Cassazione Civile, Ordinanza n. 27696/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stato esaminato il merito delle censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 18.000,00, somma pretesa in ragione del mancato pagamento di un assegno bancario di pari importo. La destinataria del decreto aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva revocato l'ingiunzione; la Corte d'appello aveva poi respinto il gravame della società. In cassazione la società ha impugnato la sentenza d'appello, ma la Corte ha rilevato che non risultavano adempiuti gli oneri di deposito ex art. 369 c.p.c., in particolare del ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata e dell'eventuale procura speciale separata. La decisione afferma che, in tali casi, il ricorso è improcedibile; tale esito esime anche dall'esame degli eventuali profili di inammissibilità dedotti dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata era stata formulata nel corso del giudizio di legittimità.
art. 380-bis1 c.p.c.
In mancanza di notifica della proposta di definizione accelerata e di istanza di decisione, il procedimento ha proseguito secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 369 c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata e dell'eventuale procura speciale separata determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
La norma è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non risultano depositati gli atti e i documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c., inclusi il ricorso e la copia autentica della sentenza impugnata.
- Se il ricorso è improcedibile per omesso deposito nel fascicolo informatico o per difetto degli adempimenti ex art. 369 c.p.c., la Corte non può esaminarne neppure l'eventuale inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.
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