Cassazione Penale, Sentenza n. 03834/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile (Fallimento Stang) contestava a Oscar Pittini il concorso, ex art. 110 c.p., con l'amministratore Pasquale Totaro nella bancarotta per distrazione mediante una serie di transazioni stipulate dal febbraio 2016 che avrebbero determinato pagamenti per complessivi euro 643.737,79 a danno della Stang S.r.l. (poi fallita). I motivi di impugnazione alla Corte di Cassazione deducono: vizio di motivazione e antinomia tra dispositivo e motivazione (assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato" ma passaggi della motivazione che parlano di "non aver commesso il fatto" o di esclusione del concorso consapevole); errata applicazione degli artt. 42 e 110 c.p. e delle norme sulla bancarotta (artt. 219, 223, 216 R.D. 267/42), per non aver valutato correttamente l'elemento soggettivo dell'extraneus (consapevolezza, adesione o spinta all'azione distrattiva), l'esistenza o meno del credito vantato da Pittini, la rilevanza delle transazioni del 2015 e del 2016 e i profili probatori relativi agli accordi tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e quindi ha rigettato l'impugnazione del Fallimento Stang S.r.l.; resta confermata l'assoluzione di Oscar Pittini con la formula "il fatto non costituisce reato" pronunciata dalla Corte d'appello di Milano. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato la prova e che l'assoluzione sia fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per il concorso dell'extraneus nella bancarotta per distrazione: non è stata dimostrata la consapevolezza e la volontà di Pittini di concorrere dolosamente alla distrazione (anche alla luce dell'interpretazione possibile degli atti di cessione del credito del 2015 e delle successive transazioni del 2016). Il ricorso del fallimento proponeva ricostruzioni alternative della vicenda civile e penale, ma queste non hanno mostrato illogicità o contraddizioni tali da rimettere in discussione la decisione di merito.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Cassazione ricorda che per il concorso non è richiesto un accordo preventivo: è sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale, del contributo offerto all'altrui condotta criminosa.
Codice Penale, art. 42
Riguarda l'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa). Nel caso ha rilievo per determinare il dolo dell'extraneus: la sentenza d'appello è stata ritenuta conforme nel valutare l'assenza del dolo specifico o della consapevolezza richiesta.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1)
Norme sulla bancarotta (tra cui la bancarotta per distrazione). La questione centrale è se le operazioni contestate costituiscano distrazione e se l'extraneus abbia concorso con la consapevolezza richiesta dal dolo della fattispecie.
Codice di Procedura Penale, art. 606 lett. b) ed e)
Capitoli di impugnazione in cassazione: lett. b) (violazione di legge), lett. e) (mancanza o contraddittorietà della motivazione). Il ricorso li ha invocati per censurare la motivazione e l'applicazione delle norme penali.
Codice di Procedura Penale, art. 619
Richiamato nel ricorso in riferimento ai limiti agli interventi sul dispositivo/motivazione; la Cassazione ha ritenuto superabile la presunta antinomia motivazionale poiché il senso complessivo della decisione era coerente con l'assenza dell'elemento soggettivo.
Disp. att. Codice Proc. Pen., art. 173
Limiti di deduzione dei motivi in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti previsti dall'art. 173.
Massime di principio
- Il concorso dell'extraneus (art. 110 c.p.) non richiede necessariamente un accordo preventivo con l'autore qualificato del reato: può essere sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale, del contributo alla condotta illecita.
- Per la bancarotta per distrazione l'elemento decisivo è il dolo (anche eventuale) dell'extraneus: è necessario dimostrare che questi fosse consapevole che il proprio comportamento poteva cagionare un danno ai creditori o che abbia agito accettando il rischio di tale danno.
- L'assoluzione dell'autore 'qualificato' (es. amministratore) per difetto dell'elemento soggettivo non esclude automaticamente la responsabilità dell'extraneus; viceversa, l'accertamento circa l'assenza del contributo o della consapevolezza dell'extraneus giustifica l'assoluzione.
- Valutazioni civilistiche contrastanti sull'esistenza o sulla causa di un credito (p.es. rinunce o cessioni) non determinano automaticamente la responsabilità penale: è necessario un convincente percorso probatorio che leghi consapevolezza e comportamento criminoso dell'imputato.
- La presenza di atti formali, pubblici o transazioni non esclude la rilevanza penale se è provata l'adesione dolosa all'operazione distrattiva; tuttavia, la mera stipula di garanzie o la partecipazione a transazioni non prova di per sé il dolo dell'extraneus.
- In sede di impugnazione in Cassazione, molte critiche si risolvono in ricostruzioni alternative dei fatti; per incidere sulla decisione di merito occorre dimostrare illogicità manifesta, contraddizione o violazione di norme sostanziali nella motivazione.
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