Direttiva 2003/109
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/109/CE istituisce uno status uniforme di soggiornante di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi legalmente residenti da almeno cinque anni in uno Stato membro, subordinandolo a risorse adeguate, assicurazione malattia e assenza di minacce per ordine pubblico e sicurezza. Lo status comporta un permesso CE rinnovabile e una vasta parità di trattamento con i cittadini nazionali in molte materie economiche e sociali, con alcune limitazioni lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. La direttiva disciplina inoltre il diritto di soggiorno in un secondo Stato membro, con condizioni specifiche, tutela dei familiari, garanzie procedurali e regole su revoca, riammissione e allontanamento. Il termine di recepimento è fissato al 23 gennaio 2006.
Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e diritto di soggiorno in altri Stati membri
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro dell’UE, con disciplina del conferimento, revoca e contenuto dello status di soggiornante di lungo periodo, nonché del soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato lo status. Sono esclusi, tra gli altri, i soggiorni per studio o formazione professionale, la protezione temporanea, le forme sussidiarie di protezione, i rifugiati e richiedenti asilo in attesa di decisione definitiva, i soggiorni meramente temporanei (ad esempio au pair, lavoratori stagionali, distaccati/prestatori transfrontalieri) e le persone coperte da status diplomatici o consolari. La direttiva lascia impregiudicate disposizioni più favorevoli di accordi internazionali e di alcuni strumenti convenzionali; Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano e non sono vincolati.
Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
La direttiva 2003/109/CE istituisce un regime comune per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi legalmente stabiliti nell’Unione. L’obiettivo, coerente con il processo di costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e con le conclusioni di Tampere, è ravvicinare quanto possibile la posizione giuridica dei cittadini di paesi terzi a quella dei cittadini degli Stati membri, favorendo integrazione, stabilità del soggiorno e mobilità intra-UE.
Finalità e principi generali
La direttiva mira a definire, da un lato, le condizioni per ottenere e perdere lo status nello Stato membro di stabilimento originario, dall’altro, le condizioni per esercitare un diritto di soggiorno in un secondo Stato membro. I considerando sottolineano il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non discriminazione e l’esigenza di garantire procedure trasparenti, eque ed efficaci. Viene inoltre chiarito che le considerazioni economiche non possono fondare il diniego dello status o l’allontanamento.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’ambito soggettivo riguarda i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro. Restano esclusi i soggiorni per studio o formazione professionale, la protezione temporanea, le forme sussidiarie di protezione, i rifugiati e i richiedenti asilo in attesa di decisione definitiva, i soggiorni temporanei e gli status diplomatici o consolari. La direttiva non pregiudica disposizioni più favorevoli contenute in accordi internazionali o in determinati strumenti convenzionali.
Acquisizione dello status nello Stato membro di primo insediamento
Per ottenere lo status è richiesto, come regola generale, un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio dello Stato membro immediatamente prima della domanda (articolo 4). Il computo del periodo esclude, in via generale, i soggiorni temporanei; per studio o formazione, i periodi possono essere conteggiati solo per metà se il cittadino di paese terzo ha ottenuto un titolo che consenta l’accesso allo status. Le assenze brevi non interrompono il requisito temporale se non superano sei mesi consecutivi e, complessivamente, dieci mesi nei cinque anni; gli Stati membri possono ammettere assenze più lunghe per ragioni specifiche o eccezionali e, in deroga, tener conto delle assenze per distacco di lavoro.
L’articolo 5 impone al richiedente di dimostrare risorse stabili e regolari sufficienti per sé e per i familiari a carico, senza ricorso all’assistenza sociale, nonché la copertura assicurativa contro le malattie. Gli Stati membri possono inoltre esigere condizioni di integrazione secondo il diritto nazionale. Ai sensi dell’articolo 6, possono essere opposti motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, ma non ragioni economiche; la decisione deve tener conto della gravità del reato, del pericolo concreto, della durata del soggiorno e dei legami con il territorio.
Procedura di rilascio e permesso CE
La domanda va presentata alle autorità competenti dello Stato membro di soggiorno, con la documentazione comprovante i requisiti e, se necessario, il documento di viaggio e l’alloggio adeguato (articolo 7). La decisione deve essere comunicata per iscritto entro sei mesi dalla presentazione; il termine può essere prorogato in caso di complessità eccezionale. Se i requisiti sono soddisfatti e non sussistono cause ostative di ordine pubblico o sicurezza, lo status deve essere riconosciuto.
