Direttiva 2003/112
Direttiva 2003/112/CE della Commissione, del 1° dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/112/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il paraquat nell’allegato I, così da consentire agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono, purché rispettino le condizioni e le misure di riduzione del rischio individuate dalla valutazione scientifica. La Commissione sottolinea che alcuni impieghi restano inammissibili e che sono richiesti programmi di gestione, monitoraggi e riesami successivi. La direttiva fissa inoltre termini stringenti per il recepimento, per il riesame delle autorizzazioni esistenti e per la presentazione di relazioni sugli effetti delle misure adottate.
Iscrizione della sostanza attiva paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, con condizioni di autorizzazione, riesame e misure di attenuazione dei rischi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’immissione in commercio e all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat. Riguarda sia i prodotti contenenti paraquat come unica sostanza attiva, sia quelli che lo associano ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano esclusi, per implicito, i prodotti non contenenti paraquat e gli impieghi della sostanza che, secondo la valutazione richiamata, presentano un rischio inaccettabile e non devono essere autorizzati.
Iscrizione del paraquat nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2003/112/CE della Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il paraquat nell’allegato I. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando, che hanno esaminato i rischi per operatori, consumatori, organismi del suolo, uccelli e lepri, con l’esito di ritenere accettabili solo alcuni impieghi e solo in presenza di adeguate misure di attenuazione del rischio.
Finalità e motivazioni della direttiva
La Commissione richiama il percorso di valutazione effettuato nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, con il Regno Unito quale Stato membro relatore, nonché il riesame svolto in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Viene altresì considerato il parere del comitato scientifico per le piante, che ha escluso la pertinenza di taluni effetti osservati in studi sugli animali ai fini della valutazione del rischio per operatori e consumatori, ma ha segnalato la necessità di misure e dati aggiuntivi su alcuni profili di rischio, in particolare per gli uccelli che nidificano a terra e per le lepri.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i prodotti fitosanitari contenenti paraquat, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’effetto principale è quello di rendere possibile l’autorizzazione di tali prodotti negli Stati membri, ma soltanto nei limiti compatibili con i requisiti della direttiva 91/414/CEE e con le misure di mitigazione del rischio richieste dalla valutazione scientifica. I considerando chiariscono che alcuni impieghi restano troppo rischiosi e, quindi, non devono essere autorizzati.
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 aprile 2005 e applicare le relative disposizioni dal 1° maggio 2005. Gli atti nazionali di trasposizione devono contenere un richiamo alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dallo Stato membro.
Inoltre, gli Stati membri devono:
- riesaminare ogni autorizzazione relativa a prodotti contenenti paraquat per verificare il rispetto delle condizioni poste dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE;
- modificare o revocare le autorizzazioni, ove necessario, entro il 30 aprile 2005;
- sottoporre a un riesame più completo, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, i prodotti autorizzati contenenti paraquat come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 ottobre 2004;
- in esito a tale riesame, verificare la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE;
- modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni entro il 31 luglio 2008.
Obblighi per i titolari delle autorizzazioni e monitoraggio
La direttiva introduce un obbligo di follow-up che coinvolge i titolari delle autorizzazioni. Essi devono presentare entro il 31 marzo 2008 un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione e sull’applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate. Gli Stati membri devono trasmettere tali informazioni alla Commissione senza indugio.
La Commissione, a sua volta, deve riferire al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali sull’attuazione della direttiva e indicare se permangono i requisiti per mantenere il paraquat nell’allegato I. Se necessario, può proporre modifiche della direttiva, compresa l’eventuale revoca dell’iscrizione.
Termini rilevanti
I termini essenziali previsti dalla direttiva sono i seguenti:
- 1° novembre 2004: entrata in vigore;
- 31 ottobre 2004: soglia temporale per i prodotti autorizzati che rientrano nel riesame di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
- 30 aprile 2005: termine per il recepimento e per l’eventuale modifica o revoca delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- 1° maggio 2005: data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento;
- 31 marzo 2008: termine per il rendiconto dei titolari di autorizzazione;
- 31 luglio 2008: termine per completare il riesame dei prodotti rientranti nell’articolo 3, paragrafo 2.
Considerazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore fitosanitario la direttiva significa che l’autorizzazione dei prodotti a base di paraquat diventa possibile solo entro un quadro più rigoroso di condizioni scientifiche e gestionali. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore agricolo o agrochimico, il punto centrale è il coordinamento tra recepimento nazionale, riesame delle autorizzazioni, documentazione tecnica di prodotto e predisposizione di programmi di gestione e monitoraggio, con possibili riflessi su continuità commerciale, adeguamenti formulativi e obblighi informativi verso le autorità competenti.
Disposizioni principali
Iscrizione del paraquat nell’allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il paraquat, secondo quanto specificato nell’allegato della direttiva. L’iscrizione si fonda sulla valutazione secondo cui taluni impieghi possono soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° maggio 2005. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti paraquat
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente paraquat per verificare il rispetto delle condizioni relative alle sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 aprile 2005.
Riesame completo dei prodotti autorizzati
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente paraquat come unica sostanza attiva o associato ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I entro il 31 ottobre 2004 sia sottoposto a riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008.
Relazione dei titolari di autorizzazione e monitoraggio della Commissione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di fare in modo che i titolari delle autorizzazioni presentino entro il 31 marzo 2008 un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione e sull’applicazione delle nuove formulazioni sperimentate del paraquat; tali informazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. La Commissione deve poi presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione sull’applicazione della direttiva, indicando se permangano i requisiti per l’iscrizione nell’allegato I e potendo proporre modifiche, inclusa l’eventuale revoca dell’iscrizione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° novembre 2004. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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