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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma- Direzione Generale del Personale- Divisione V- Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della “destituzione” dal servizio dalla data dell’atto di notifica, nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e successivi; - della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del -OMISSIS-; - del procedimento n. -OMISSIS- avviato dal Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha portato alla adozione del provvedimento di destituzione dal servizio; - di ogni altro atto lesivo della posizione del ricorrente, anche se dallo stesso non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, unitamente alla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina e agli atti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite agli accertamenti istruttori, alla ricostruzione delle assenze e all’utilizzo di istituti di congedo. In particolare, l’Amministrazione ha contestato reiterate assenze arbitrarie, la comunicazione sistematica e tardiva dei periodi di ricovero del familiare assistito, ritenuta ostativa alla fruizione del congedo straordinario, nonché la protrazione dell’assenza sulla base di richieste di conversione del congedo non assentite dall’Amministrazione. Il ricorrente ha inoltre impugnato la deliberazione dell’organo disciplinare e il procedimento presupposto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. All’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia della destituzione, valorizzando il carattere articolato e complesso degli accertamenti istruttori, resi necessari dalla pluralità e reiterazione delle condotte. Il Collegio ha ritenuto che le reiterate assenze arbitrarie, la tardiva comunicazione dei ricoveri del familiare e l’utilizzo di richieste di conversione del congedo non assentite evidenziassero un uso non conforme alle finalità normative degli strumenti di tutela. Tale condotta è stata considerata incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà e pronta disponibilità gravanti sul personale del Corpo e, allo stato degli atti, idonea a escludere profili di manifesta illegittimità della sanzione. La sanzione espulsiva non è apparsa ictu oculi sproporzionata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda di sospensione non ravvisando, in sede di sommario esame, profili di manifesta illegittimità dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una sanzione disciplinare può essere negata quando, all’esito del sommario esame, gli addebiti risultino fondati su accertamenti istruttori articolati e complessi relativi a una pluralità e reiterazione di condotte.
  • La reiterazione di assenze arbitrarie, associata alla comunicazione sistematica e tardiva delle circostanze invocate per giustificare il congedo e alla prosecuzione dell’assenza sulla base di richieste di conversione non assentite, può integrare un uso non conforme alla finalità degli istituti di tutela e rilevare disciplinarmente.
  • L’utilizzo improprio degli strumenti di congedo e tutela assistenziale può essere valutato in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e pronta disponibilità gravanti sul personale della Polizia Penitenziaria.
  • In fase cautelare, l’assenza di una manifesta sproporzione della sanzione espulsiva e l’insussistenza di profili evidenti di illegittimità impediscono l’accoglimento della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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