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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento protocollo X1.2022.0433418 emesso dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 5 dicembre 2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente a oggetto “Procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità - anno campagna 2020 (Protocollo n. X1.2021.0334949 del 26/07/2021): Riscontro all’audizione e alle osservazioni presentate e chiusura del procedimento”; - nonché, ove occorra, della nota protocollo n. X1.2021.0334949 emessa dalla Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale il 26 luglio 2021, avente a oggetto “Legge 241/90 e s.m.i. - Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 604/2014 e Reg. (UE) n. 809/2014) relativamente alle domande della campagna 2020”, e del Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità, approvato con Decreto del Dirigente della Struttura Contabilizzazione Pagamenti FEAGA e FEASR, Condizionalità e Sistema Informativo OPR della Regione Lombardia n. 13262 del 4 novembre 2020, che ha definito le regole e le modalità di applicazione del Regime di Condizionalità per l’anno 2020, vigente ratione temporis, del quale si chiede in subordine la disapplicazione; - e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Giustizia amministrativa202300339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di riduzione del 3% dei pagamenti PAC per violazione delle regole di condizionalità nell’utilizzo di prodotti fitosanitari

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola, titolare di un’azienda cerealicola e zootecnica beneficiaria di aiuti PAC, ha impugnato il provvedimento regionale conclusivo del procedimento di condizionalità relativo alla campagna 2020, con cui era stata applicata una riduzione del 3% degli importi erogati o da erogare. La riduzione traeva origine da controlli sull’utilizzo di prodotti fitosanitari, che avrebbero evidenziato il mancato rispetto delle prescrizioni di etichetta quanto ai prodotti Beyond, Aura e Stomp Aqua. La ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dei regolamenti europei in materia di condizionalità e aiuti PAC, violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge n. 689/1981, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà, perplessità, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, del principio di buon andamento e del Manuale operativo regionale. Ha inoltre chiesto, in subordine, la disapplicazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che la controversia non riguarda la fase genetica di riconoscimento del contributo, né l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione circa l’an, il quid o il quomodo dell’erogazione, ma la fase attuativa ed esecutiva del rapporto di sovvenzione. La riduzione del 3% costituisce infatti conseguenza dell’accertato inadempimento del beneficiario agli obblighi di condizionalità, secondo modalità di recupero direttamente previste dalla disciplina europea. In tale situazione il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’importo del contributo, la cui tutela spetta al giudice ordinario, anche quando l’atto amministrativo sia formalmente qualificato come sanzione, riduzione, revoca o decadenza. Il TAR ha disposto la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 93 Reg. (UE) n. 1306/2013

    Impone ai beneficiari degli aiuti PAC il rispetto delle regole di condizionalità; la loro violazione può determinare la riduzione o l’esclusione dei pagamenti.

  • art. 91 Reg. (UE) n. 1306/2013

    Prevede la sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli obblighi di condizionalità.

  • art. 92 Reg. (UE) n. 1306/2013

    Individua i pagamenti sui quali può incidere la riduzione derivante dalla violazione degli obblighi di condizionalità.

  • art. 99, par. 1, Reg. (UE) n. 1306/2013

    la sanzione amministrativa di cui all’articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza

    La disciplina europea stabilisce direttamente la modalità di applicazione della sanzione mediante riduzione o esclusione dei pagamenti, senza lasciare all’organismo pagatore discrezionalità sul quomodo.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla contestata responsabilità per la violazione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • artt. 3 e 10 l. n. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione ai vizi di motivazione, istruttoria e partecipazione, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla riduzione o al recupero di contributi e sovvenzioni pubbliche per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti in sede di erogazione appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e incidono su un diritto soggettivo.
  • Quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge o dalla disciplina europea e l’amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza dei presupposti, senza discrezionalità sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici dipende dalla natura della situazione soggettiva concretamente azionata e dalla fase del rapporto interessata, non dalla qualificazione formale dell’atto come sanzione, riduzione, revoca, decadenza o risoluzione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di sovvenzioni, per le controversie concernenti la fase procedimentale anteriore all’attribuzione discrezionale del beneficio o l’annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse; non sussiste invece quando la misura consegue all’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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