Sentenza n. 2578/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli – Area I Staff OSP Polizia Amministrativa prot. n. -OMISSIS-del 20.07.2023 (Cat. 12B16/Area I Staff e OSP), notificato al ricorrente in data 22.7.2023, a mezzo del quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; - della nota del Dirigente Area I Staff 3 O.S.P. Polizia Amministrativa della Prefettura di Napoli prot. n. 0025122 del 24.1.2023, notificata al ricorrente in data 4.2.2023, avente ad oggetto “comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 relativa all'avvio del procedimento di adozione del divieto a detenere armi e munizioni ex art. 39 TULPS”; - della missiva nr. 117/5-2022 del 5.12.2022, con la quale la Stazione Carabinieri di San Paolo Bel Sito ha proposto l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nonché la segnalazione dei Carabinieri e gli atti connessi. Ha dedotto violazione del R.D. n. 773/1931 e della l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento. In particolare, ha contestato che la conflittualità con il vicino fosse riconducibile a condotte aggressive o violente, sostenendo che si fosse limitata a uno scambio di missive, alla prospettazione di iniziative giudiziali e a segnalazioni relative a problematiche edilizie e alla vegetazione. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito a una risalente segnalazione del 2012 per ipotesi di lesioni, ingiuria e minaccia, evidenziando l’archiviazione del procedimento penale, l’assenza di condanne o procedimenti in corso, il successivo rilascio nel 2017 della licenza di porto di fucile e il proprio percorso personale e professionale. Ha lamentato, infine, l’omessa valutazione delle controdeduzioni presentate nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto prefettizio, la comunicazione di avvio e gli atti presupposti. Il Collegio ha riconosciuto che il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e preventivo: non occorre un abuso effettivo delle armi né una condanna penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato su elementi concreti dai quali emerga l’inaffidabilità del soggetto o il rischio di abuso. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante istruttoria adeguata, motivazione congrua, coerenza logica e ragionevolezza, considerando sia il singolo episodio sia la personalità complessiva dell’interessato e l’attualità del rischio. Nel caso concreto, la lite con il vicino risultava documentata soltanto come controversia stragiudiziale, senza prova di minacce, violenze, intimidazioni o perdita di autocontrollo; la relazione relativa al presunto litigio non era stata prodotta. La mera pendenza di una controversia privata non è stata ritenuta indice di inaffidabilità nell’uso delle armi. Anche la segnalazione del 2012 è stata considerata occasionale, remota, non adeguatamente chiarita e priva di autonoma efficacia ostativa, soprattutto perché il procedimento penale era stato archiviato e nel 2017 era stata rilasciata una licenza di porto di fucile. L’amministrazione non aveva considerato il successivo percorso di vita del ricorrente né individuato elementi attuali e reiterati idonei a fondare il giudizio di pericolosità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile anche in assenza di un abuso effettivo, ma soltanto sulla base di elementi concreti, attuali e adeguatamente istruiti che sostengano il giudizio prognostico di inaffidabilità.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta.
Rileva insieme alle disposizioni speciali in materia di armi e impone di valutare la buona condotta e l’affidabilità soggettiva secondo i principi generali dell’azione amministrativa discrezionale.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La licenza di portare armi non può essere concessa [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il possesso della licenza presuppone non solo l’assenza di cause ostative, ma anche un affidamento positivo circa il corretto e prudente uso delle armi.
art. 40 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi [...] siano consegnate.
Conferma l’ampiezza dei poteri prefettizi di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, che devono comunque essere sorretti da ragioni idonee e palesate nel provvedimento.
art. 42 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole.
Evidenzia la natura non assoluta del porto d’armi e il carattere discrezionale della valutazione amministrativa in rapporto alle esigenze di ordine pubblico.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio ha preceduto il procedimento; il giudice ha comunque rilevato che le controdeduzioni dell’interessato non risultavano adeguatamente valutate dall’amministrazione.
art. 24 Cost.
La mera pendenza di una controversia stragiudiziale e la prospettazione di azioni giudiziali, in assenza di minacce o violenze, non possono essere automaticamente trasformate in indice di inaffidabilità nell’uso delle armi, anche in considerazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e ampiamente discrezionale: non richiede l’accertamento di un abuso effettivo delle armi né una condanna penale, ma deve fondarsi su elementi concreti dai quali emerga un rischio ragionevole di abuso o una non piena affidabilità del detentore.
- La discrezionalità prefettizia in materia di armi deve essere esercitata mediante un’istruttoria adeguata e una motivazione congrua, coerente e ragionevole, che evidenzino fatti concreti, attuali e significativi idonei a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità o inaffidabilità.
- La valutazione dell’affidabilità del detentore di armi deve considerare non soltanto il singolo episodio, ma anche la personalità complessiva dell’interessato, la gravità e la reiterazione delle condotte, il loro impatto sulla vita sociale e relazionale e il percorso successivo agli eventuali fatti ostativi, soprattutto quando questi siano risalenti.
- La mera esistenza di una controversia privata o di una conflittualità di vicinato, anche se accesa e accompagnata dalla prospettazione di azioni giudiziali, non costituisce di per sé indice di inaffidabilità nell’uso delle armi in mancanza di minacce, violenze, intimidazioni o altri segnali concreti di perdita dell’autocontrollo.
- Un episodio remoto, occasionale, non adeguatamente accertato e seguito da un lungo periodo privo di ulteriori condotte sintomatiche non può, da solo, sostenere un divieto di detenzione di armi, specie quando l’amministrazione abbia successivamente rilasciato un titolo di polizia senza rilevare profili ostativi.
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