Lo status è qualificato come permanente, salvo revoca o perdita nei casi previsti (articolo 8). Lo Stato membro rilascia un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, valido per almeno cinque anni e rinnovabile automaticamente su domanda; il documento segue il modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e reca la dicitura "soggiornante di lungo periodo - CE".
Revoca, perdita e garanzie
L’articolo 9 disciplina la revoca o perdita dello status, che interviene, tra l’altro, in caso di acquisizione fraudolenta, allontanamento, assenza dal territorio della Comunità per dodici mesi consecutivi o, in determinate ipotesi, per motivi di ordine pubblico. Se lo status è stato acquisito in un altro Stato membro ai sensi del capo III, la perdita nello Stato originario può intervenire dopo sei anni di assenza, salvo deroga per motivi particolari. È prevista una procedura semplificata per riottenere lo status, specialmente per chi ha soggiornato nel secondo Stato membro per studio. La mera scadenza del permesso non comporta perdita dello status.
Ogni rifiuto, revoca o perdita dello status deve essere motivato e notificato con indicazione dei rimedi esperibili; deve essere garantito il diritto di ricorso giurisdizionale (articolo 10).
Parità di trattamento nello Stato di rilascio
L’articolo 11 costituisce il cuore sostanziale della direttiva: il soggiornante di lungo periodo gode, in linea di principio, della stessa disciplina dei cittadini nazionali in materia di lavoro subordinato e autonomo, istruzione e formazione, riconoscimento di titoli professionali, prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi, libertà di associazione e libero accesso al territorio. Tuttavia, la direttiva consente limitazioni significative: per alcune prestazioni la parità può essere limitata al caso in cui il soggiornante o il familiare risieda abitualmente nello Stato; in materia di lavoro possono sussistere riserve di accesso previste dal diritto nazionale o dell’Unione; per l’istruzione possono essere richieste conoscenze linguistiche e condizioni specifiche per l’università. In materia di assistenza sociale e protezione sociale, la parità può essere limitata alle prestazioni essenziali.
Tutela contro l’allontanamento
L’articolo 12 rafforza la protezione contro l’espulsione: l’allontanamento è possibile solo in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Prima di adottare il provvedimento, lo Stato deve valutare durata del soggiorno, età, impatto sull’interessato e sui familiari, e il grado di integrazione o di distacco dal paese d’origine. Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale e chi non dispone di mezzi sufficienti ha diritto al patrocinio a spese dello Stato secondo le regole nazionali.
Disposizioni nazionali più favorevoli
L’articolo 13 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre permessi permanenti o a validità illimitata più favorevoli rispetto al regime della direttiva. Tali titoli, però, non attribuiscono il diritto di soggiorno in altri Stati membri ai sensi del capo III.
Soggiorno in un secondo Stato membro
Il capo III disciplina la mobilità intra-UE del soggiornante di lungo periodo. L’articolo 14 prevede il diritto di soggiornare per più di tre mesi in un altro Stato membro, purché siano rispettate le condizioni del capo III. Il soggiorno può avvenire per lavoro subordinato o autonomo, studio/formazione o altri scopi. Gli Stati membri possono verificare la situazione del mercato del lavoro e applicare procedure nazionali per la copertura dei posti vacanti; per ragioni di politica del lavoro possono dare priorità a cittadini dell’Unione e ad altre categorie previste dalla normativa. Possono inoltre limitare il numero totale di ammissioni solo se tale limitazione era già prevista dal diritto vigente al momento dell’adozione della direttiva. Il capo III non si applica ai lavoratori distaccati e ai prestatori di servizi transfrontalieri; gli Stati possono disciplinare in modo specifico i lavoratori stagionali e restano ferme le norme UE in materia di sicurezza sociale.
Per soggiornare nel secondo Stato membro, l’interessato deve presentare domanda entro tre mesi dall’ingresso, o anche prima secondo l’eventuale disciplina nazionale, dimostrando risorse stabili, assicurazione sanitaria e, se richiesto, misure di integrazione; possono essere previsti corsi di lingua (articolo 15). La domanda deve essere corredata dal permesso CE di lungo periodo e dal documento di viaggio, oltre alle prove specifiche richieste per l’attività lavorativa o gli studi.
Familiari, ordine pubblico e sanità pubblica nel secondo Stato membro
L’articolo 16 tutela l’unità familiare: se la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che rientrano nel nucleo familiare definito dalla direttiva 2003/86/CE devono essere ammessi ad accompagnare o raggiungere il soggiornante; altri familiari possono essere autorizzati. Possono essere richieste prove sul rapporto familiare, sul titolo di soggiorno e sulla disponibilità di risorse e assicurazione sanitaria.
