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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36198/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui il creditore ha chiesto il pagamento del corrispettivo annuo per l'esercizio dell'attività venatoria su terreni privati per gli anni 2012-2014. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, di aver sottoscritto la scrittura non in proprio ma quale direttore/concessionario dell'azienda faunistico-venatoria e, dall'altro, la nullità del contratto per contrarietà alla legge e/o per mancanza di causa. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo valida la scrittura privata e ritenendo che l'opponente, quale persona fisica concessionaria dell'azienda faunistico-venatoria, fosse il soggetto tenuto all'obbligazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione della normativa statale e regionale sull'attività venatoria, sostenendo che l'azienda faunistico-venatoria non sarebbe un ente imprenditoriale con finalità di lucro, e che comunque il concessionario avrebbe agito solo quale rappresentante di un soggetto diverso; 2) falsa applicazione dell'art. 842 c.c. e della normativa venatoria regionale, nonché nullità della scrittura privata per contrarietà alla legge o per difetto di causa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che l'azienda faunistico-venatoria è un'entità di diritto privato priva di soggettività giuridica, per cui la concessione può essere rilasciata solo alla persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o associazione; ha inoltre rilevato che sulla validità della scrittura privata si era formato giudicato interno, poiché l'opponente, pur vittorioso in primo grado, era risultato soccombente sul punto e avrebbe dovuto proporre appello incidentale per contestare efficacemente quel capo della decisione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, aveva accolto la domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività venatoria. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto e la riconducibilità dell'obbligazione alla persona fisica concessionaria, poiché l'azienda faunistico-venatoria non ha soggettività giuridica. Quanto al secondo motivo, ha escluso la possibilità di rimettere in discussione la validità della scrittura privata, essendosi formato giudicato interno sul relativo capo per mancata proposizione di appello incidentale. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 157/1992

    La disciplina statale sull'attività venatoria, letta insieme alla normativa regionale, consente di qualificare le aziende faunistico-venatorie come strutture di diritto privato prive di soggettività giuridica.

  • L.R. Piemonte n. 70/1996

    È richiamata come integrazione della disciplina statale; la Corte ne ricava che il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria deve essere una persona fisica o un soggetto legittimato a rappresentare una persona giuridica o associazione.

  • Delibera Giunta Regionale Piemonte 31-7298 del 24.3.2014

    Viene considerata nel chiarire i soggetti destinatari della concessione, ma non esclude che l'obbligazione sia assunta dalla persona fisica concessionaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 842 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto; la Corte non accoglie la censura anche perché sul punto si era formato giudicato interno.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte afferma che la mera riproposizione dell'eccezione non basta quando la parte, pur vittoriosa nel risultato finale, sia stata soccombente su uno specifico capo o eccezione di merito: occorre appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    È richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 842 c.c.

    La sua dedotta violazione è stata ritenuta irrilevante ai fini del ricorso, perché la questione sulla validità del contratto era coperta da giudicato interno.

Massime di principio

  • Le aziende faunistico-venatorie, pur non avendo finalità di lucro, non acquistano per ciò solo soggettività giuridica; l'obbligazione contrattuale ricade quindi sul soggetto fisico che sia destinatario della concessione o sul soggetto che agisca quale legale rappresentante di un ente dotato di personalità, se esistente.
  • Quando una questione di merito è stata decisa in senso sfavorevole alla parte in primo grado, anche se l'esito complessivo della causa le è favorevole, la parte deve proporre appello incidentale per evitare il giudicato sul relativo capo; la mera riproposizione dell'eccezione non è sufficiente.
  • Il giudicato interno si forma non solo quando il capo della sentenza sia espressamente deciso, ma anche quando il rigetto dell'eccezione emerga in modo chiaro e inequivoco dalla motivazione, con conseguente preclusione alla sua riesamina in sede successiva.
  • In cassazione, la censura che miri a rimettere in discussione un capo coperto da giudicato interno è inammissibile o comunque infondata se la parte non abbia utilizzato il mezzo di impugnazione idoneo nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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