Sentenza n. 595/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 3525/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro pubblicata il 10.7.2024, passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 del c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3525/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 826,44 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero l'11 luglio 2024 e non risultava eseguita. La ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, il pagamento delle somme dovute, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo del capitale residuo e degli interessi deve essere verificato secondo il giudicato, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, già nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 1282 c.c.
Rileva, insieme agli artt. 1283 e seguenti c.c., per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato.
art. 1283 e ss. c.c.
I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione; la misura e la decorrenza devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale base del titolo giudiziale per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria sulle somme retributive dovute.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la disciplina delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando questa non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice non costituisce nuovamente il diritto sostanziale, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla normativa applicabile e dagli eventuali pagamenti parziali.
- La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione né il commissario ad acta: capitale residuo, interessi e relative decorrenze devono essere verificati secondo il giudicato e le disposizioni di legge applicabili.
- Quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei titoli esecutivi da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato; se tali attività rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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