Direttiva 2003/110
Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce regole comuni per l’assistenza reciproca tra Stati membri quando l’espulsione di cittadini di paesi terzi avviene per via aerea attraverso un aeroporto di transito di un altro Stato membro. Fissa termini rapidi per la richiesta e l’autorizzazione del transito, individua le misure di sostegno aeroportuale, disciplina i casi di rifiuto o ritiro del permesso e impone obblighi di riammissione al Paese richiedente. L’impianto è orientato all’efficienza operativa, ma è espressamente subordinato alla tutela dei diritti fondamentali e alla sicurezza pubblica.
Assistenza tra Stati membri durante il transito per via aerea di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti di espulsione
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea tenuti a cooperare nelle operazioni di transito per via aerea di cittadini di paesi terzi soggetti a espulsione, con o senza scorta, quando il transito avvenga negli aeroporti di un altro Stato membro. Sono disciplinati i rapporti tra Stato membro richiedente e Stato membro richiesto/di transito, le misure di sostegno aeroportuale e le eventuali ipotesi di rifiuto, ritiro o riammissione. Restano esclusi dalla partecipazione Danimarca, Regno Unito e Irlanda secondo i rispettivi protocolli, mentre Islanda e Norvegia sono coinvolte in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per un soggiorno di breve durata. La direttiva si applica nel rispetto della Convenzione di Ginevra, della CEDU e delle convenzioni internazionali pertinenti, e non pregiudica la Convenzione di Tokyo né la disciplina in materia di estradizione.
Assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
La direttiva 2003/110/CE istituisce un quadro comune di cooperazione tra Stati membri per agevolare il transito per via aerea di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti di espulsione. Essa risponde all’esigenza di armonizzare procedure rapide e certe, tenendo conto dell’aumento dei rimpatri aerei con scalo in aeroporti di altri Stati membri, ma lascia impregiudicata la sovranità degli Stati e la disciplina internazionale rilevante, in particolare in materia di diritti fondamentali e asilo.
Finalità e principi generali
La direttiva persegue l’obiettivo di garantire un’assistenza reciproca efficace tra autorità competenti durante il transito aereo, sia con scorta sia senza scorta. Nei considerando si afferma che la regolamentazione comune contribuisce alla sicurezza giuridica e all’armonizzazione delle procedure, ma il suo funzionamento deve sempre rispettare la Convenzione di Ginevra, la CEDU, la Convenzione di Tokyo e le norme internazionali applicabili all’aviazione civile.
Ambito soggettivo e definizioni
L’ambito di applicazione riguarda gli Stati membri dell’Unione che intervengono come Stato membro richiedente o come Stato membro richiesto/di transito. La nozione di cittadino di un paese terzo esclude i cittadini dell’Unione europea, dell’Islanda e della Norvegia. Sono inoltre definiti i componenti della scorta, comprendenti anche personale medico e interpreti, e il transito per via aerea, inteso come passaggio nella zona aeroportuale dello Stato di transito ai fini dell’espulsione.
Priorità del volo diretto e condizioni per il transito
Prima di richiedere un transito in un altro Stato membro, lo Stato che intende rimpatriare il cittadino di un paese terzo deve esaminare la possibilità di utilizzare un volo diretto verso il Paese di destinazione. Solo se il ricorso al volo diretto non è possibile per motivi pratici ragionevoli, può essere richiesto il transito aereo tramite un altro Stato membro. In linea di massima la richiesta non va presentata quando l’operazione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato richiesto.
Lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito se ricorre almeno una delle seguenti circostanze:
- il cittadino di un paese terzo è imputato per reati gravi o è ricercato per l’esecuzione di una sentenza;
- il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del Paese di destinazione non è fattibile;
- l’operazione comporta un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato richiesto;
- per motivi pratici l’assistenza non può essere fornita nel momento richiesto;
- il cittadino costituisce una minaccia per sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute pubblica o relazioni internazionali.
Se il rifiuto dipende dalla temporanea indisponibilità pratica dell’assistenza, lo Stato richiesto deve indicare quanto prima un termine il più vicino possibile a quello richiesto originariamente. I permessi già rilasciati possono essere ritirati se sopravvengono fatti che giustificherebbero un rifiuto. Il rifiuto, il ritiro o ogni altra impossibilità di procedere devono essere comunicati immediatamente e motivati allo Stato richiedente.
