Sentenza n. 14830/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del provvedimento del 15 aprile 2025 con il quale l’Ambasciata d’Italia a Gerusalemme ha rifiutato la richiesta di presentazione della domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio (D); - nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto dell’Ambasciata d’Italia a Gerusalemme di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, pre-iscritte all’Università di Siena e titolari di borsa di studio, avevano chiesto un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso, dapprima all’Ambasciata d’Italia in Egitto e successivamente al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta, ritenendo materialmente impossibili, a causa dello stato di guerra, la raccolta dei dati biometrici e la successiva consegna del visto. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina di settore e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’effettiva impossibilità di accedere alla sede diplomatica e formalizzare la domanda. Il Ministero ha eccepito il difetto di procura alle liti e il difetto di interesse, sostenendo nel merito l’impossibilità giuridica per gli abitanti della Striscia di Gaza di accedere al territorio israeliano, ove si sarebbe dovuto procedere al rilevamento biometrico contestualmente al deposito della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha infatti rilasciato il visto richiesto, in seguito all’operazione umanitaria di uscita assistita del 29 settembre 2025, consentendo alle ricorrenti di entrare in Italia e di soggiornarvi regolarmente. Il rilascio del visto ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato, senza lasciare alcuna utilità residua a una pronuncia di merito sull’illegittimità del rifiuto originario. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta, spontanea e pienamente satisfattiva, non adottata in esecuzione di un ordine giudiziale. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della condotta processuale della parte resistente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nelle more del processo, l’Amministrazione adotta spontaneamente un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato, rendendo priva di utilità una pronuncia di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi delle ricorrenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l’Amministrazione adotta spontaneamente un provvedimento pienamente e irretrattabilmente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato, senza che residui alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente integra una sopravvenienza satisfattiva idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, quando realizza integralmente il bene della vita perseguito e non costituisce esecuzione di un ordine giudiziale.
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