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Ordinanza

Ordinanza n. 408/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate zoofile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha rigettato la sua istanza per il rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate zoofile, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto al rilascio del decreto e la condanna delle amministrazioni resistenti ad adottarlo. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; in sede cautelare il Tribunale ha comunque richiamato la necessità del possesso dei rigorosi requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. n. 773/1931 anche per l’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria.

La decisione

Il TAR, dichiarata la propria giurisdizione e competenza e con riserva di ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito, ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i rigorosi requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 si applichino anche all’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria e che, alla luce di tale rilievo, non sussistessero i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    I rigorosi requisiti previsti per la qualifica di guardia particolare giurata sono ritenuti applicabili anche all’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria; la loro considerazione esclude, allo stato, i presupposti per la tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • I rigorosi requisiti stabiliti dall’art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata si applicano anche alle guardie particolari giurate volontarie.
  • La tutela cautelare contro il diniego del decreto di approvazione della qualifica di guardia particolare giurata non può essere concessa quando, alla luce dell’applicabilità dei requisiti dell’art. 138 del R.D. n. 773/1931 anche alla forma volontaria, non risultino integrati i presupposti cautelari; tale valutazione è resa senza pregiudicare l’esame delle questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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