Sentenza n. 2013/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.425,90, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 864/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, notificata al Ministero in forma esecutiva e divenuta definitiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi di servizio prestati con contratti a termine e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.425,90, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Dedotta la mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Il TAR ha verificato anche la ritualità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. In applicazione del riparto dell’onere della prova, la ricorrente doveva dimostrare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre gravava sul Ministero la prova dell’avvenuto adempimento o di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova che non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e a corrispondere le somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dipendente qualificato del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il TAR considera decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 2697, comma 2, c.c.
Il debitore che eccepisca l’adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto deve provarli; nel caso concreto il Ministero non ha assolto tale onere.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto della docente alla Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio prestati con contratti a termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di un credito riconosciuto da una sentenza, il creditore deve provare la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’Amministrazione; spetta invece all’Amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
- Quando il giudicato non è stato eseguito e l’Amministrazione non fornisce una valida giustificazione dell’inadempimento né prova l’avvenuto pagamento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo di condanna pecuniaria del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →