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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33412/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli sostenendo la carenza di legittimazione passiva della Regione stessa. Il motivo centrale è l'errata interpretazione dell'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 febbraio 2000 n. 6164 (come modificato), che deroga al principio di subentro nelle posizioni attive e passive trasferite: la Regione affermava che la previsione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra" si riferisse esclusivamente a contenziosi già pendenti alla data del trasferimento, e dunque che, in assenza di contenzioso pendente alla data del trasferimento, la Regione non potesse essere chiamata in causa. Si censurava pertanto la decisione di merito che aveva ritenuto la Regione responsabile in luogo di ANAS per i pagamenti anticipati dal Consorzio a titolo di indennità di esproprio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, ritenendo fondato il motivo relativo all'interpretazione del D.P.C.M. art. 3, comma 3. La Corte ha precisato che la deroga prevista dalla norma ("fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti") deve intendersi riferita ai fatti e agli atti anteriori al trasferimento e comprende il contenzioso relativo a tali fatti/atti indipendentemente dal momento in cui il contenzioso venga instaurato (ossia può trattarsi di contenzioso già pendente, già definito o successivamente instaurato). Di conseguenza la Regione non era legittimata passiva rispetto alla pretesa di restituzione avanzata dal Consorzio, restando la legittimazione passiva in capo all'ANAS. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., ha revocato il decreto ingiuntivo opposto dalla Regione. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 21 febbraio 2000 n. 6164, art. 3

    "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"

    La Corte interpreta la locuzione "fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra" come criterio temporale riferito ai fatti/atti che hanno dato origine alla controversia: se i fatti/atti sono anteriori al trasferimento, la deroga opera a favore dell'ente cedente (ANAS) indipendentemente dal momento in cui il contenzioso è instaurato (pendente, già definito o successivo). Le ipotesi riguardanti l'ultimazione dei lavori e quella del contenzioso sono autonome e non vanno ricondotte l'una all'altra.

  • D.Lgs. n. 112/1998, art. 101

    Richiamato nel motivo di ricorso quale riferimento normativo generale sulla materia del trasferimento di funzioni/competenze; la Corte valuta l'interpretazione del D.P.C.M. alla luce del quadro normativo del quale l'art. 101 è contesto normativo rilevante.

  • Art. 12 delle Preleggi

    Invocato nel motivo per i principi di interpretazione delle norme; la Corte lo utilizza a supporto dell'ermeneutica normativa applicata al D.P.C.M.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso la controversia nel merito senza rinvio, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (n. 3)

    Fondamento della censura in Cassazione (violazione di legge) rispetto all'errata interpretazione della norma regolatrice del subentro di competenze e responsabilità.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 3

    Evocato con riferimento alla proroga del termine di impugnazione cadente in giorno festivo; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione notificato il giorno successivo non festivo.

Massime di principio

  • Quando una norma di trasferimento di beni/competenze indica una deroga fondata su "fatti ed atti antecedenti" alla data di trasferimento, la verifica deve riguardare la data dei fatti/atti che hanno originato la pretesa, non la data di instaurazione del contenzioso: se i fatti/atti sono anteriori, la responsabilità processuale può rimanere in capo all'ente cedente.
  • Le ipotesi derogatorie contenute nello stesso comma (es.: ultimazione dei lavori vs. contenzioso per fatti anteriori) devono essere interpretate come autonome; non è corretto collegarle obbligatoriamente tra loro salvo che il testo lo richieda espressamente.
  • La circostanza che esista una convenzione o un rapporto contrattuale (es. concessione con diritto di rivalsa) non esclude l'applicazione della norma pubblicistica di subentro: la qualificazione normativa della posizione (statutaria vs. contrattuale) può prevalere sulla pur rilevante disciplina contrattuale interna.
  • Per il soggetto chiamato in causa (ente subentrante), è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva se la pretesa si fonda su fatti/atti anteriori al trasferimento; per l'attore, è importante documentare la riconducibilità della pretesa a fatti successivi o comunque non rientranti nella deroga.
  • Nella valutazione del rischio processuale relativo a vertenze su beni trasferiti, occorre analizzare puntualmente la titolarità dei fatti/atti che hanno generato l'obbligazione e non limitarsi alla data di instaurazione del giudizio.

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