Cassazione Penale, Sentenza n. 38797/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano: per Damiani la mancata e insufficiente motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione dopo l'accoglimento parziale dell'appello del PM (richiesta di esplicitazione conforme alla pronuncia Sezioni Unite Pizzone); per Zioni la carenza della cosiddetta motivazione rafforzata a fronte del ribaltamento dell'assoluzione di primo grado, la presunta valutazione illogica delle intercettazioni e la carenza di motivazione nella determinazione della pena; per Bernardini l'errata indicazione di presenza/assenza in intestazione, la presunta valutazione su fatti non verificatisi (sequestro non a suo carico) e la mancata assunzione della testimonianza di Oancea ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: il ricorso di Damiani inammissibile per genericità estrinseca e manifestamente infondato sul merito (la Corte territoriale avrebbe motivato adeguatamente gli aumenti per la continuazione e la determinazione della pena in relazione ai criteri dell'art. 133 cod. pen.); il ricorso di Zioni manifestamente infondato (la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto errata la motivazione di primo grado circa la rilevanza delle intercettazioni, aveva fornito adeguata argomentazione e non ha ritenuto necessaria la rinnovazione istruttoria in quanto la riforma si fondava su diversa valutazione in diritto e su adeguati riscontri); il ricorso di Bernardini inammissibile (nessuna nullità per l'annotazione 'assente', le valutazioni probatorie sulle intercettazioni e sul sequestro erano questioni di merito e la richiesta di acquisire testimonianza risultava incompatibile con il rito abbreviato non condizionato). Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma di riferimento per le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha valutato le imputazioni alla luce delle diverse posizioni soggettive e delle quantità sequestrate
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto, vizio di motivazione, ecc.); la Corte ha esaminato i motivi invocati e li ha dichiarati inammissibili o infondati alla luce dei criteri di legge
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri rilevanti (ruolo, precedenti, quantità di sostanza) e ritenuto sufficiente la motivazione selettiva sui criteri ritenuti prevalenti
art. 192 cod. proc. pen.
disciplinante il valore probatorio delle fonti; la Corte ha confermato che le intercettazioni possono costituire prova diretta e che, se indiziarie, devono possedere gravità, precisione e concordanza
art. 129 cod. proc. pen.
disciplina il proscioglimento; la sentenza di primo grado era stata ritenuta affetta da errori di diritto nell'uso di questo istituto, giustificando la rinnovata valutazione di merito
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
norma richiamata nel ragionamento sul divieto di rinnovazione dell'istruttoria in alcune ipotesi; la Corte ha rilevato che non trova applicazione perché la condanna non si fondava su prove dichiarative decisive
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina le spese processuali in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
giurisprudenza richiamata sul dovere del giudice di motivare distintamente gli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo perché sono stati indicati gli aumenti e le ragioni (quantitativo, ruolo, precedenti) per la diversa quantificazione
Orientamenti giurisprudenziali sulla motivazione rafforzata (Mannino e successivi)
principio secondo cui l'appello che riforma un'assoluzione richiede un'esposizione delle linee portanti del diverso ragionamento probatorio; la Corte ha ritenuto che nel caso specifico la Corte d'appello abbia adeguatamente confutato gli errori giuridici e argomentato la diversa valutazione delle intercettazioni
Massime di principio
- Se un giudice d'appello rovescia un'assoluzione, è normalmente necessario fornire una motivazione 'rafforzata' che espliciti le ragioni della diversa valutazione probatoria; tuttavia tale obbligo può non sussistere se la motivazione del primo grado era generica o se la riforma è fondata su diversa valutazione in diritto piuttosto che su nuove valutazioni di prove dichiarative
- Le intercettazioni sono fonte di prova diretta e possono valere anche in assenza di riscontri materiali, purché, se valutate come indizi, presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione resta oggetto di libero convincimento razionalmente motivato
- Nella determinazione della pena per reati continuati il giudice deve indicare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite in relazione ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; la motivazione può limitarsi a indicare i criteri ritenuti prevalenti se adeguatamente esplicitati
- Contestazioni formali o errori meramente notazionali (es. indicazione 'assente' in intestazione quando l'imputato era presente) non comportano automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa se non incide il diritto alla partecipazione
- La mancata acquisizione di una prova invocata dall'imputato può essere inammissibile in cassazione se l'imputato aveva rinunciato al relativo accertamento (es. rito abbreviato non condizionato), rendendo impropria la censura per omissione di prova
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