delitto non colposo in forza di un decreto di citazione diretta a giudizio. La sospensione del processo penale per la messa alla prova non è stata ritenuta idonea a eliminare la rilevanza della pendenza del procedimento; il giudice ha richiamato l’indirizzo secondo cui anche l’eventuale esito positivo della messa alla prova, non ancora intervenuto nel caso concreto, non esclude la rilevanza della vicenda penale ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale. La remissione della querela e l’accordo transattivo non sono stati considerati decisivi, perché non risultava a quale risultato avessero condotto. Il TAR ha inoltre rilevato che le prove concorsuali erano state completate e che, pertanto, non residuavano esigenze cautelari connesse alla prosecuzione dell’iter concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, del bando di reclutamento

    Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere anche al momento dell’incorporamento; la pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo è stata ritenuta ostativa nel caso esaminato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per difetto del fumus boni juris e per l’assenza di esigenze cautelari connesse alla prosecuzione dell’iter concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento militare, quando il bando richiede il possesso dei requisiti anche al momento dell’incorporamento, l’amministrazione può verificare nuovamente tali requisiti e disporre l’esclusione del candidato che, a quella data, risulti imputato per un delitto non colposo, nei limiti dell’interpretazione del bando applicata dal giudice cautelare.
  • La sospensione del processo penale conseguente all’ammissione alla messa alla prova non elimina, nella fase cautelare e secondo la valutazione sommaria richiamata dal giudice, la rilevanza della pendenza del procedimento penale ai fini della verifica dei requisiti di ammissione a un concorso militare.
  • L’eventuale esito positivo della messa alla prova, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, non esclude di per sé la rilevanza della vicenda penale ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale.
  • La domanda cautelare può essere respinta anche per carenza di esigenze cautelari attuali quando le prove concorsuali siano state completate e non residuino attività dell’iter concorsuale la cui prosecuzione debba essere salvaguardata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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