Cassazione Civile, Ordinanza n. 26729/2022 del 12/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005 e 2006 emessi con metodo sintetico (redditometro) ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva confermato, in sostanza, la ricostruzione del maggior reddito operata dall'Ufficio, ritenendo non adeguatamente fornita dal contribuente la prova contraria, salvo un limitato riconoscimento relativo al contributo economico del fratello per l'acquisto di un'autovettura nel 2006. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 sostenendo che il redditometro non sarebbe una presunzione legale ma solo semplice; 2) ha denunciato ancora la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per non avere la CTR correttamente valutato le allegazioni probatorie sul contributo reddituale del nucleo familiare; 3) e 4) ha censurato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., un vizio motivazionale sulla valutazione delle prove relative a redditi familiari, disinvestimenti e possesso di un'imbarcazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, lamentando ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 per avere i giudici di merito considerato un documento prodotto solo in giudizio relativo al contributo del fratello nell'acquisto dell'auto. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e infondati quelli incidentali: ha affermato che il redditometro integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; ha ritenuto che la doglianza sulla valutazione delle prove mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme; ha escluso l'ultrapetizione e ha ritenuto corretta la valutazione sulla documentazione, osservando inoltre che la sanzione di inutilizzabilità ex art. 32 d.P.R. 600/1973 richiede specifiche garanzie informative e si riferisce ai documenti espressamente richiesti in sede precontenziosa, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato l'impianto della decisione di merito sulla legittimità dell'accertamento sintetico e sulla sufficienza della prova contraria valutata dai giudici tributari, ritenendo corretta la qualificazione del redditometro come presunzione legale relativa e non scrutinabile in cassazione la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso l'inammissibilità della documentazione prodotta dal contribuente in relazione al contributo del fratello, rilevando che la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera solo in presenza dei presupposti procedimentali e per i documenti specificamente richiesti. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La Corte ha infine dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 600/1973
redditometro; accertamento sintetico
La disponibilità di beni-indice come abitazione e autoveicolo integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; il giudice può solo valutare la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
art. 2728 c.c.
La presunzione collegata agli elementi indicatori di capacità contributiva è qualificata come presunzione legale relativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per chiedere una nuova valutazione del merito; nel caso di doppia conforme il motivo è inammissibile.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.
art. 32, commi 4-5, d.P.R. 600/1973
La preclusione all'allegazione e produzione documentale opera solo se l'Ufficio abbia correttamente attivato il contraddittorio endoprocedimentale, fissando un termine minimo e avvertendo delle conseguenze; in difetto, non può essere applicata.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice decide su una questione eccepita dalla parte e rilevante ai fini della decisione.
art. 24 Cost.
L'interpretazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 deve essere coerente con il diritto di difesa.
art. 53 Cost.
La disciplina dell'inutilizzabilità documentale va letta in coerenza con il principio di capacità contributiva.
art. 6 Statuto del contribuente
La lealtà e collaborazione nel rapporto tributario devono connotare l'azione dell'Ufficio.
art. 10 Statuto del contribuente
L'amministrazione finanziaria deve improntare il proprio operato a lealtà, correttezza e collaborazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro opera come presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta provata dall'Ufficio la disponibilità dei beni-indice, incombe sul contribuente la prova della provenienza non reddituale delle risorse utilizzate.
- La deduzione di un vizio motivazionale non è ammissibile quando, sotto l'apparente denuncia del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., si chiede in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio; in caso di doppia conforme, tale censura è preclusa.
- La preclusione alla produzione documentale in sede contenziosa tributaria per mancata risposta al questionario richiede il rispetto delle condizioni procedimentali previste dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 e si riferisce ai documenti specificamente richiesti dall'Ufficio.
- Non integra ultrapetizione la decisione del giudice su una questione che sia stata ritualmente eccepita e sia necessaria alla definizione della controversia.
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