Direttiva 2003/111
Direttiva 2003/111/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che modifica l'allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l'elenco dei generi e delle specie di piante da frutto disciplinati dalla direttiva 92/34/CEE, sostituendo integralmente l'allegato II con un nuovo elenco ordinato alfabeticamente. L'obiettivo è includere generi e specie di crescente importanza economica e chiarire la nomenclatura botanica applicabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 ottobre 2004 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza.
Modifica dell'allegato II della direttiva 92/34/CEE per aggiornare l'elenco dei generi e delle specie di piante da frutto soggetti alla disciplina sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento, e incide sul perimetro materiale della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. L'intervento riguarda i generi e le specie elencati nell'allegato II della direttiva 92/34/CEE, sostituito integralmente, con l'effetto di includere o precisare ulteriori generi/specie e le relative denominazioni botaniche; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell'allegato II della direttiva 92/34/CEE sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
La direttiva 2003/111/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina comunitaria relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. La finalità dichiarata è aggiornare l'elenco dei generi e delle specie assoggettati alla direttiva 92/34/CEE, tenendo conto della crescente importanza economica di alcune specie e della necessità di una maggiore chiarezza terminologica e sistematica.
Contesto e ratio dell'intervento
Dai considerando emerge che la direttiva 92/34/CEE stabilisce disposizioni comunitarie per la commercializzazione, all'interno della Comunità, dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, applicandosi ai generi e alle specie elencati nel suo allegato II. La Commissione rileva che alcune specie fruttifere non incluse in tale elenco hanno assunto un'importanza economica crescente; per questo si rende opportuno includerle e, più in generale, sostituire l'elenco esistente con uno nuovo, redatto in ordine alfabetico e con denominazioni botaniche aggiornate.
Modifica dell'allegato II
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II della direttiva 92/34/CEE con il testo allegato alla direttiva 2003/111/CE. Il nuovo allegato II contiene l'elenco dei generi e delle specie disciplinati, tra cui:
- Castanea sativa Mill.
- Citrus L.
- Corylus avellana L.
- Cydonia oblonga Mill.
- Ficus carica L.
- Fortunella Swingle
- Fragaria L.
- Juglans regia L.
- Malus Mill.
- Olea europaea L.
- Pistacia vera L.
- Poncirus Raf.
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus avium (L.) L.
- Prunus cerasus L.
- Prunus domestica L.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina Lindley
- Pyrus L.
- Ribes L.
- Rubus L.
- Vaccinium L.
Obblighi per gli Stati membri
La direttiva non introduce un complesso sistema sanzionatorio o di autorizzazioni, ma impone un obbligo di risultato tipico delle direttive UE: adeguare l'ordinamento nazionale alla nuova disciplina dell'elenco delle specie. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 ottobre 2004.
Gli Stati membri devono inoltre:
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- inviare una tabella di corrispondenza tra le norme nazionali e quelle della direttiva;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
L'articolo 2, paragrafo 2, aggiunge l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore vivaistico e frutticolo, la direttiva rileva come atto di aggiornamento tecnico-normativo che incide sul perimetro oggettivo della disciplina europea di settore. L'effetto principale è l'ampliamento/precisazione delle specie incluse nell'allegato II della direttiva 92/34/CEE, con conseguente necessità di verificare la conformità della normativa nazionale di recepimento e delle prassi commerciali ai nuovi riferimenti botanici e alle specie elencate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II della direttiva 92/34/CEE
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II della direttiva 92/34/CEE con il testo allegato alla direttiva 2003/111/CE. Il nuovo elenco comprende i generi e le specie soggetti alla disciplina sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, con elencazione in ordine alfabetico e denominazione botanica aggiornata.
Estensione e chiarimento dell'elenco delle specie
Dai considerando emerge che l'intervento mira a includere generi e specie prima non compresi nell'allegato II, in ragione della loro accresciuta importanza economica. Sono menzionati, tra gli altri, Castanea sativa Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e Vaccinium L., nonché l'inserimento o la precisazione di Citrus, Fragaria, Pyrus, Ribes e Rubus, e la sostituzione di Cydonia Mill. con Cydonia oblonga Mill.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le norme nazionali e quelle della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali
L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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