Procedura di richiesta, termini e punti di contatto
La richiesta di transito, con o senza scorta e connessi supporti, deve essere formulata per iscritto e pervenire allo Stato richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni prima del transito, salvo urgenza debitamente motivata. Lo Stato richiesto deve rispondere entro due giorni; tale termine può essere prorogato fino a 48 ore in casi debitamente giustificati.
Il transito non può iniziare senza autorizzazione, salvo il caso di mancata risposta entro il termine, nel qual caso l’operazione può essere avviata mediante notifica da parte dello Stato richiedente. Gli Stati membri possono prevedere, tramite accordi o intese bilaterali o multilaterali, che il transito possa essere avviato con la sola notifica. Tali accordi o intese devono essere comunicati alla Commissione, che riferisce regolarmente al Consiglio.
Ciascuno Stato membro deve designare un’autorità centrale per la ricezione delle richieste e, per gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto attivi per tutta la durata delle operazioni.
Misure di assistenza aeroportuale e durata del transito
Il transito deve essere organizzato nel più breve tempo possibile e in ogni caso deve svolgersi entro 24 ore al massimo. Se nonostante le misure già adottate non è possibile completare l’operazione, lo Stato richiesto può, su richiesta e in consultazione con lo Stato richiedente, adottare ulteriori misure di assistenza; in tale ipotesi il termine può essere prorogato di ulteriori 48 ore al massimo.
Le misure di sostegno che lo Stato richiesto fornisce, nei limiti dei mezzi disponibili e nel rispetto delle norme internazionali, comprendono in particolare:
- l’attesa del cittadino all’aeromobile e il suo accompagnamento nella zona di transito aeroportuale, fino all’eventuale volo di connessione;
- il pronto soccorso per il cittadino e, se del caso, per i componenti della scorta;
- il vitto per il cittadino e, se del caso, per la scorta;
- la presa in consegna, conservazione e inoltro dei documenti di viaggio, soprattutto nei casi di espulsione senza scorta;
- la comunicazione al Paese richiedente del luogo e dell’ora di partenza dal territorio dello Stato di transito nei casi di transito senza scorta;
- la comunicazione di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.
Il tipo e la portata dell’assistenza sono determinati dalle autorità competenti dello Stato richiesto responsabili delle misure adottate. Il diritto interno dello Stato richiesto può inoltre consentire di collocare e alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza e di usare mezzi legittimi per impedire o far cessare tentativi di fuga o opposizione al transito.
Riparto delle spese
Le spese per il pronto soccorso e il vitto sono poste a carico dello Stato membro richiedente. Le altre spese, nella misura in cui siano effettive e quantificabili, gravano anch’esse sullo Stato richiedente. Gli Stati membri devono fornire informazioni adeguate sui criteri di quantificazione di tali costi.
Riammissione in caso di insuccesso dell’operazione
Lo Stato membro richiedente deve riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo se:
- il permesso di transito è stato rifiutato o ritirato;
- il cittadino è entrato senza autorizzazione nel territorio dello Stato richiesto;
- l’espulsione verso un altro Paese di transito o verso il Paese di destinazione, oppure l’imbarco sul volo di connessione, è fallito;
- il transito non è possibile per altro motivo.
Lo Stato richiesto presta assistenza per la riammissione e le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Limiti ai poteri della scorta
I componenti della scorta hanno poteri limitati all’autodifesa. In assenza di funzionari dello Stato di transito incaricati dell’applicazione della legge, possono adottare misure ragionevoli e proporzionate per fronteggiare un rischio immediato e grave, al fine di evitare fuga, autolesione, lesioni a terzi o danni ai beni. In ogni caso devono rispettare la legislazione dello Stato richiesto.
Durante le operazioni di transito non possono portare armi e devono indossare abiti civili. Devono inoltre esibire un’idonea identificazione, compresa l’autorizzazione di transito o, ove applicabile, la notifica prevista dalla procedura semplificata.
Diritti fondamentali e altri strumenti internazionali
La direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dal Protocollo di New York del 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione. Nei considerando si precisa anche che il transito non dovrebbe essere richiesto né concesso quando il cittadino di un paese terzo rischi nel Paese di destinazione o di transito trattamenti inumani o degradanti, tortura, pena di morte o persecuzioni per motivi protetti.
Comitato, attuazione e abrogazione dell’atto precedente
La Commissione è assistita da un comitato; per le misure di esecuzione si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE e il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a un mese. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 dicembre 2005 e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, che devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate.
