Cassazione Civile, Ordinanza n. 17139/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una somma derivante da un mutuo fondiario contratto da uno dei ricorrenti, con garanzia ipotecaria prestata dagli altri due. I debitori hanno opposto il decreto sostenendo che il contratto, originariamente finalizzato a un finanziamento industriale, fosse stato in realtà trasformato in un finanziamento di liquidità destinato a ripianare una precedente esposizione su conto corrente, con riduzione dell’importo erogato e addebito di interessi superiori al legale sul rapporto estinto. In appello la Corte territoriale ha confermato il rigetto dell’opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) nullità della decisione per asserita illegittima composizione del collegio, poiché uno dei componenti sarebbe stato collocato a riposo dopo la precisazione delle conclusioni e prima della pubblicazione; 2) violazione delle norme sull’oggetto del giudizio e sull’esecuzione, sostenendo che la causa sarebbe stata in realtà un’opposizione all’esecuzione/precetto e non un’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente omessa pronuncia sulla mancanza di valido titolo esecutivo, anche perché il mutuo non sarebbe stato validamente erogato; 3) violazione delle regole di valutazione delle prove e di ermeneutica contrattuale, oltre che dei doveri di correttezza e della disciplina sul dolo, per avere la Corte ritenuto valido il mutuo solutorio senza considerare la reale volontà delle parti e i fatti allegati dagli opponenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nuova designazione del collegio non risultava provata da un formale provvedimento e, comunque, la deliberazione della sentenza era avvenuta prima del collocamento a riposo del magistrato, rilevando ai fini della validità della decisione il momento della deliberazione e non quello del deposito. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente dedotta nei gradi di merito; infondato perché il mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché le doglianze sulla valutazione delle prove e sull’interpretazione del contratto si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e non individuavano specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o dei limiti dell’art. 115 e 116 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra censure di violazione di legge/processo e doglianze che, in realtà, mirano a una nuova valutazione del merito, che in cassazione non è consentita.
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non è stata trattata nella sentenza impugnata e non risulta specificamente dedotta nei gradi di merito con indicazione dell’atto pertinente.
art. 115 c.p.c.
È denunciabile solo l’uso di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi; non è deducibile come violazione la mera critica alla valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio del potere valutativo.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione contrattuale va censurata in cassazione solo indicando specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1366 c.c.
Richiamato come canone interpretativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché priva di specifica deduzione della violazione.
art. 1337 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ravvisato uno specifico errore di diritto idoneo a sovvertire la validità del mutuo.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a incidere sulla validità del contratto o sul titolo esecutivo.
art. 1439 c.c.
La doglianza di dolo è stata ritenuta inammissibile perché formulata come richiesta di rivalutazione del merito e della ricostruzione fattuale.
art. 158 c.p.c.
Richiamato per contestare la composizione del collegio, ma la Corte ha escluso la nullità in assenza di prova della deliberazione in composizione diversa o successiva al collocamento a riposo.
art. 275 c.p.c.
La partecipazione alla decisione collegiale rileva con riferimento al momento della deliberazione, non al deposito o alla sottoscrizione successiva.
art. 276 c.p.c.
La sentenza è valida se deliberata dal collegio regolarmente composto al momento della camera di consiglio.
art. 359 c.p.c.
Il rinvio alle norme sul procedimento davanti al tribunale è stato evocato dai ricorrenti, ma non ha condotto all’accoglimento della censura.
art. 114 disp. att. c.p.c.
La Corte esclude che la regola sulla decisione dopo la discussione imponga una nuova trattazione quando non vi sia prova di una mutata composizione del collegio prima della deliberazione.
art. 474 c.p.c.
È valido titolo esecutivo il mutuo solutorio quando la somma è nella disponibilità giuridica del mutuatario; la materiale traditio non è necessaria.
art. 615 c.p.c.
La questione dell’opposizione all’esecuzione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque infondata quanto alla pretesa mancanza di titolo esecutivo.
art. 648 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione dell’oggetto della causa, ma la Corte ha ritenuto non decisiva tale prospettazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, salvo verifiche dell’amministrazione sulla concreta debenza.
art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 185/2008
Richiamato in relazione alla contestazione sul TAEG e sulla commissione di massimo scoperto, ma non dirimente ai fini dell’esito del giudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte valorizza l’assenza di prova delle allegazioni dei ricorrenti sulla diversa finalità del mutuo.
Massime di principio
- Il vizio relativo alla composizione del collegio giudicante è irrilevante se la deliberazione della sentenza è avvenuta quando il collegio era regolarmente composto; ai fini della validità della decisione conta il momento della deliberazione, non quello del deposito o della pubblicazione.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare e indicare specificamente in quali atti di merito l’abbia già dedotta, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il mutuo solutorio è valido titolo esecutivo quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se l’importo viene immediatamente impiegato per estinguere debiti pregressi verso la banca; non è necessaria la consegna materiale del denaro.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove o sull’interpretazione del contratto in una richiesta di nuovo esame del merito: occorre indicare specifiche violazioni di legge o dei canoni ermeneutici, non una mera alternativa lettura dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non dedotte dalle parti, esercizio di poteri officiosi oltre i limiti, oppure attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
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