Gli articoli 17 e 18 consentono il diniego del soggiorno per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. In materia sanitaria, le cause legittime sono limitate alle malattie individuate dall’Organizzazione mondiale della sanità e ad altre malattie infettive o parassitarie contagiose per le quali lo Stato ospitante applichi già misure ai cittadini nazionali; non sono ammesse regole più restrittive. L’insorgenza successiva di malattie non giustifica né il mancato rinnovo né l’allontanamento. Le visite mediche sono consentite, ma non possono essere sistematiche.
Procedura e status nel secondo Stato membro
L’articolo 19 prevede che l’autorità competente decida entro quattro mesi dalla domanda, prorogabili di tre mesi in casi eccezionali o in mancanza di documenti. Se ricorrono le condizioni, il secondo Stato membro rilascia un titolo di soggiorno rinnovabile al soggiornante e un titolo di durata identica ai familiari, notificando la propria decisione al primo Stato membro.
L’articolo 20 richiama una disciplina analoga a quella del primo Stato membro: il diniego deve essere motivato, notificato con indicazione dei rimedi e dei termini, ed è impugnabile in giudizio.
Trattamento nel secondo Stato membro e accesso al lavoro
Una volta ottenuto il titolo nel secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo beneficia della parità di trattamento dell’articolo 11 anche in quello Stato (articolo 21). L’accesso al mercato del lavoro è garantito, ma per alcune categorie possono permanere limiti temporanei o condizioni specifiche. Anche i familiari acquisiscono i diritti previsti dall’articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.
Revoca del titolo e riammissione nel primo Stato membro
L’articolo 22 disciplina i casi in cui il secondo Stato membro può rifiutare il rinnovo o revocare il titolo prima dell’acquisizione dello status nel nuovo Stato: motivi di ordine pubblico o sicurezza, cessazione dei requisiti o soggiorno non legale. In tal caso, il primo Stato membro deve riammettere immediatamente e senza formalità il soggiornante e i familiari. Il secondo Stato membro può anche adottare misure di allontanamento dall’Unione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza, dopo consultazione del primo Stato membro e nel rispetto delle garanzie dell’articolo 12. Le decisioni di allontanamento nei casi di cessazione dei requisiti o soggiorno non legale non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.
Acquisizione dello status nel secondo Stato membro
L’articolo 23 consente al soggiornante di lungo periodo di ottenere nello Stato membro di destinazione il medesimo status previsto dall’articolo 7, previa domanda e nel rispetto delle condizioni generali di ammissione degli articoli 3, 4, 5 e 6. Si applicano la procedura di domanda e rilascio del titolo già previste per il primo Stato membro, nonché le relative garanzie procedurali.
Recepimento, monitoraggio e destinatarî
La direttiva doveva essere recepita entro il 23 gennaio 2006 (articolo 26). Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle misure adottate e a richiamare la direttiva negli atti di recepimento. La Commissione deve presentare relazioni periodiche sull’applicazione, la prima entro il 23 gennaio 2011, con eventuali proposte di modifica, soprattutto su requisiti di soggiorno, condizioni di ingresso, revoca dello status, parità di trattamento e mobilità intra-UE (articolo 24).
Gli Stati membri designano inoltre punti di contatto per lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione al soggiorno nel secondo Stato membro, alla riammissione e all’acquisizione dello status in un altro Stato membro (articolo 25). La direttiva è entrata in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri ai sensi del trattato.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce due pilastri: le regole per il conferimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo e dei relativi diritti; le regole per il soggiorno dei titolari di tale status in Stati membri diversi da quello che lo ha conferito.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cittadino di paese terzo, soggiornante di lungo periodo, primo Stato membro, secondo Stato membro, familiari, rifugiato e permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 3 limita la direttiva ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nell’UE ed esclude specifiche categorie: studenti/formazione professionale, protezione temporanea, protezione sussidiaria, rifugiati e richiedenti asilo, soggiorni temporanei e persone con status diplomatici o assimilati. Sono preservate norme più favorevoli di accordi internazionali e di alcuni strumenti convenzionali.
Requisito temporale di soggiorno
L’articolo 4 richiede un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio dello Stato membro prima della domanda. Non si computano i soggiorni per motivi temporanei di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f); per studio/formazione possono computarsi solo al 50%. Le assenze brevi non interrompono il periodo (meno di sei mesi consecutivi e non oltre dieci mesi complessivi nei cinque anni), con possibili deroghe nazionali per ragioni specifiche o eccezionali e per distacchi di lavoro.
