Risposta n. 128 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che il perfezionamento della definizione agevolata consolidi in via definitiva la non debenza dell’IVA e che l’art. 30-ter, comma 2, d.P.R. 633/1972 si applichi anche retroattivamente, essendo norma procedimentale; pertanto il cedente potrebbe chiedere il rimborso entro due anni dalla restituzione al cessionario.
Definizione agevolata di una controversia IVA e riflessi sul rimborso ex art. 30-ter d.P.R. 633/1972
Il quesito
La società istante chiede se la definizione agevolata della lite IVA ex art. 6 d.l. 119/2018 renda definitivo l’accertamento dell’IVA non dovuta, consentendo al cedente di chiedere il rimborso dell’imposta entro due anni dalla restituzione al cessionario, anche per operazioni anteriori al 12 dicembre 2017.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che la definizione ex art. 6 d.l. 119/2018 rende definitiva la controversia al passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ne consegue che il cedente può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter entro due anni dalla restituzione al cessionario, per un importo non superiore a quanto restituito e comunque nei limiti di quanto effettivamente versato per la definizione, anche con riguardo a fatti anteriori al 12 dicembre 2017.
Definizione agevolata di controversia IVA e rimborso dell’imposta indebitamente applicata
L’interpello riguarda gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento a una vicenda in cui l’Amministrazione aveva riqualificato operazioni di cessione di beni e crediti commerciali come cessione di ramo d’azienda. La questione incide sia sulla posizione del cessionario, che aveva detratto l’IVA, sia su quella del cedente, che intende chiedere il rimborso dell’imposta versata all’Erario e poi restituita al cessionario.
Fattispecie
A seguito di verifica fiscale relativa a più periodi d’imposta, la Guardia di Finanza contestava alla società istante violazioni IVA relative a operazioni intercorse con la società cedente. Secondo gli organi verificatori, tali operazioni, assoggettate a IVA, avrebbero dovuto essere riqualificate come unico trasferimento di ramo d’azienda, quindi soggetto a imposta proporzionale di registro.
In conseguenza di ciò:
- veniva notificato all’istante un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indebitamente detratta e per l’irrogazione della sanzione;
- veniva notificato un avviso di liquidazione sia all’istante sia alla cedente, con richiesta di imposta di registro pari al 3% del valore del presunto ramo d’azienda e sanzione pari al 120% dell’imposta.
L’istante impugnava l’avviso di accertamento IVA; inoltre, istante e cedente proponevano un unico ricorso contro l’avviso di liquidazione. Nel corso dei giudizi sopravveniva la disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Quesito del contribuente
La società chiede chiarimenti su due profili:
- se il perfezionamento della definizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento IVA equivalga ad accertamento definitivo della non debenza del tributo da parte della cedente, ai fini dell’articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- se, una volta perfezionata la definizione e restituito il tributo dal cedente all’istante, la cedente possa presentare tempestivamente domanda di rimborso all’Agenzia delle entrate, anche se i fatti sono anteriori al 12 dicembre 2017, data di entrata in vigore dell’articolo 30-ter, comma 2.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante sostiene che la definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento dell’importo dovuto, determini la chiusura certa e irreversibile del rapporto tributario, con effetti anche ai fini dell’articolo 30-ter, comma 2.
Inoltre, ritiene che tale disposizione abbia natura sostanzialmente procedimentale e sia quindi applicabile anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, poiché disciplina presupposti e termini per esercitare un diritto già esistente, cioè il diritto del soggetto passivo IVA al rimborso dell’imposta erroneamente applicata.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- il comma 1-bis del medesimo articolo, che per i giudizi pendenti in primo grado consente la definizione con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- l’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che definisce il valore della lite come l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni;
- l’articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, il cedente/prestatore può chiedere la restituzione entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la definizione agevolata ex articolo 6, in presenza di una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento IVA, renda il procedimento concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Richiamando anche la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, l’Agenzia estende alla fattispecie in esame l’orientamento già espresso in relazione alla precedente definizione agevolata: il cedente, una volta effettuata la restituzione al cessionario dell’importo addebitato in rivalsa, può attivare il rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter.
Decorrenza del termine per il rimborso
Secondo l’Agenzia, il termine biennale per l’istanza di rimborso decorre dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa, non dal pagamento originario dell’imposta all’Erario.
Pertanto, anche se la vicenda riguarda annualità anteriori al 12 dicembre 2017, l’articolo 30-ter, comma 2, si applica ugualmente, in coerenza con la risposta all’interpello n. 66 del 12 novembre 2018, relativa a una fattispecie analoga di IVA indebitamente applicata a un’operazione ritenuta non soggetta a imposta.
Limiti quantitativi del rimborso
L’Agenzia precisa che il rimborso spettante al cedente:
- deve essere pari a quanto effettivamente restituito al cessionario;
- non può comunque superare quanto il cessionario ha effettivamente pagato per la definizione agevolata;
- in caso di pagamento rateale, occorre considerare le rate effettivamente versate.
Nel caso di specie, il limite massimo coincide quindi, in concreto, con il 90% del valore della controversia, poiché la definizione ex articolo 6 richiede, per i giudizi di primo grado, il pagamento del 90% del tributo contestato.
Conclusioni operative
L’Agenzia delle entrate conclude che, in caso di definizione agevolata della controversia da parte del cessionario che abbia detratto l’IVA indebitamente addebitata in rivalsa:
- la controversia si considera definitivamente chiusa con la pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- il cedente può presentare domanda di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- il termine di due anni decorre dalla data di restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa;
- il rimborso è ammesso solo nei limiti di quanto restituito al cessionario e di quanto quest’ultimo abbia effettivamente pagato per la definizione, quindi al massimo nel limite del 90% della pretesa, tenendo conto delle rate concretamente versate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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