La direttiva abroga la decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 relativa alla cooperazione in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea. Essa è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è diretta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Scopo e definizioni
L’articolo 1 definisce lo scopo: stabilire misure di assistenza tra autorità competenti per l’espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di transito degli Stati membri. L’articolo 2 chiarisce i concetti di cittadino di un paese terzo, Stato membro richiedente, Stato membro richiesto o di transito, componenti della scorta e transito per via aerea.
Ricorso prioritario al volo diretto e condizioni per il transito
L’articolo 3 impone allo Stato membro che intende rimpatriare il cittadino di un paese terzo di esaminare anzitutto la possibilità di un volo diretto verso il Paese di destinazione. Se il volo diretto non è praticabile per motivi ragionevoli, può essere richiesto il transito aereo in un altro Stato membro. Il transito può essere rifiutato per motivi di sicurezza, ordine pubblico, salute pubblica, relazioni internazionali, per ragioni legate a procedimenti penali o all’esecuzione di pene, per impossibilità di riammissione o di assistenza, o quando sia necessario un cambio di aeroporto nello Stato richiesto.
Procedura di richiesta e autorizzazione
L’articolo 4 prevede che la richiesta di transito, con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse, sia presentata per iscritto e pervenga allo Stato richiesto almeno due giorni prima del transito, salvo urgenza debitamente motivata. Lo Stato richiesto decide entro due giorni, prorogabili di 48 ore in casi giustificati. In caso di mancata risposta, il transito può essere avviato mediante notifica, salvo diversa disciplina derivante da accordi bi- o multilaterali notificati alla Commissione. Gli Stati membri designano un’autorità centrale e punti di contatto per tutti gli aeroporti di transito pertinenti.
Misure di assistenza e costi
L’articolo 5 stabilisce che il transito deve svolgersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore, prorogabili di 48 ore in casi eccezionali di necessità di assistenza ulteriore. Lo Stato richiesto fornisce, nei limiti dei mezzi disponibili e nel rispetto delle norme internazionali, misure quali accompagnamento in aeroporto, primo soccorso, vitto, custodia e inoltro dei documenti di viaggio, comunicazioni operative e segnalazione di incidenti gravi. È possibile, secondo il diritto interno, collocare il cittadino in locali di sicurezza e usare mezzi legittimi per impedire fughe o resistenze. Le spese per primo soccorso e vitto sono a carico dello Stato richiedente; anche le altre spese effettive e quantificabili gravano su quest’ultimo.
Riammissione in caso di fallimento del transito
L’articolo 6 impone allo Stato richiedente di riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo se il permesso di transito è rifiutato o ritirato, se egli entra senza permesso nel territorio dello Stato richiesto, se fallisce l’espulsione verso il Paese di transito/destinazione o l’imbarco sul volo di connessione, oppure se il transito non è possibile per altro motivo. Lo Stato richiesto presta assistenza per la riammissione e le spese di viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Limiti ai poteri della scorta
L’articolo 7 limita i poteri dei componenti della scorta all’autodifesa; in assenza di forze dell’ordine dello Stato di transito, essi possono adottare misure ragionevoli e proporzionate per fronteggiare un rischio immediato e grave di fuga, autolesione, lesioni a terzi o danni ai beni. La scorta deve rispettare in ogni caso la legislazione dello Stato richiesto, non può portare armi, deve indossare abiti civili e deve esibire idonei mezzi di identificazione, inclusa l’autorizzazione di transito o la notifica equivalente ove applicabile.
Tutela dei diritti fondamentali e rapporti con altri strumenti
L’articolo 8 precisa che la direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967, dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione. Nei considerando si sottolinea inoltre che il transito non deve essere richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo rischia trattamenti inumani o degradanti, tortura, pena di morte o persecuzioni.
Comitologia, recepimento e abrogazione
L’articolo 9 istituisce un comitato che assiste la Commissione; per le misure di esecuzione si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di un mese. L’articolo 10 fissa il termine di recepimento al 6 dicembre 2005 e richiede il collegamento espresso della normativa nazionale alla direttiva nonché la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali adottate. L’articolo 11 abroga la decisione SCH/Com-ex (98)10 del 21 aprile 1998; l’articolo 12 prevede l’entrata in vigore alla data di pubblicazione; l’articolo 13 individua i destinatari negli Stati membri.
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