Condizioni economiche e di integrazione
L’articolo 5 impone la prova di risorse stabili e regolari sufficienti per il richiedente e i familiari a carico, senza ricorso all’assistenza sociale, e di un’assicurazione malattia. Gli Stati membri possono inoltre subordinare il rilascio al rispetto di condizioni di integrazione secondo la legislazione nazionale.
Ordine pubblico e sicurezza
L’articolo 6 consente il diniego per ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica, valutando gravità del reato, tipo di reato, pericolo per la collettività, durata del soggiorno e legami con il paese di soggiorno; il diniego non può essere fondato su ragioni economiche.
Procedura di acquisizione dello status
L’articolo 7 disciplina la domanda presso le autorità competenti dello Stato membro di soggiorno, con documentazione su requisiti degli articoli 4 e 5 e, se necessario, documento di viaggio e alloggio. La decisione va comunicata per iscritto entro sei mesi; il termine può essere prorogato in casi eccezionali di complessità. Se i requisiti sono soddisfatti e non vi sono minacce ai sensi dell’articolo 6, lo status deve essere concesso.
Titolo di soggiorno CE e natura permanente dello status
L’articolo 8 stabilisce che lo status è permanente, salvo revoca/perdita ai sensi dell’articolo 9. Deve essere rilasciato un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, valido almeno cinque anni e rinnovabile automaticamente su domanda; il modello segue il regolamento (CE) n. 1030/2002 e reca la dicitura "soggiornante di lungo periodo - CE".
Revoca o perdita dello status
L’articolo 9 prevede la perdita dello status in caso di acquisizione fraudolenta, allontanamento ex articolo 12, assenza dal territorio della Comunità per 12 mesi consecutivi, determinate minacce per l’ordine pubblico, oppure dopo sei anni di assenza dal primo Stato membro se lo status è stato acquisito in un altro Stato membro ai sensi del capo III. Sono possibili deroghe nazionali per assenze prolungate o per motivi specifici; deve essere prevista una procedura semplificata di riacquisizione dello status, in particolare per chi ha soggiornato nel secondo Stato membro per motivi di studio.
Garanzie procedurali e tutela giurisdizionale
L’articolo 10 impone la motivazione dei provvedimenti di rifiuto o revoca, la notifica secondo il diritto interno e l’indicazione dei mezzi e termini di impugnazione. Deve essere garantito il diritto di ricorso contro rifiuto, revoca, perdita dello status o mancato rinnovo del permesso.
Parità di trattamento nello Stato che ha conferito lo status
L’articolo 11 attribuisce al soggiornante di lungo periodo parità di trattamento con i cittadini nazionali in lavoro subordinato o autonomo, istruzione e formazione, riconoscimento di titoli professionali, prestazioni sociali/assistenza/protezione sociale, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi, libertà di associazione e libero accesso al territorio, con possibilità per gli Stati di limitare taluni ambiti e di restringere l’assistenza sociale alle prestazioni essenziali.
Tutela contro l’allontanamento
L’articolo 12 consente l’allontanamento solo se il soggiornante costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica; non sono ammesse motivazioni economiche. Prima della decisione devono essere valutati durata del soggiorno, età, conseguenze per l’interessato e per i familiari, e legami con il paese di soggiorno/assenza di legami col paese d’origine. È garantito il ricorso giurisdizionale e, per chi non ha mezzi sufficienti, il patrocinio a spese dello Stato.
Disposizioni nazionali più favorevoli
L’articolo 13 consente agli Stati membri di rilasciare permessi permanenti o a validità illimitata a condizioni più favorevoli, ma tali titoli non danno accesso al soggiorno in altri Stati membri ai sensi del capo III.
Diritto di soggiorno nel secondo Stato membro
L’articolo 14 riconosce il diritto di soggiornare per più di tre mesi in un altro Stato membro per lavoro subordinato/autonomo, studio/formazione o altri scopi, alle condizioni del capo III. Gli Stati possono esaminare il mercato del lavoro, applicare procedure nazionali di copertura dei posti vacanti, limitare quantitativamente l’ammissione se già previsto dal diritto vigente e prevedere regole specifiche per lavoratori stagionali e transfrontalieri; il capo non si applica a distaccati e prestatori transfrontalieri. La normativa UE sulla sicurezza sociale resta impregiudicata.
Condizioni per il soggiorno nel secondo Stato membro
L’articolo 15 richiede la domanda entro tre mesi dall’ingresso, con possibilità di presentarla anche dal primo Stato membro. Il secondo Stato membro può esigere risorse sufficienti, assicurazione sanitaria e misure di integrazione; per queste ultime, possono essere previsti corsi di lingua. Sono richieste prove documentali, il permesso di lungo periodo e un documento di viaggio; per il lavoro subordinato o autonomo e per lo studio possono essere richieste ulteriori prove specifiche.
Familiari nel secondo Stato membro
L’articolo 16 disciplina l’ingresso dei familiari: quelli già ricongiunti nel primo Stato membro possono accompagnare o raggiungere il soggiornante se soddisfano talune condizioni; altri familiari possono essere autorizzati. Gli Stati possono richiedere prova del titolo di soggiorno, della qualità di familiare nel primo Stato membro e di risorse/assicurazione sanitaria. Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applica la direttiva 2003/86/CE.
Ordine pubblico e sanità pubblica nel secondo Stato membro
Gli articoli 17 e 18 consentono di negare o respingere il soggiorno per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. Per la sanità pubblica sono rilevanti solo le malattie individuate dagli strumenti OMS e altre malattie infettive o parassitarie contagiose per le quali lo Stato ospitante preveda misure per i propri cittadini; non possono essere introdotte prassi più restrittive. Le malattie insorte dopo il rilascio del primo titolo non giustificano né diniego di rinnovo né allontanamento; le visite mediche sono ammesse ma non sistematiche.
Procedura di esame e rilascio del titolo nel secondo Stato membro
L’articolo 19 prevede un termine di quattro mesi per decidere sulla domanda, prorogabile di altri tre mesi in casi eccezionali o se mancano documenti. In caso di accoglimento, il secondo Stato membro rilascia un titolo di soggiorno rinnovabile al soggiornante di lungo periodo e titoli di durata identica ai familiari, notificando la decisione al primo Stato membro.
Garanzie procedurali nel secondo Stato membro
L’articolo 20 richiede la motivazione del diniego, la notifica con indicazione dei mezzi e termini di ricorso, e riconosce il diritto di impugnativa contro diniego, mancato rinnovo o revoca del titolo.
Trattamento nel secondo Stato membro
L’articolo 21 estende al soggiornante di lungo periodo che abbia ottenuto il titolo nel secondo Stato membro la parità di trattamento dell’articolo 11. In materia di lavoro subordinato, per alcune ipotesi sono ammessi accessi limitati per un massimo di dodici mesi o condizioni nazionali specifiche. I familiari beneficiano dei diritti previsti dall’articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.
Revoca del titolo nel secondo Stato membro e riammissione
L’articolo 22 consente al secondo Stato membro di rifiutare il rinnovo o revocare il titolo e imporre l’uscita dal territorio nei casi di ordine pubblico/sicurezza, cessazione delle condizioni degli articoli 14-16 o soggiorno non legale. In tal caso il primo Stato membro deve riammettere immediatamente, senza formalità, il soggiornante di lungo periodo e i familiari. Il secondo Stato membro può anche adottare misure di allontanamento dall’Unione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza, consultando il primo Stato membro; non è ammesso un divieto permanente di soggiorno nei casi di cessazione dei requisiti o soggiorno non legale.
Acquisizione dello status nel secondo Stato membro
L’articolo 23 consente al soggiornante di lungo periodo di ottenere, su domanda, lo status nel secondo Stato membro, applicando gli articoli 3, 4, 5 e 6. La procedura segue quella dell’articolo 7, il rilascio del titolo segue l’articolo 8 e, in caso di diniego, si applicano le garanzie dell’articolo 10.
Relazione di attuazione e recepimento
L’articolo 24 impone alla Commissione una relazione periodica sull’applicazione della direttiva, la prima entro il 23 gennaio 2011, con eventuali proposte di modifica, prioritariamente sugli articoli 4, 5, 9, 11 e sul capo III. L’articolo 26 fissa il termine di recepimento al 23 gennaio 2006.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 25 nov 2003Direttiva 2003/110
- direttiva · 26 nov 2003Direttiva 2003/111
- direttiva · 1 dic 2003Direttiva 2003/112
- direttiva · 17 nov 2003Direttiva 2003/98
- direttiva · 17 nov 2003Direttiva 2003/99
- direttiva · 17 nov 2003Direttiva 2003/102
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →